FAST FIND : NR6886

L. R. Sicilia 15/05/2000, n. 10

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.
Scarica il pdf completo
24041 11267969
TITOLO I - Organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267970
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267971
Art. 2 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destin

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267972
Art. 2-bis - Direttive del Presidente e degli Assessori

N3

1. Il Presidente della Regione, con il supporto del proprio servizio di valutazione e controllo strategico, emana la direttiva annuale di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione. La direttiva identifica gli elementi essenziali del ciclo di programmazione e controllo ed è rivolta ad armonizzare i processi di programmazione strategica degli Assessori e a garantire omogeneità di contenuto e di comportamento dei singoli rami di amministrazione. La direttiva individua i principali obiettivi strategici che c

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267973
Art. 3 - Potere di organizzazione

1. L'Amministrazione regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e definisce, anche in coerenza con i princìpi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, al fine di assicurare l'attuazione dei seguenti princìpi:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicit

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267974
Art. 4 - Tipologia delle strutture operative

1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro artico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267975
Art. 5 - Organico regionale

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarità dell

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267976
Art. 6 - Ordinamento della dirigenza

1. Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale. Con regolamento d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267977
Art. 7 - Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione

1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali nelle materie di rispettiva competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

c) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267978
Art. 8 - Funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

a) formulano propos

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267979
Art. 9 - Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

N10

1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno un

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267980
Art. 10 - Responsabilità dirigenziale

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare i dirigenti sono responsabili:

a) dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;

b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267981
Art. 11 - Datori di lavoro

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «i direttori preposti alle direzioni dalle quali in base ai rispettivi funzioni grammi dipendono i gruppi competenti in materia di personale» sono sostituite dalle se

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267982
Art. 12 - Rapporto di esclusività

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dirigenti cui è stata assegnata la direzione di strutture di qualsias

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267983
Art. 13 - Trattamento economico

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministra

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267984
Art. 14 - Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale

1. Nell'ambito delle attuali disposizioni di legge, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dall'Amministrazione regionale quale metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali agli sviluppi culturali, normativi, tecnologici ed organizzativi di riferimento della prestazione stessa, per favorire la crescita di una cultura di gestione orientata ai risultati ed all'innovazione. Tale finalità è perseguita come essenziale obiettivo per il

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267985
Art. 15 - Portavoce

N15

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267986
Art. 16 - Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali

1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.

2. L'Ufficio di segreteria della Giunta, la Segreteria generale, il Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sed

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267987
Art. 17 - Durata del periodo del tirocinio

1. La durata del periodo di tirocinio previsto dall'articolo 50 della legge regionale n. 7 del 1971 coincide con il periodo di prova.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267988
Art. 18 - Applicazione di normativa statale

1. In materia di sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura ed alla formazione si applicano, ove più favorevoli, le norme d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267989
Art. 19 - Trasferimenti per motivi di salute

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che siano stati o siano affetti da patologie oncologiche conclamate, possono essere trasferiti, a richie

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267990
Art. 20 - Disposizioni finali

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a far data dalla definizione del conferimento degli incarichi diri

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267991
TITOLO II - Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267992
Art. 21 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

1. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, assume le ulteriori competenze di cui alla presente legge e la seguente denominazione: «Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali».

2. La Commissione conserva la composizione prevista dall'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, tranne per quanto riguarda la presidenza.

3. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, a scrutinio segreto, fra i docenti universitari di cui al comma 2 dell'

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267993
TITOLO III - Disciplina del rapporto di lavoro e contrattazione collettiva
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267994
Art. 22 - Disciplina del rapporto di lavoro

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salve le disposizioni diverse indicate nella presente legge.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267995
Art. 23 - Estensione di normative

1. Al rapporto di impiego del personale regionale e di quello posto alle dipendenze degli enti di cui all'articolo 1, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni:

Titolo I

- articolo 7 (gestione delle risorse umane);

Titolo II, capo III

- articolo 33 (passaggio diretto);

- articolo 33-bis (temporaneo servizio all'estero);

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267996
Art. 24 - Contrattazione collettiva

1. La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale - quadro determina gli àmbiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in c

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267997
Art. 25 - ARAN Sicilia

1. Ai sensi del comma 16 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) che rappresenta legalmente gli enti di cui all'articolo 1, e che svolge le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

2. Gli enti sottoposti al controllo della Regione e gli enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN Sicilia ai fini della contrattazione integrativa.

3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti secondo i criteri di cui al successivo comma. Il Presidente della Regione designa il presidente dell'ARAN Sicilia. Ai componenti del comitato è riconosciuto un compen

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267998
Art. 26 - Rappresentanza unitaria del personale

1. Vengono costituiti organismi di rappresentanza unitaria del personale a norma dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

2.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11267999
Art. 27 - Indirizzi per la contrattazione collettiva e procedimento contrattuale

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva regionale sono deliberati dalla Giunta regionale, per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, e da un comitato di settore costituito dai presidenti o legali rappresentanti degli enti di cui all'articolo 1, per la contrattazione relativa agli stessi, nell'ipotesi di individuazione di un comparto autonomo a norma del comma 2 dell'articolo 24.

2. Al comitato di settore di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, gli indirizzi del comitato di settore vengono sottoposti alla Giunta regionale che, entro dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria regionale.

4. L'ARAN Sicilia informa costantemente la Giunta regionale

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268000
Art. 28 - Oneri per la contrattazione, verifica, assegnazione di bilancio

1. L'Assessore per il bilancio e le finanze quantifica l'onere da destinare alla contrattazione collettiva regionale a carico del bilancio della Regione con apposita norma da inserire nella legge di bilancio. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione per la contrattazione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268001
Art. 29 - Interpretazione di clausole controverse

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensua

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268002
Art. 30 - Aspettative e permessi sindacali

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattaz

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268003
TITOLO IV - Conferimento di funzioni agli enti locali
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268004
Art. 31 - Ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali

1. In armonia con il princìpio di sussidiarietà e con i princìpi enunciati dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali.

2. Restano riservati alla Regione le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale esercitati nell'interesse della Regione e del suo funzionamento come ente territoriale previsto dalla Costituzione, le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale concernenti i rapp

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268005
Art. 32 - Partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione

1. I comuni e le province hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di assumere iniziative per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o che non sia attribuita ad altra autorità.

2. Ai comuni e alle province sono affi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268006
Art. 33 - Funzioni e compiti amministrativi della Provincia regionale

1. La Provincia regionale, oltre a quanto già specificamente previsto dalle leggi regionali, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di inter

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268007
Art. 34 - Funzioni e compiti amministrativi del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regional

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268008
Art. 35 - Regolamenti di esecuzione

1. Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana vengono individuati i procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e dei comuni. N24

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268009
TITOLO V - Istituzione dello sportello unico per le attività produttive
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268010
Art. 36 - Sportello unico per le attività produttive

N27

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L’Assessore regionale per le attività produt

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268011
Art. 37 - Procedimento amministrativo

1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 20

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268012
TITOLO VI - Disposizioni in materia di protezione civile
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268013
Art. 38 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, dopo le parole «di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «per tal fine può essere comandato, presso il predetto ufficio personale degli enti locali».

2. Per le

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268014
TITOLO VII - Riordino del sistema pensionistico
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268015
Art. 39 - Blocco dei pensionamenti anticipati

1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 1

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268016
Art. 40 - Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36

1. Nel termine «liquidazione» di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazio

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268017
Art. 41

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
24041 11268018
Tabella A - DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

N36

Presidenza della Regione

- Segreteria generale.

- Ufficio legislativo e legale.

- Dipartimento regionale della protezione civile.

- Dipartimento regionale della programmazione.

- Dipartimento regionale degli affari extraregionali.

- Dipartimento regionale Autorità di bacino.

- Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali.

Assessorato regionale delle attività produttive

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 15/2006.

Dalla redazione

  • Fonti alternative
  • Leggi e manovre finanziarie
  • Disposizioni antimafia
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Infrastrutture e reti di energia
  • Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
  • Patrimonio immobiliare pubblico
  • Pianificazione del territorio
  • Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
  • Enti locali
  • DURC
  • Impresa, mercato e concorrenza
  • Marchi, brevetti e proprietà industriale
  • Mediazione civile e commerciale
  • Ordinamento giuridico e processuale
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Appalti e contratti pubblici
  • Imposte sul reddito
  • Partenariato pubblico privato
  • Imposte indirette
  • Compravendita e locazione
  • Lavoro e pensioni
  • Servizi pubblici locali
  • Edilizia scolastica
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
  • Finanza pubblica
  • Fisco e Previdenza
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Professioni
  • Urbanistica
  • Pubblica Amministrazione
  • Protezione civile
  • Energia e risparmio energetico
  • Edilizia e immobili
  • Impianti sportivi

Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini
  • Pubblica Amministrazione
  • Procedimenti amministrativi
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili

La certificazione di agibilità degli edifici

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Locali di pubblico spettacolo
  • Procedimenti amministrativi
  • Pubblica Amministrazione
  • Prevenzione Incendi

La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Pubblica Amministrazione
  • Procedimenti amministrativi
  • Enti locali

Norme di trasparenza e anticorruzione per Ordini e Collegi professionali

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Rosalisa Lancia
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Protezione civile
  • Pubblica Amministrazione
  • Lavoro e pensioni
  • Imposte indirette
  • Imposte sul reddito
  • Fisco e Previdenza
  • Ordinamento giuridico e processuale

Sisma centro Italia 2016: scadenzario sospensione dei termini per adempimenti tributari, previdenziali e vari

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica