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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.P. Bolzano 15/07/1999, n. 42
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- D. Pres. P. 16/05/2024, n. 11
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- D. Pres. P. 11/06/2018, n. 17
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- D.P.G.P. 14/04/2009, n. 20
- D.P.G.P. 15/10/2002, n. 42
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Capo 1 - NORME GENERALI |
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Art. 1. - Definizioni1. La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, è in seguito denominata "legge”. 2. L'assessore all'edilizia agevolata viene in seguito denominato "Assessore". |
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Art. 2. - Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni1. Per quanto non disposto diversamente dal presente regolamento di esecuzione e dalla legge, la superficie convenzionale di abitazioni agli effetti della legge viene calcolata come segue: a) la superficie abitabile aumentata del 25 per cento; b) 2 25 per cento della superficie dei balconi: |
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Art. 3. - Calcolo del valore convenzionale di abitazioni agli effetti dell'articolo 62 della legge1. Agli effetti dell'articolo 62, comma 5, della legge, il valore convenzionale di un'abitazione si ricava dal costo di costruzione |
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Art. 4. - Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni per l'ammissione alle agevolazioni edilizie1. Agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario la superficie convenzionale è ricavata dalle superfici in |
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Art. 4-bis. - Arrotondamento degli importi |
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Art. 5. - Ammissione all'agevolazione ediliziaL'ammissione alle agevolazioni edilizie previste dalla legge avviene nei limiti dei mezzi stanziati nel programma annuale degli inte |
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Art. 5-bis. - Trasformazione dell'agevolazione edilizia |
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Art. 6. - Trattazione dei ricorsi gerarchici |
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Art. 6-bis. - Livelli di valutazione delle prestazioni1. In attuazione dell’a |
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Art. 7. - Persone conviventi more uxorio1. Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi more uxorio: a) due persone che hanno figli in comune, se abitano in un'abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell’abitazione oggetto dell’agevolazione dopo |
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Art. 7-bis. - Coniugi separati1. Agli effetti della legge e del presente regolamento due coniugi sono considerati separati: a) in caso di separ |
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Art. 7-ter. - Nucleo familiare1. In deroga a quanto previsto all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, ai fini delle prestazioni di primo livello di cui all’articolo 6-bis, comma 2, del presente regolamento e dell’accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera D, numero 2, della legge, nonché per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare: a) il richiedente; b) il coniuge non sepa |
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Art. 7-quater. - Decesso del richiedente1. |
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Art. 8. - Attività parificate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o autonomo |
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Art. 8-bis. - Valutazione della situazione economica per le prestazioni di primo livello1. Ai fini della determinazione del VSE si considera la situazione economica media (“SEM”) del nucleo familiare nei due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata dopo il 30 giugno, o la situazione economica media del nucleo familiare nel penultimo e terzultimo anno antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata entro il 30 giugno. Il VSE è calcolato ai sensi dei commi 2 e 3. 2. La situazione economica media (“SEM”) è calcolata con la seguente formula:
dove per: |
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Art. 8-ter. - Reddito minimo1. Agli effetti dell’articolo 45, comma 1, lettera e), della |
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Art. 8-quater. - Valutazione della situazione economica per le prestazioni di terzo livello1. Ai fini dell’accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera D), numero 2, della legge, la situazione economica del nucleo familiare è valutata come previsto dall’articolo 8-bis del presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare di fatto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, della legge, e ai fini del calcolo dell’entità del sussidio di emergenza ai sensi dell’articolo 38 della legge, si considera la situazione economica media dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della domanda. A tal fine, oltre ai dati relativi al reddito di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono rilevate tutte le entrate degli ultimi tre mesi, ancorché fiscalmente non rilevanti. 3. Le seguenti entrate non sono considerate nel calcolo del reddito per la |
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Art. 9. - Documentazione e presupposti tecnici1. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall'articolo 2 della legge sono corredate da una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione all’agevolazione edilizia richiesta, da redigersi sul modulo predisposto dall'ufficio e munita della documentazione ivi indicata. 2. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie per l’acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono inoltre corredate da: a) N49 b) i seguenti documenti tecnici: 1) in caso di nuova costruzione: 1.1) N62 1.2) una copia del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche; |
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Art. 9-bis. - Assegni alimentari |
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Art. 9-ter. - Capacità restitutiva1. Agli effetti dell’articolo 46, comma 5, della legge, il nucleo familiare di cui all’articolo 7-ter deve disporre d |
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Art. 10. - Standard minimo per il recupero1. Per essere ammessi ad un'agevolazione per il recupero, i lavori previsti devono corrispondere almeno ai lavori di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13. 2. Si considerano lavori di manutenzione straordinaria quelli che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi: a) il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici; b) la realizzazione o integrazione d |
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Art. 10-bis. - Demolizione e ricostruzione di abitazioni |
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Art. 11. - Criteri per la valutazione del patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli1. Affinché il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli possa essere valutato ai sensi dell'articolo 47, commi 3 e 5, della legge, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risultino tutti gli immobili di cui i genitori, suoceri o figli abbiano il diritto di proprietà, di usufrutto o d'uso. Sono anche da indicare gli immobili appartenenti a società di persone alle quali tali partecipano. 2. L'ufficio valuta il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui al comma 1. |
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Capo 2 - VALUTAZIONE PUNTEGGI |
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Art. 12. - Situazione economica1. Ai richiedenti agevolazioni edilizie per la costruzione, l’acquisto, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario nonché ai richiedenti l’assegnazione di aree destinate all’edilizia agevolata, è attribuito, in base al VSE |
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Art. 13. - Consistenza numerica della famiglia |
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Art. 14. - Durata della residenza o del posto di lavoro1. Per i primi cinque anni di durata della residenza o del posto di lavoro in provincia è attribuito un punto. Per ogni successivo |
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Art. 15. - Costituzione di nuova famiglia1. Qualora la domanda venga presentata entro tre anni dalla data del matrimonio, vengono attribuiti cinque punti. |
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Art. 16. - Sfratto giudiziale e revoca dell'alloggio di servizio1. Al richiedente, nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale di rilascio dell'abitazione per scadenza del contratto di locazione, secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 2, le |
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Art. 17. - Abitazioni inabitabili e sovraffollate1. Al richiedente che occupa un'abitazione dichiarata inabitabile secondo la vigente normativa provinciale, sono attribuiti cinque punti. 2. Al richiedente che occupa un'abitazione sovraffollata, è attribuito il seguente punteggio: a) due punti se la superficie abitabile dell'abitazione è inferiore a 23 metri quadrati per u |
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Art. 18. - Mutilati e invalidi1. Al richiedente mutilato, invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, a seconda della diminuzione della capacità lavorativa oppure della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio: a) dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: due punti; |
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Capo 3 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI |
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Art. 19. - Erogazione dei mutui senza interessi dal fondo di rotazione1. In caso di nuova costruzione i mutui senza interesse dal fondo di rotazione sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti: a) il mutuo deve essere garantito con l'intavolazione dell'ipoteca; b) deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge; c) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante; d) qualora venga chiesto l’aumento dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della |
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Art. 20. - Decorrenza ed erogazione dei contributi per interessi1. La concessione dei contributi per interessi su mutui ai sensi dell'articolo 54 della legge avviene con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio del semestre in cui è stato stipulato il contratto di mutuo ipotecario ed avvenuta erogazione di almeno una rata parziale del mutuo. 2. In caso di nuova costruzione i contributi interessi per interessi sono erogati con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1. Per i semestri trascorsi fino all'adempimento di tutti i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, il contributo interessi è erogato retroattivamente. |
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Art. 21. - Decorrenza ed erogazione dei contributi decennali costanti1. contributi decennali costanti ai sensi dell'articolo 56 della legge sono concessi a decorrere dall'anno in cui la domanda è approvata. 2. In caso di nuova costruzione i contributi vengono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti: a) deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge; b) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante; c) qualora venga chiesto l’aumento dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della legge, deve essere presentata la doc |
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Art. 22. - Erogazione dei contributi a fondo perduto1. In caso di nuova costruzione i contributi a fondo perduto sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti: a) deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge; b) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione, rispettivamente all'eventuale progetto di variante; c) qualora venga chiesto l’aumento dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, |
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Art. 22-bis. - Assegnazione dell'agevolazione in caso di decesso del richiedente1. In caso di decesso del richiedente dopo l'ammissione all'agevolazione edilizia, ma prima che inizi a decorrere il vinc |
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Art. 23. - Erogazione dei contributi per il recupero convenzionato di abitazioni. Completamento e termine di occupazione1. I contributi per il recupero convenzionato di abitazioni sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti: a) deve essere tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Se del caso nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo sono da considerare le disposizioni specifiche di cui all'articolo 71 della legge; b) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità che attesti la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto |
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Art. 23-bis. - Locazione di abitazioni ai sensi dell'articolo 71, comma 13, della legge |
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Art. 24. - Erogazione dei contributi ai Comuni per interventi di riordino |
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Art. 25. - Erogazione degli interventi di emergenza in caso di calamità naturali1. Qualora gli interventi di emergenza in caso di calamità naturali riguardino la ristrutturazione o la nuova costruzione di abitazioni, i contributi sono erogati in due rate uguali. La prima rata può essere erogata immediatamente dopo l'inizio dei lavori d |
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Art. 26. - Erogazione dei contributi per casi sociali di emergenza1. Alla domanda d'ammissione per l'intervento nei casi sociali d'emergenza, è allegata una relazione del richiedente con cui questi |
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Capo 4 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI ESISTENTI |
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Art. 27. - Ambito di applicazione |
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Art. 28. - Prescrizioni tecniche |
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Art. 29. - Richiedenti1. Le domande per la concessione di un contributo possono essere presentate: a) dalle persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionari permanenti per interventi all'edificio nel quale hanno la propria residenza stabile e per gli interventi architettonici o di altro tipo tendenti ad eliminare gli ostacoli alla loro mobilità; b) dalle persone aventi a carico soggetti di cui alla lettera a); |
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Art. 30. - Domande e documentazione |
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Art. 31. - Realizzazione delle opere |
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Art. 32. - Ammissione al contributo1. N8 2. Le domande non ammesse al contributo per i |
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Art. 33. - Misura del contributo1. Per i richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all’articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al: a) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 Euro; b) 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 Euro a 54.000,00 Euro; c) 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 Euro a 81.000,0 |
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Art. 34. - Erogazione dei contributi1. I contributi sono erogati previa attestazione della regolare esecuzione delle opere da parte di un tecnico della ripartizione. |
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Art. 34-ter. - Erogazione di contributi a privati per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree1. I contributi a fondo perduto per l'acquisto di aree edificabili, nonché quelli per gli oneri di urbanizzazione primaria e sec |
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Capo 5 - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 35. - Occupazione stabile ed effettiva dell'abitazione1. L'abitazione è considerata stabilmente ed effettivamente occupata qualora il beneficiario de |
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Art. 35-bis. - Ampliamento dell'abitazione agevolata |
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Art. 36. - Accertamenti e sopralluoghi1. I singoli stati di avanzamento dei lavori e lo stato finale dei lavori, che in base al presente regolamento di esecuzione sono attestati da dichiarazioni del direttore d |
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Art. 37. - Acquisto e recupero di abitazioni1. L'agevolazione integrativa per il recupero è ammissibile anche quando, per l'acquisto, sono richieste le agevolazioni di cui agli articoli 56 o 57 della legge. |
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Art. 38. - Acquisto di un’abitazione nel comune del luogo di lavoro |
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Art. 38-bis. - Deroga in caso di separazione o divorzio davanti all'ufficiale di stato civile |
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Art. 39. - Autorizzazione all'alienazione ed alla locazione1. Qualora il beneficiario intenda trasferire la sua residenza in un altro comune, l'abitazione agevolata può essere alienata o data in locazione ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera b), della legge, previa autorizzazione “del direttore di ripartizione” |
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Art. 40. - Erogazione delle agevolazioni edilizie - norma transitoria1. Le disposizioni sull'erogazione anticipata delle agevolazioni edilizie, previste negli articoli dal 19 al 23, trovano applicazion |
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Art. 41. - Coordinamento delle agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e delle esenzioni tributarie della legge statale1. Allo scopo di coordinare la concessione di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e l'avvalersi delle es |
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Art. 42. - Centri storici dei comuni con più di 10.000 abitanti |
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Art. 43. - Autorizzazione all'alienazione con trasferimento dell’agevolazione e del vincolo1. In caso di autorizzazione all'alienazione dell'abitazione con conseguente trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione, alla domanda è allegata la documentazione tecnica di cui all'articolo 9 per la costruzione o l'acquisto dell'abita |
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Art. 44. - Successione nell'agevolazione1. Nei casi di successione nell'agevolazione previsti dall'articolo 69 della legge l'abitazione deve essere occupata da persone legi |
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Art. 45. - Esercizio del diritto di riscatto per abitazioni già di proprietà provinciale |
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Art. 46. - Importo dovuto ai sensi dell'articolo 143, comma 2, della legge1. La somma dovuta in caso di rinuncia all'agevol |
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