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Deliberaz. G.P. Bolzano 29/08/2017, n. 950

Criteri per incentivare gli investimenti nel settore dell'irrigazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 24/07/2018, n. 731
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Testo del provvedimento


La legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, all'articolo 4, comma 1, lettera a), prevede la possibilità di concedere alle aziende rurali singole aiuti per investimenti; la legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, all'articolo 43, comma 2, disciplina la concessione ai consorzi di miglioramento fondiario di contributi per l'esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario nonché per l'acquisto degli immobili e del macchinario a tali fini necessari.

I predetti aiuti sono concessi ai sensi della parte II sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 prevedono al comma 151 che: "Nel caso dell'irrigazione, dal 1° gennaio 201 7 gli aiuti possono essere versati solo dagli Stati membri che assicurano, con riguardo al bacino idrografico in cui è effettuato l'investimen

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Allegato - Criteri per incentivare gli investimenti nel settore dell'irrigazione

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti nel settore dell'irrigazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, nonché dell'articolo 43, comma 2, della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020.

2. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

3. È esclusa la concessione di un aiuto individuale a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione, statale e provinciale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.


Art. 2 - Obiettivi

1. Gli investimenti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione stessa;

b) la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura;

c) l'incentivazione dell'uso efficiente delle risorse con particolare riguardo all'uso delle risorse idriche in agricoltura.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri s'intende per:

a) "adduzioni": le condotte idrauliche che consentono il trasporto idrico dalla presa al serbatoio o al comprensorio irriguo;

b) "gruppi di consegna comiziali": i sistemi di apparecchiature idrauliche che consentono la consegna dell'acqua alle reti aziendali con funzionamento contemporaneo;

c) "gruppo di consegna aziendale" i sistemi di apparecchiature idrauliche che consentono l'erogazione dell'acqua alle singole reti aziendali;

d) "rete irrigua aziendale" l'insieme di tubazioni, postazioni irrigue e tubi gocciolanti interne alla superficie irrigata che consentono la distribuzione dell'acqua alle colture;

e) "opere polifunzionali": le opere idrauliche destinate anche a utilizzazioni diverse da quella irrigua e antibrina;

f) "infrastrutture comuni": strutture le cui parti principali sono realizzate come impianti comuni e che sono utilizzate in comune;

g) "zona montana": zone soggette a vincoli naturali classificate come zone montane dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Provincia autonoma di Bolzano;

h) "zone d'irrigazione antibrina": superfici per le quali la rispettiva concessione idrica prevede l'utilizzazione irrigua antibrina;

i) "irrigazione": ogni metodo di apporto artificiale di acqua alle colture agricole;

j) "punti di svantaggio": punteggio assegnato per gli svantaggi naturali che caratterizzano un'impresa agricola, disciplinato ai sensi dell'articolo 13 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 22;

k) "prato, foraggere avvicendate e arativo" come anche „frutticoltura e viticoltura": due categorie di varietà colturali come definite nel manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.


Art. 4 - Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi previsti dai presenti criteri sono:

a) le microimprese, nonché le piccole e medie imprese, anche in forma associata, attive nella produzione agricola primaria e iscritte all'anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

b) i consorzi di miglioramento fondiario di cui all'articolo 863 del codice civile;

c) i consorzi di bonifica di cui all'articolo 862 del codice civile, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

2. Nel caso dei richiedenti di cui alle lettere b) e c) i beneficiari finali delle iniziative agevolate devono essere le imprese di cui alla lettera a).

3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi del punto 35 (15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020.


Art. 5 - Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese di seguito elencate per la realizzazione e il rinnovo di impianti di irrigazione di aziende singole nonché di infrastrutture irrigue a servizio di una pluralità di aziende:

a) opere di presa, dissabbiatori, bacini, condotte di adduzione, canali irrigui, condotte principali, secondarie e di ordine inferiore, automazione degli impianti, gruppi di filtraggio, misuratori di portata, gruppi di consegna aziendali e comiziali, nonché pozzi e stazioni di pompaggio utilizzati in comune da più aziende;

b) opere e impianti antincendio direttamente collegati con le opere irrigue, la cui esecuzione è prescritta a fini di protezione civile in fase di autorizzazione di queste ultime;

c) reti irrigue aziendali per le iniziative a servizio delle superfici coltivate a prato, foraggere avvicendate e arativo site in zona montana.


Art. 6 - Iniziative non ammissibili

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