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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 16/04/2003, n. 4
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dir. Gen. R. 18/11/2024, n. 1873
- D. Dir. Gen. R. 12/12/2023, n. 1660
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- L.R. 03/01/2012, n. 1
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- L.R. 08/02/2007, n. 2
- L.R. 14/04/2006, n. 15
- Sentenza C. Cost. 08/02/2006, n. 39
- L.R. 01/02/2006, n. 4
- L.R. 22/12/2005, n. 19
- L.R. 28/12/2004, n. 17
- D. Dir. Gen. R. 09/12/2004
- L.R. 05/11/2004, n. 15
- L.R. 03/12/2003, n. 20
- L.R. 29/12/2003, n. 21
- L.R. 08/09/2003, n. 13
- Avviso di rettifica in B.U. 9.5.2003, n. 21 e in B.U. 14/10/2005, n. 2
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TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI ENTRATE |
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Art. 1 - Art. 3 Omissis
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Art. 4 - Norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione, a decorrere dall'1° gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. 27, 42, 43 e 44". |
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Art. 5 - Disposizioni per la determinazione degli indennizzi per l'occupazione di beni del demanio marittimo1. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente: "Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla |
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Art. 6 - Beni sdemanializzati1. Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo, o che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) della legge 21 dicembre 2001, n. 443 a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili parimenti regolari, che abbiano definitivamente perduto la propria vocazione dem |
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Art. 7 - Semplificazione procedure per il rilascio di concessioni marittime demaniali1. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice del |
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Art. 8 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è così sostituito: "5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Disposizioni in materia di terre di uso civico1. N9 I soggetti occupatori di terre di uso civico, proprietari in forza di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto o titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune che abbiano presentato, o presentino entro il 30 giugno 2004 N6, istanza di legittimazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 per edificazioni in regola alla data del 31 dicembre 1997 con le norme degli strumenti urbanistici, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione. La legittimazione e l'affrancazione sono subordinate al versamento, da effettuarsi entro il 30 settembre 2004 N7 a favore del comune interessato, del prezzo di affrancazione determinato, per ogni metro quadrato dell'area di sedime dell'edificazione e delle pertinenze, nella misura dell'80 per cento del valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, determinato per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni con obbligo entro i successivi tre mesi di integrare l'istanza con l'attestazione di avvenuto pagamento ed, in caso di assegnatari, con l'attestazione di avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione. Il prezzo di affrancazione, nella ipotesi di edificazioni |
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Art. 13 - Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili1. L'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito: "1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. È altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico. 2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza: a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi; b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri; c) proprietari frontisti; d) occupato |
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Art. 14 - Sanzioni amministrative - Addizionale regionale1. La sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'articolo 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 è integrata da una addizional |
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Art. 15 - Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico1. All'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubblich |
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Art. 16 - Licenze di attingimento. Modifica dell'articolo 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 |
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Art. 17 - Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia1. Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché alla legge 23 dicembre 1994 n. 724 e alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite con l'emissione del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 2005 N14 N1 2. La perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento del conguaglio dell'oblazione dovuta o l'avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui all'articolo 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito in legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68 nonché la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La perizia giurata deve altresì contenere gli estremi dell'avvenuta richiesta di parere inoltrata agli enti di tutela qualora non possa asseverarsi l'avvenuto rilascio del parere degli stessi enti, al fine di poter computare l'eventuale avvenuta decorrenza del |
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Art. 18 - Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio |
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Art. 19 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire il rapido trasferimento degli alloggi, gli enti gestori, previa richiesta motivata e specifica, sono autorizzati dalla Presidenza della Regione alla esecuzione dei frazionamenti ed agli accatastamenti degli immobili anche tramite tecnici liberi professionisti appositamente incaricati previ accordi con i rispettivi ordini professionali. Detti interventi sono consentiti solo ove gli immobili risultino completati anche nei prospetti. 2. Le spese per i frazionamenti sono poste a carico dei cessionari in sede di stipula degli atti di cessione degli immobili. |
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Art. 20 - Opere interne1. N27 In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo. N26 2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve pre |
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Art. 21 - Risparmi di energia1. I dipartimenti regionali e gli uffici di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 |
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Art. 22 - Valorizzazione beni immobili demaniali e patrimoniali1. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio della Regione, si applicano la disciplina e le procedure di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 |
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Art. 23 - Manutenzione del patrimonio regionale1. All'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 88, sono aggiunti i seguenti commi: |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIDUZIONE DELLA SPESA
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Art. 24 - Patto di stabilità regionale1. N12 Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale). 2. A tal fine il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente per mater |
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Art. 25 - Art. 48 - Omissis
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Art. 49 - Ufficio idrografico regionale1. All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole "Servizio" e "Servizio Tecnico" sono sostituite dalla parola "Ufficio"; b) al comma 2 le parole "sino alla riforma dell'Amministrazione regionale" sono sostituite dalle parole "nelle more dell'attuazione |
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Art. 50 - Omissis
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TITOLO III - INTERVENTI PER LO SVILUPPO |
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Art. 51 - Art. 56 Omissis
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Art. 57 - Turismo rurale1. Per l'esercizio delle attività di turismo rurale, agrituristiche ed agricole, nei territori dei parchi naturali della Regione si |
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Art. 58 - Mutamento destinazione opere per l'agricoltura1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti dalla destinazione |
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Art. 59 - Omissis
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Art. 60 - Istituzione del fondo regionale per l'impiantistica sportiva1. È istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo, il Fondo regionale per l'incremento, potenziamento e miglioramento degli impianti e delle attrezzature sportive di seguito denominato "Fondo", attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti per l'accesso ai finanziamenti dello stesso Istituto per il credito sportivo. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è disciplinato il funzionamento del Fondo. |
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Art. 62 - Art. 64 Omissis
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Art. 65 - Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. Proroga termine1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 de |
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Art. 66 - Art. 68 Omissis
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Art. 69 - Sostegno piccole e medie imprese1. L'IRFIS è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla disciplina comunitaria, che operano nei settori dell'industria vetraria, tessile, cartaria e delle materie plastiche, prestiti a tasso agevolato per far fronte alle spese di avvio dell'attività e di gestione, compresa la formazione di scorte. L'agevolazione è concessa alle imprese che hanno realizzato nuovi insediamenti produttivi avvalendosi dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1992, n. 488, secondo l'ordine cronologico di approvazione delle relative graduatorie o altre fonti di finanziamento pubblico. 2. Nei limiti fissati dal Regolamento CE n. 69/01 della commissione 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis, il prestito è erogato al tasso dell'1 per cento per un importo non superiore al pre |
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Art. 70 - Rimborso anticipazioni consorzi ASI1. Al fine di consentire la risoluzione dei contenziosi, sulla base di lodi arbitrali e/o decisioni giurisdizionali anche di primo grado, relativi all'acquisizione di aree mediante espropriazione o derivanti dalla realizzazione, anche in concessione, di infrastrutture, indipendent |
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Art. 71 - Piani regolatori consorzi ASI1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge |
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Art. 72 - Aree e siti produttivi ASI1. Le aree ed i siti produttivi allocati nelle zone ASI e nelle aree dei comuni destinate a Piani insediamenti produttivi conservano |
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Art. 73 - Ricerca e coltivazione delle sostanze minerali1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 dell |
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Art. 74 - Interporti1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legg |
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Art. 76 - Omissis
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Art. 77 - Bed and breakfast1. Al comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "di tre camere" sono sostituite con le parole "di cinque camere ed un massimo di venti posti letto". |
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Art. 78 - Centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia"1. Al fine di promuovere e sostenere le attività informative sui programmi per la cooperazione, lo sviluppo rurale e le risorse uma |
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Art. 79 - Omissis
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Art. 80 - Aeroporto intercontinentale del Mediterraneo1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad attivare tutte le procedure per l'affidamento dell'incarico dello studio di fattibi |
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Art. 81 - Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive1. È istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive", al fine: a) di favorire nuovi insediamenti produttivi e/o ampliamenti di quelli esistenti; b) dello svolgimento di operazioni relative all'acquisizione di aree destinate o impegnate ad attività produttiva, loro infrastrutturazione per il recuper |
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Art. 82 - Interventi in favore delle imprese operanti nel settore turistico1. Per le finalità di cui agli artico |
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Art. 83 - Omissis
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Art. 84 - Ricostruzioni immobili ed infrastrutture Eruzione e sisma del 27 ottobre 20021. Il ripristino e la ricostruzione degli immobili e delle infrastrutture di Piano Provenzana e limitrofi, ricadenti nel comune di Linguaglossa, danneggiati o distrutti dall'eruzione e dal sisma del 27 ottobre 2002 possono avvenire nel rispetto della cubatura preesistente, ivi compresi i cantinati, an |
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Art. 85 - Esecuzione opere1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, ad impegnare sugli stanziamenti di |
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Art. 86 - Concessioni gas naturale |
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Art. 87 - Insediamenti produttivi in verde agricolo1. Gli insediamenti produttivi, realizzati in verde agricolo in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mantengono la destinazion |
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Art. 88 - Tariffe fornitura acqua dissalata1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 sono così sostituiti: "3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi a |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITÀ |
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Art. 89 - Art. 93 Omissis
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TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI |
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Art. 94 - Disposizioni per l'ARPA1. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'ARPA Sicilia trovano applicazione il comma 2 dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 7 e gli articoli 11 e 53 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e gli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, salvo i necessari adeguamenti disposti con apposito regolamento. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario."; b) al comma 4 le parole "laboratori provinciali" sono sostituite con le parole "laboratori chimici"; |
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Art. 95 - Art. 99 Omissis
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Art. 100 - Interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 361. L'articolo 30, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 va interpretato nel senso che nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mu |
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Art. 101 - Omissis
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Art. 102 - Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 |
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Art. 103 -Omissis
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Art. 104(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
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Art. 105 - Estensione benefici ex articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 41. I benefici disposti dall'articolo 13 della |
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Art. 106 - Consorzi di bonifica1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008 N18, con l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Per il triennio 2003-2005 sono assicurate agli operai, ai braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 2000-2002 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, a qualunque titolo salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti |
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Art. 107 - Art. 109 Omissis
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Art. 110 - Pareri di idoneità statica e sismica1. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall' |
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Art. 111 - Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilas |
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Art. 112 - Omissis
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Art. 113 - Smaltimento dei reflui1. Nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizza |
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Art. 114 - Omissis
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Art. 115 - Assegnazioni legge 31 dicembre 1991, n. 4331. Le assegnazioni di cui alla legge 31 dicembre 1991, |
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Art. 116 - Art. 119 Omissis
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Art. 120 - Edifici di culto1. Nelle more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale, finalizzata al contenimento dei costi di ma |
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Art. 122 - Composizione Consiglio regionale delle miniere1. Il Consiglio regionale delle miniere è integrato da un geologo, membro di diritto, nominato dall'Assessore regionale per l'indus |
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Art. 123 - Eliminazione barriere architettoniche1. Al fine di assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli ed |
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Art. 124 - Art. 127 Omissis
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Art. 129 - Comuni con aree boscose superiori al 30 per cento dell'intero territorio1. Nei comuni le cui aree boscose superano il 30 per cento dell'intero territorio, la densità edilizia territoriale di cui al comma |
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Art. 130 - Omissis
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Art. 131 - Piani regolatori generali1. Nella redazione dei piani regolatori generali dei comuni con più di sessantamila abitanti caratterizzati dalla maggioranza della |
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Art. 132 - Art. 123 Omissis
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Art. 134 - Concessioni immobili in uso gratuito1. Gli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale già in uso alle compagnie portuali della Sicilia che hanno mantenuto i |
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Art. 135 - Opere funzionali rete ferroviaria1. Nella fascia di 150 metri a partire dalla battigia sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di am |
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Art. 136 - Art. 138 Omissis
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Art. 139 - Abrogazione e modifiche di norme4. Alla fine del primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono aggiunti i seguenti punti: "10) da un dottore agronomo forestale libero professionista, iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini professionali; 11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio.". |
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Art. 140 - Art. 141 Omissis
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Art. 1421. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
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20/12/2024
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