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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 20/10/2016, n. 24
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- L.R. 18/01/2021, n. 1
- L.R. 11/01/2019, n. 1
- L.R. 28/12/2018, n. 48
- L.R. 28/07/2017, n. 16
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PARTE I - PARTE GENERALE |
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Titolo I - Norme generali e programmazione delle attività di semplificazione |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e obiettivi1. La presente legge, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini e sulle imprese: a) stabilisce le regole generali relative alla progr |
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Art. 2 - Legge regionale annuale di semplificazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e |
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Titolo II - Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione |
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Capo I - Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione |
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Art. 3 - Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione1. La Giunta regionale, al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione per gli atti di propria competenza, si avvale dei seguenti strumenti e metodi: |
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Art. 4 - Disegno di legge per la riduzione del numero delle leggi1. La Giunta regionale procede annualmente alla ricognizione delle leggi regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; |
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Art. 5 - Chiarezza del testo e tecnica legislativa1. La Giunta regionale impronta gli atti di propria competenza a principi di chiarezz |
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Art. 6 - Sviluppo delle politiche di genere e revisione del linguaggio amministrativo1. La Regione, per garantire lo sviluppo delle proprie politiche di genere, riconosce e adotta un linguaggio non discriminante rispettoso dell'identità di genere, mediante l'identificazione sia del soggett |
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Art. 7 - Testi unici1. I testi unici legislativi racchiudono la disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati. |
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Art. 8 - Analisi tecnico-normativa1. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta dalla Giunta regionale sull'ordinamento giuridico vigente ed il rispetto delle competenze legislative statali, e dà conto della sua conformità alla Costituzione, allo Statuto speciale e alla normativa dell'Unione europea. |
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Art. 9 - Analisi di impatto della regolazione1. L'Analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socioeconomica degli interventi normativi proposti dalla Giunta regionale sulle attività dei cittadini e delle imprese |
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Art. 10 - Principio della priorità digitale (Digital first)1. In attuazione del principio della priorità digitale (Digital first), gli atti a valenza generale, i disegni di legge, le proposte di |
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Art. 11 - Pubblicazione in formato aperto (open data)1. La Regione e gli enti del sistema Regione attuano gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), mediante pubblicazione sul |
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Art. 12 - Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), è sostituito dal seguente: "3. In attuazione del principio de |
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Titolo III - Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi |
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Capo I - Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi |
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Sezione I - Principi e obiettivi |
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Art. 13 - Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa1. La Regione, in attuazione dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa e al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese, persegue i seguenti obiettivi: a) la riduzione delle fasi procedimentali non necessarie; b) la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi; c) l'innovazione tecnologica e informatica nei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadi |
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Art. 14 - Programma di riduzione e misurazione degli oneri amministrativi1. Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali contengono, in allegato, l'elenco di tutti gli oneri amministrativi i |
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Sezione II - Riduzione dei termini procedimentali, responsabilità e indennizzo |
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Art. 15 - Termini dei procedimenti amministrativi1. Fatti salvi i procedimenti di cui al comma 2, nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, i procedimenti amministrativi previsti dalla dis |
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Art. 16 - Celerità delle attività istruttorie1. L'attività istruttoria necessaria nell'ambito del procedimento è compiuta favorendo |
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Art. 17 - Sospensione dei procedimenti amministrativi1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubblica amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 17 bis della legge |
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Art. 18 - Riduzione dei termini per le imprese certificate1. La Regione riconosce alle imprese certificate in materia ambientale e di sicurezza |
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Art. 19 - Violazione dei termini procedimentali e responsabilità1. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, la mancata o tardiva emanazione del |
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Art. 20 - Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi1. Con periodicità annuale è predisposto un apposito rapporto che individua i tempi medi impiegati da parte di ciascuno dei servizi delle direzioni generali d |
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Art. 21 - Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti1. Presso ciascuna direzione generale del sistema Regione, così come definita nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ciascun direttore di servizio ricopre le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti di propria competenza. 2. Gli enti locali, in conformità con quanto previsto nel comma 1 e nel rispetto della autonomia organizzativa loro garantita, individuano uno o più responsabili della correttezza e della celerità dei procedimenti in base ai loro specifici ordinamenti. 3. Al direttore generale &eg |
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Art. 22 - Indennizzo e danno da ritardo1. La Regione, per i procedimenti amministrativi del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, in caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, corrisponde all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento del danno nelle forme e nei modi previsti dalla legislazion |
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Art. 23 - Obbligo di astensione per conflitto di interessi1. L'organo che adotta il provvedimento, il responsabile del procedimento, i titolari |
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Sezione III - Uso della telematica nei procedimenti amministrativi |
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Art. 24 - Comunicazione telematica1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le pubbliche amministrazioni locali e interviene per consentire a cittadini, professionisti e imprese, con modalità omogenee nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di avviare i proced |
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Art. 25 - Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione1. La comunicazione interna tra le strutture del sistema Regione è effettuata |
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Art. 26 - Conferenza di servizi in via telematica1. La conferenza di servizi è convocata obbligatoriamente in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del |
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Sezione IV - Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la legge n. 241 del 1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali |
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Art. 28 - Rapporto con la legge n. 241 del 1990 e abrogazioni1. Per quanto non disciplinato dal titolo III della parte I si applicano le disposizioni |
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PARTE II - PARTE SPECIALE |
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Titolo I - Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) |
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Capo I - Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) |
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Art. 29 - Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)1. La Regione, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, promuove l'attivazione presso gli enti locali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016, dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE). 2. Il SUAPE esercita le competenze in relazione: a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della |
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Art. 30 - Progetti speciali1. Al fine di dare attuazione alla presente legge e per favorire il potenziamento degli uffici comunali la Regione elabora annualmente un Piano per l'evasione delle pratiche edilizie. |
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Art. 31 - Procedimento unico1. Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 29 è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute a esprimersi sull'intervento. Non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. 2. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disci |
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Art. 32 - Presentazione delle dichiarazioni autocertificative1. Le dichiarazioni autocertificative di cui all'articolo 31 sono presentate al SUAPE del comune competente per territorio esclusivamente per via telematica. |
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Art. 33 - Verifica formale della dichiarazione autocertificativa1. Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata. |
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Art. 34 - Procedimenti in autocertificazione1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, la ricevuta automatica di cui all'articolo 31, comma 7, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento che può essere iniziato: a) trascorsi "trenta giorni solari" N4, per tutti i casi soggetti a permesso di costruire |
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Art. 35 - Attività istruttoria del SUAPE1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, concludendole entro i seguenti termini: a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34: 1) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), il termine è fissato in sessanta giorni; 2) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), il termine coincide con quello fissato dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; |
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Art. 36 - Chiarimenti sulle normative tecniche1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'intervento, il SUAPE, d'ufficio, ovvero su rich |
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Art. 37 - Conferenza di servizi nel SUAPE1. Il procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34 è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sono altresì esclusi i casi per i quali la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. 2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 il SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all'articolo 33, invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa con i relativi allegati alle pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche, e provvede obbligatoriamente all'indizione di una conferenza di servizi nei termini di cui all'articolo 14 bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990. 2 bis. Per i procedimenti di cui al presente articolo la richiesta di regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3, interrompe, per non più di trenta giorni consecutivi, i termini di conclusione del procedimento di cui al comma 15, i quali decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della documentazione o dal decorso infruttuoso del termine assegnato. L'interruzione dei termini può essere disposta esclusivamente nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa. N9 2 ter. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3, o a dichiarare l'irricevibilità della pratica, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive in materia di SUAPE. N9 2 quater. Dalla data di trasmissione della documentazione di cui ai commi 2 e 2 ter il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza. N9 3. L'avviso di indizione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line del comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, al fine di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990. Tale pubblicazione assolve ogni altro onere di pubblicità previsto dalle normative settoriali applicabili. |
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Art. 38 - Ultimazione dei lavori e agibilità1. L'intervento edilizio si conclude con la comunicazione al SUAPE, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori. 2. Entro "trenta" |
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Art. 39 - Collaudo di impianti produttivi1. La procedura di collaudo di cui al presente articolo si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste. 2. Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'arti |
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Art. 39 bis - Rinnovi1. In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una dic |
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Art. 40 - Deroghe ed esclusioni1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali. N13 1 bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, si applica il procedimento di cui all'articolo 34, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa. N3 1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di un'unica dichiarazione autocertificativa. N3 |
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Art. 41 - Attività consultiva1. È facoltà degli interessati chiedere, tramite il SUAPE, agli uffici competenti per materia di pronunc |
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Art. 42 - Oneri istruttori e tariffe1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti |
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Art. 43 - Agenzie per le imprese1. In caso di pratiche presentate al SUAPE per il tramite di un'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, |
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Art. 44 - Ufficio regionale SUAPE1. L'Ufficio regionale SUAP è denominato Ufficio regionale SUAPE. L'Ufficio regionale SUAPE è l'interlocutore regionale nel procedimento unico e, in particolare, è competente: a) a fornire assistenza ai SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE; b) ad emanare, qualora necessario, |
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Art. 45 - Sospensione dell'efficacia1. L'efficacia delle disposizioni del presente titolo è sospesa fino all'appro |
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Titolo II - Semplificazione di procedimenti amministrativi previsti da leggi speciali |
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Capo I - Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di ambiente e di edilizia |
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Art. 46 - Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale1. Il SUAPE è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' |
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Art. 47 - Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le istanze, comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, previste per l'avvio dei procedimenti ambientali sono obbligatoriamente presentate in modalità telematica. |
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Art. 48 - Denuncia per le opere di conglomerato cementizio armato1. La denuncia di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è presentata esclusiv |
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Art. 49 - Autorizzazione per la cessione in proprietà ai soci di cooperative a proprietà indivisa e modifiche alla legge regionale n. 9 del 20061. Le cooperative a proprietà indivisa che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche concesse dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), per la costruzione di al |
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Capo II - Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di noleggio autobus con conducente |
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Art. 50 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale n. 21 del 2005 (Autorizzazioni)1. L'articolo 32 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), è sostituito dal seguente: "Art. 32 (Autorizzazioni) 1. Le norme sul procedimento unico stabilite dalla legge regionale che disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) si applicano: a) al procedimento di autorizzazione regionale per l'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Discipl |
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Capo III - Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di commercio |
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Art. 51 - Attività esercitate in occasione di eventi temporanei1. In occasione di eventi, manifestazioni, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione è ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da qu |
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Art. 52 - Attività commerciali temporanee1. L'esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non ol |
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Capo IV - Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo |
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Art. 53 - Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1984 (Classificazione alberghi, attribuzione della denominazione "lusso" e abrogazioni)1. Nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: |
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Art. 54 - Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1998 (Classificazione e abolizione della tassa di concessione regionale)1. Alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla |
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Art. 55 - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006 (Registro esercenti professioni turistiche) e alla legge regionale n. 9 del 1999 (Turismo subacqueo)1. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi) è sostituito dal seguente: |
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Capo V - Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni in materia di pesca |
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Art. 57 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2015 in materia di sanzioni1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 24 (Modific |
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Capo VI - Energia. Trasferimento di funzioni dagli enti locali alla Regione |
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Art. 58 - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Energia) e abrogazioni1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente: |
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Titolo III - Disposizioni transitorie |
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Capo I - Disposizioni transitorie |
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Art. 59 - Norma transitoria per gli enti locali1. Gli enti locali si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta |
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Allegato A - Leggi regionali espressamente abrogate |
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