Articolo modificato dall'art. 29, comma 8, della L.R. 29/12/2003, n. 21; dall'art. 51, comma 1, della L.R. 08/02/2007, n. 2 e, successivamente, abrogato dall'art. 91, comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9, così recitava:

Art. 10 - Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale - 1. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato.

1 bis. Qualora l'importo del progetto di cui al comma 1 sia superiore a 100 milioni di euro e sino a 300 milioni di euro, la somma da versare sulla parte compresa tra i due importi è pari allo 0,05 per cento; per importi superiori la somma da versare è pari allo 0,03 per cento.

1 ter. Le somme di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere rateizzate sino a 24 mesi, previo rilascio di idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte del committente privato.

2. Abrogato.”

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