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Circ.Ass.R. Sicilia 09/03/2005, n. 1

Applicazione dell'art. 17, commi 5 e 8, della L.R. 16.4.2003, n. 4.
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[Premessa]



Da parte di taluni comuni sono stati posti alcuni quesiti scaturenti da problematiche interpretative riguardanti le disposizioni dettate dall'art. 17, commi 5 e 8, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 R "Disposizioni programmatiche e finanziarie per il 2003".

In considerazione della diversa disciplina dettata dal legislatore regionale per il computo degli oneri concessori, a seconda che le istanze siano state presentate ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,

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A) Istanze di sanatoria presentate ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/94

1) Con riguardo al primo quesito, si ritiene che la formulazione dell'art. 17, comma 8°, in esame, sembri escludere la possibilità di applicazione della riduzione del 50% per il fatto stesso che la medesima non sia stata espressamente prevista, così come risultava invece nella previgente normativa contenuta nell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1996. n. 34. Si ritiene, infatti, che la sopravvenuta disposizione di cui al citato comma 8°

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B) Istanze di sanatoria presentate ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/85

1) Con riguardo al primo quesito posto, si osserva innanzitutto che gli interessi legali di che trattasi attengono al mancato pagamento degli oneri concessori già notificati dai comuni prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2003 (dopo tale data infatti si applica il nuovo regime disciplinato dal comma 5 dell'art. 17 in argomento), relativi alle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge n. 47/85.

È dunque a tale legge, come recepita dalla Regione siciliana dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, che deve aversi riguardo ai fini della soluzione del quesito.

In merito va innanzitutto rilevato che il presente quesito va trattato avendo riguardo a 2 diverse fattispecie.

1.a) L'art. 26 della legge regionale n. 37/85 (che ha sostituito in ambito regionale l'art. 35 della legge n. 47/85) disciplina il "procedimento della sanatoria", disponendo che la "domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria é corredata della prova dell'es

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C) Sanzioni pecuniarie ex art. 17, comma 5, legge regionale n. 4/2003

Circa le sanzioni pecuniarie di cui al citato comma 5 per le ipotesi di "ritardato pagamento degli on

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Conclusioni

A parte i problemi interpretativi a cui sì è cercato di dare soluzione con il conforto degli uffici di consultazione regionali, si coglie l'occasione con la presente per evidenziare agli enti locali in indirizzo le gravi responsabilità che potrebbero derivare dalla mancata definizione degli adempimenti comunali relativi alle istanze di sanatoria, principalmente con riguardo sia al danno er

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