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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sardegna 12/08/1998, n. 27
L.R. Sardegna 12/08/1998, n. 27
- L.R. 20/10/2016, n. 24
- L.R. 28/07/2017, n. 16
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[Premessa] |
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CAPO I - Oggetto |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legg |
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CAPO II - Strutture ricettive extra alberghiere - Definizione e caratteristiche |
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Art. 2 - Case per ferie1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, r |
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Art. 3 - Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari della case per ferie1. La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene. |
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Art. 4 - Ostelli per la gioventù1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere |
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Art. 5 - Esercizi di affittacamere1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari. 2. L'attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta |
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Art. 6 - Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione1. Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre c |
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Art. 7 - Case e appartamenti per vacanze1. Sono case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) le unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi imprenditoriali per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni. |
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Art. 8 - Turismo rurale1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano. |
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Art. 9 - Soggetti legittimati all'esercizio del turismo rurale1. Possono svolgere attività di turismo rurale alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 i seguenti operatori: |
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Art. 10 - Incentivi per l'attività di turismo rurale e vincolo di destinazione1. I soggetti che intendono praticare l'attività di turismo rurale possono acc |
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Art. 11 - Residence1. I residence sono strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina. |
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Art. 12 - Apertura stagionale dei residence1. I residence possono essere autorizzati ad avere apertura stagionale. |
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CAPO III - CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO |
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Art. 13 - Requisiti e caratteristiche tecniche1. I requisiti e le caratteristiche tecniche delle case per ferie, ostelli per la gio |
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Art. 14 - Classificazione |
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Art. 15 - Autorizzazione all'esercizio1. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive di cui al capo II è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune nel quale è ubicata la struttura ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7 agosto 1991, n. 241, e secondo le procedure riportate per ciascuna tipologia ricettiva nell'allegato E alla presente legge. |
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Art. 17 - Diffida, sospensione, revoca e cessazione1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è sospesa o revocata dal Comune quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi o gestionali in base ai quali è stata rilasciata. 2. Nei casi di violazioni |
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Art. 18 - Comunicazione dei provvedimenti1. Il Comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente legge nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni all'Assessorato regionale del turismo, nonché, nelle more dell'approvazione di una legge regionale ch |
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Art. 19 - Denuncia e pubblicità dei prezzi1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, residence, case ed appartamenti per vacanze, sono comunicati dai titolari o dai gestori degli |
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Art. 20 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi1. L'uso occasionale di immobili a fini ricettivi da parte di soggetti privati deve essere comunicato, ai fini statistici, entro cinque giorni succ |
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Art. 21 - Vigilanza e controllo1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, le funzi |
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Art. 22 - Sanzioni1. É soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da lire 500.000 a lire 3.000.000 il titolare di un esercizio ricettivo che: a) svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione richiesta ovvero senza essere in possesso dei requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni; b) non esponga il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dalla presente legge; c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal Comun |
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Art. 23 - Vincoli di destinazione1. Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi st |
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Art. 24 - Aziende ubicate nel territorio di più comuni1. Per le aziende ricettive che insistano sul territorio di più comuni, le com |
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CAPO VI - MODIFICHE ALLA L.R. N. 22 DEL 1984 E NORME TRANSITORIE |
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Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 221. Nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" le parole "residenze turistiche alberghiere" sono sostituite dalle parole "Alberghi residenziali". 2. L'articolo 3 della legge regionale n. 22 del 1984 è sostituito dal seguente: "Art. 3 1. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato. 2. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e da |
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Art. 27 - Norme transitorie1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, organizzate in forma imprenditoriale, già operanti, |
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Art. 28 - Allegati1. Fanno parte integrante della presente legge i seguenti allegati: A - Requisi |
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Allegato A/1 - Requisiti e caratteristiche tecniche delle case per ferie1. Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere: a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni |
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Allegato A/2 - Requisiti e caratteristiche tecniche degli ostelli per la gioventù1. Gli ostelli per la gioventù oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere: a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più e con un massimo di sei posti letto per camera; |
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Allegato A/3 - Requisiti e caratteristiche degli affittacamere1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi c |
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Allegato A/4 - Requisiti e caratteristiche tecniche delle case ed appartamenti per vacanze1. Le strutture in cui si esercita l'attività ricettiva individuate nel preced |
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Allegato A/6 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei residence1. Ferma restando l'applicazione delle leggi vigenti in materia, la gestione di residence può comprendere la somministrazione d |
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Allegato B - Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze(I parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone): 1 - CONSERVAZIONE normale coeff.1,00 mediocre coeff.0,60 2 - UBICAZIONE centro storico o c |
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Allegato C - Tabella dei requisiti per i residenceA) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI 1 Componenti della struttura 1.1 Locale per il ricevimento dei clienti. 1.2 Ascensore per i clienti (per immobili a più di un piano fuori terra). Gli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono dispensati dall'obbligo dell'ascensore nel caso di oggettivi impedimenti strutturali e qualora la realizzazione comporti la riduzione del numero di unità abitative al di sotto del limite minimo di impresa. 1.3 Riscaldamento in tutto l'esercizio nei mesi invernali. L'obbligo del riscaldamento non vige per i residence ad apertura stagionale estiva. 1.4 Apparecchio telefonico comune a disposizione della clientela, in assenza di impianto in ogni unità abitativa. 1.5 Accessibilità per handicappati, nel rispetto della Legge 9 gennaio 1989, n. 13. 1.6 Posti auto, in parcheggio scoperto, pari al numero delle unità abitative. Gli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono dispensati da tale obbligo nel caso di oggettivi impedimenti. 2 Componenti di ogni unità abitativa 2.1 Locale-bagno 2.1. 1 Attrezzature: lavabo, bidè, vasca da bagno o doccia, wc, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. |
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Allegato D - Omissis |
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Allegato E - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'art. 1 e/1 case per ferie1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione comunale. 2. L'autorizzazione deve indicare: |
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E/2 - Ostelli per la gioventù1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale, riportante il numero delle camere, dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. L'autorizzazione deve indicare: |
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E/3 - Affittacamere1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. |
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E/4 - Case e appartamenti per vacanze (C.A.V.)1. Il Sindaco concede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di C.A.V. dietro presentazione, da parte dell'imprenditore, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante l'ubicazione, le caratteristiche e |
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E/5 - Residence1. L'apertura e la gestione di residence è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune in cui è situata la st |
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