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Deliberaz. G.P. Bolzano 11/02/2020, n. 90

Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole.
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Testo del provvedimento


Con propria delibera n. 430 del 11 aprile 2017, modificata con delibera n. 731/2018, sono stati approvati i criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole.

Questo regime di aiuti è stato sospeso temporaneamente con delibera n. 467 del 11 giugno 2019 e deve essere ora riapprovato in versione modificata.

Con l’obiettivo di unificare la procedura si rende inoltre necessario adeguare il regime di aiuti nell’ambito dell’agriturismo e quello rela

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Allegato - Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole

1. Ambito di applicazione e finalità

1.1 I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole e per rimuovere i danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti previsti dai presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (GU L 193/1 del 1.7.2014), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 14 dello stesso regolamento; questi aiuti sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

1.2 Gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento della redditività complessiva e della sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’UE;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura;

d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

1.3 I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a un importo pari a 500.000,00 euro per impresa e per progetto di investimento.

1.4 Sono escluse dalla concessione di aiuti individuali le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

1.5 Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

1.6 Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione, statale e provinciale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.


2. Beneficiari

2.1 Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese, nonché le piccole e medie imprese (PMI), anche in forma associata, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e che sono attive nella produzione agricola primaria e sono iscritte nell’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli.

2.2 Gli aiuti per le iniziative di cui ai punti 4.2 e 4.6, lettere da a) a d), possono inoltre essere erogati alle microimprese e PMI beneficiarie finali tramite i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del Codice Civile.

2.3 Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.


3. Definizioni

3.1 Ai fini dei presenti criteri s’intende per:

a) “superficie foraggera avvicendata”, “arativo” e “frutta”: i tipi colturali così come definiti nel manuale dell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole;

b) “superficie foraggera”: l’insieme delle superfici coltivate a prato e pascolo, nonché foraggere avvicendate, calcolate tenendo conto dei coefficienti di correzione stabiliti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la Provincia autonoma di Bolzano;

c) “malghe”: le malghe che, insieme alle relative strutture necessarie all’alpeggio, sono definiti alpeggi nel manuale dell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole;

d) “aziende a indirizzo produttivo misto”: imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria;

e) “punti di svantaggio”: punteggio assegnato per gli svantaggi naturali che caratterizzano un’impresa agricola, disciplinato ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.


4. Iniziative ammesse

4.1 Sono ammesse ad aiuto la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento o l’acquisto di:

a) edifici ad uso aziendale per il ricovero del bestiame, con relativi locali annessi e depositi per il foraggio;

b) edifici ad uso aziendale per il deposito di macchine, attrezzi agricoli e di mezzi aziendali.

4.2 Sono ammesse ad aiuto la costruzione e manutenzione straordinaria di strade rurali, degli adiacenti muri di sostegno per collegamenti interaziendali e di muri di sostegno per superfici viticole, nonché la costruzione e la manutenzione straordinaria di strade consorziali per i soggetti di cui al punto 2.2.

4.3 Sono ammesse ad aiuto le seguenti iniziative nell’ambito dell’apicoltura:

a) la costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di:

1) strutture in cui collocare esclusivamente gli apiari con le arnie e gli attrezzi per l’apicoltura;

2) locali di deposito;

3) locali per la smielatura;

4) apiari didattici;

b) l’acquisto di:

1) arnie ed attrezzi per l’apicoltura;

2) stazioni mobili per trattamenti per il miglioramento delle condizioni igieniche nel settore dell’apicoltura.

4.4 È ammesso ad aiuto l’acquisto delle seguenti macchine e attrezzature, compresi i relativi programmi informatici, per la meccanizzazione esterna:

a) falciatrici e loro attrezzature accessorie per la fienagione, transporter o falciatrici a due assi e caricaforaggio portati;

b) macchine ed attrezzature impiegate da più aziende nell’ambito di una associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate.

4.5 È ammesso ad aiuto l’acquisto delle seguenti macchine e attrezzature, compresi i relativi programmi informatici, per la meccanizzazione interna:

a) sistemi per la mungitura e impianti di mungitura automatici;

b) impianti per la refrigerazione e conservazione del latte;

c) impianti e attrezzature per l’asportazione del letame, pompe, miscelatori, separatori e impianti per l’asporto di liquiletame;

d) trasportatrici pneumatiche per il fieno e impianti per l’essiccazione del fieno;

e) gru fisse e mobili per fienili.

4.6 Sono ammesse ad aiuto le spese per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, compresi i conseguenti lavori di ripristino e di messa in sicurezza geotecnica, concernenti:

a) lavori su superfici agricole;

b) lavori a impianti e infrastrutture agricoli;

c) lavori a costruzioni ad uso aziendale;

d) l’acquisto di macchine agricole;

e) l’acquisto di animali.


5. Casi di esclusione dall’aiuto

5.1 Non possono beneficiare dell’aiuto:

a) le iniziative di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.6 su malghe nonché le iniziative di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.5 per impianti per la produzione di biogas;

b) le iniziative di cui al punto 4.1, lettera b), per superfici frutti-viticole;

c) le iniziative di cui al punto 4.2:

- su superfici frutti-viticole e arative, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole;

- per le quali non sia stata prodotta una concessione edilizia valida ai sensi dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole;

- realizzate in concomitanza o in seguito a cambiamenti di coltura da bosco o da alpeggio;

- su superfici situate ad oltre 2000 m di altitudine sul livello del mare;

d) le iniziative di cui al punto 4.4 a favore di frazioni e associazioni agrarie;

e) le iniziative di cui al punto 4.6, lettere a) e b), per spese per danni a superfici sulle quali negli ultimi due anni sono stati realizzati nuovi impianti, terrazzamenti o grandi movimenti di terra o miglioramenti fondiari e sulle quali i danni sono stati causati da frane, valanghe, cadute massi o cedimenti di muri con punto di distacco nello stesso appezzamento;

f) le iniziative di cui al punto 4.6, lettere c), d) ed e), per spese per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

g) le iniziative di cui al punto 4.6 per spese coperte da assicurazioni;

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