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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 12/06/2006, n. 9
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- L.R. 27/04/2016, n. 8
- L.R. 20/04/2016, n. 7
- L.R. 04/02/2016, n. 2
- L.R. 20/12/2013, n. 36
- L.R. 15/03/2012, n. 6
- L.R. 30/06/2011, n. 12
- L.R. 07/08/2009, n. 3
- L.R. 05/03/2008, n. 3
- L.R. 29/05/2007, n. 2
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto della legge1. Con la presente legge la Regione disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attua |
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Art. 2 - Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali1. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi: a) sussidiarietà; b) idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni; c) ricomposizione unitaria |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale, la legge espressamente le attribuisce. 2. In tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, la Regione le e |
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Art. 4 - Funzioni dei comuni1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla le |
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Art. 5 - Funzioni delle province |
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Art. 6 - Esercizio associato delle funzioni |
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Art. 7 - Potere regolamentare degli enti locali1. In conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamen |
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Art. 8 - Cooperazione Regione-enti locali1. La Regione e gli enti locali nei loro rapporti si attengono al principio della leale collaborazione, ponendo a fondamento della l |
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Art. 9 - Potere sostitutivo regionale1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferit |
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Art. 10 - Disposizioni in materia di risorse1. Gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse. 2. Alla determinazione dei criteri ed alla ripartizione tra gli enti delle risorse e dei beni si provvede con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su propost |
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Art. 11 - Disposizioni in materia di personale1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese: con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo |
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Art. 12 - Contrattazione collettiva Regione-enti locali1. In attuazione dell'articolo 4 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali. 2. Dal Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali è escluso il personale degli enti region |
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Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive |
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Capo I - Artigianato |
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Art. 13 - Artigianato. Definizione1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle camere di comm |
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Art. 14 - Artigianato. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni di: |
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Art. 15 - Artigianato. Conferimenti agli enti locali1. N35 |
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Art. 16 - Commissioni provinciali per l'artigianato1. Alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Capo II - Industria |
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Art. 17 - Industria. Definizione1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di in |
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Art. 18 - Industria. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni in materia di industria non riservati allo Stato ovvero non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compres |
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Capo III - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica |
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Art. 20 - Energia. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di: a) agevolazioni per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative, per a |
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Art. 21 - Energia. Conferimenti agli enti locali1. Le unioni di comuni concorrono alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia di energia. N10 2. Sono attribuite alle province le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia. 3. Fatte salve le norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa, è attribuita, inoltre, alle province e alle città metropolitane, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal Piano energetico regionale, la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi. La richiesta è presentata allo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all' |
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Capo IV - Miniere e risorse geotermiche |
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Art. 22 - Miniere e risorse geotermiche. Definizione1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "miniere e risorse ge |
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Art. 23 - Miniere e risorse geotermiche. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche. 2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia |
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Art. 24 - Miniere e risorse geotermiche. Conferimenti agli enti locali1. N38 |
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Capo V - Fiere, mercati e disposizioni in materia di commercio |
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Art. 25 - Fiere e commercio. Definizione1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in |
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Art. 26 - Fiere e commercio. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di: a) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda; b) concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario; |
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Art. 27 - Fiere e commercio. Conferimenti agli enti locali |
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Art. 28 - Fiere e commercio. Funzioni promozionali1. Le funzioni promozionali indicate alle lettere a), d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 26 sono svolte anche da province e comun |
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Capo VI - Turismo |
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Art. 29 - Turismo. Definizione1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzion |
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Art. 30 - Turismo. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni in materia di: a) definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria turistica; b) definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento; c) concessione di contributi ed agevolazioni per la realizzazione, riqualificazione, ammodernamento di beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta turistica regionale; d) promozione regionale, nazionale ed internazionale dei singoli settori ed interventi che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del |
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Art. 31 - Turismo. Conferimenti agli enti locali1. N53 2. Al riordino della disciplina ed ai conferimenti delle funzioni in materia di professioni turistiche si provvede con successiva legge regionale. 3. Sono attribuiti ai comuni: |
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Art. 32 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1988 (Agenzie di viaggio)1. Le disposizioni della legge regionale n. 13 del 1988, sono così modificate: a) ogni riferimento all'Assessorato regionale compet |
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Capo VII - Agricoltura |
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Art. 33 - Agricoltura. Definizione1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e delle province delle funzioni in materia di agricoltura, in atte |
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Art. 34 - Agricoltura. Funzioni della Regione |
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Art. 36 - Usi civici1. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono sostituiti dai seguenti: |
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Capo VIII - Camere di commercio |
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Art. 37 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura1. In tutte le materie considerate dal presente titolo, le CCIAA svolgono le funzioni amministrative loro eventualmente delegate dal |
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Titolo III - Territorio, ambiente e infrastrutture |
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Capo I - Territorio e urbanistica |
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Sezione I - Edilizia residenziale pubblica |
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Art. 38 - Edilizia residenziale pubblica. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni: a) determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica; |
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Art. 39 - Edilizia residenziale pubblica. Conferimenti agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni: a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale; b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti del contributo; nell’esercizio della vigilanza suddetta rientra il potere di commissariamento e gli altri previst |
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Sezione II - Demanio |
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Art. 40 - Demanio marittimo. Funzioni della Regione |
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Art. 41 - Demanio marittimo. Funzioni dei comuni1. Sono attribuite ai comuni le sole funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali. |
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Art. 42 - Demanio - Beni minerari1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo |
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Capo II - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti |
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Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione dell'ambiente naturale |
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Art. 43 - Protezione dell'ambiente naturale. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni non riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare: a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere; b) programmazione, coordinamento dell'azione ambientale e ripartizione tra i vari |
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Art. 44 - Protezione dell'ambiente naturale. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni: |
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Sezione II - Aree protette e Rete natura 2000 |
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Art. 45 - Aree protette e Rete natura 2000. Definizione1. La presente sezione disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi |
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Art. 46 - Aree protette e Rete natura 2000. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di aree naturali protette non indicati tra quelli d |
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Art. 47 - Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, e specificate, per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali, dall'articolo 22 della stessa legge. |
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Art. 48 - Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale - Funzioni della Regione1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell' |
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Art. 49 - Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale - Funzioni degli enti locali1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi “di livello comunale, subprovinciale e provinciale”. N4 In materia di valutazione di im |
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Sezione III - Tutela delle acque |
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Art. 50 - Tutela delle acque. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore e in particolare le funzioni e i compiti di: a) disciplina degli scarichi delle acque reflue nell'ambito delle leggi nazionali di settore e delle direttive comunitarie; b) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque; |
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Art. 51 - Tutela delle acque. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni: a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in qualunque corpo ricettore N2; b) controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici; |
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Sezione IV - Inquinamento atmosferico, rischi di incidenti rilevanti industriali, autorizzazioni integrate ambientali |
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Art. 52 - Inquinamento atmosferico. Funzioni della Regione1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative: a) la predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria; b) la fissazione dei valori limite di qualità dell'aria, da adottarsi nell'ambito di piani stralcio di conserva |
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Art. 53 - Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare: a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, e i provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni; b) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico; |
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Sezione V - Inquinamento elettromagnetico |
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Art. 54 - Inquinamento elettromagnetico. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti non espressamente indicati nell'articolo 4 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né spettanti alle autorità indipendenti, né compresi tra quelli di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuiti agli enti locali dalla presente legge. |
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Art. 55 - Inquinamento elettromagnetico. Conferimenti agli enti locali1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt. 2. Sono di competenza delle province i seguenti compiti e funzioni: a) rilascio delle autorizzazioni inerenti alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 54; |
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Sezione VI - Inquinamento acustico |
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Art. 56 - Inquinamento acustico. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi non riservati allo Stato dall'articolo 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) o dall' |
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Art. 57 - Inquinamento acustico. Conferimenti agli enti locali1. Sono di competenza delle province: a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico; b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali; c) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche; |
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Sezione VII - Gestione dei rifiuti |
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Art. 58 - Gestione dei rifiuti. Funzioni della Regione1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni: a) reda |
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Art. 59 - Gestione dei rifiuti. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti. 3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione. 4. Spettano inoltre alle province i seguenti compiti e funzioni: a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non; b) autorizzaz |
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Capo III - Risorse idriche e difesa del suolo |
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Art. 60 - Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni: a) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nelle materie di cui al presente capo; b) predisposizione del Piano regionale di tutela e di risanamento della qualità dell'acqua; |
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Art. 61 - Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle "unioni di comuni"N17 i seguenti compiti e funzioni: a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali; b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici; c) proget |
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Capo IV - Opere pubbliche |
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Art. 62 - Opere pubbliche. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di rilevanza regionale collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzo |
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Art. 63 - Opere pubbliche. Conferimenti agli enti locali1. Sono conferiti agli enti locali, secondo le rispettive competenze, le funzioni e i compiti riferiti ad interventi di rilevanza lo |
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Capo V - Viabilità |
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Art. 64 - Viabilità. Funzioni della Regione1. Sono attribuiti alla Regione le funzioni e i compiti relativi alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale |
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Art. 65 - Viabilità. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti relativi alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale. È altresì trasferita al demanio della provincia |
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Capo VI - Trasporti |
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Art. 66 - Competenze in materia di trasporto pubblico locale1. In attuazione del decreto legislativo 19 novemb |
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Art. 67 - Trasporti. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni: a) rifornimento idrico delle isole; b) estimo navale; c) dis |
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Art. 68 - Trasporti. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuiti alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana, di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia e quando collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di un'altra provincia limitrofa. N40 |
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Capo VII - Protezione civile |
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Art. 69 - Protezione civile. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni: a) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; b) indirizzo e coordinamento relativi alla predis |
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Art. 70 - Protezione civile. Conferimenti agli enti locali1. Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità. 2. Sono conferiti alle province i seguenti compiti e funzioni: a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificar |
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Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità |
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Capo I - Tutela della salute |
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Art. 71 - Tutela della salute1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ad essa conferiti ai sensi del capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. La Regione esercita le funz |
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Capo II - Istruzione scolastica |
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Art. 72 - Istruzione. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni: a) programmazione dell'offerta formativa; |
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Art. 73 - Istruzione. Conferimenti agli enti locali1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alle province, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3: a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche; b) N26 c) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; d) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi; e) N27 1-bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative: |
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Capo IV - Formazione professionale |
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Art. 74 - Formazione professionale. Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione: a) attività di programmazione e indirizzo, delle politiche di orientamento e della formazione professiona |
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Art. 75 - Formazione professionale. Conferimenti agli enti locali |
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Capo V - Beni culturali |
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Art. 76 - Beni culturali. Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le funzioni di programmazione pluriennale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, la predisposizione dei c |
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Art. 77 - Beni culturali. Conferimenti agli enti locali1. N42 |
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Capo VI - Spettacolo e attività culturali |
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Art. 78 - Spettacolo e attività culturali. Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione il monitoraggio sul funzionamento del sistema dello spettacolo in Sar |
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Art. 79 - Attività culturali. Conferimenti agli enti locali1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono attribuiti |
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Capo VII - Sport |
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Art. 80 - Sport. Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni: a) programmazione generale e determinazione delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17; b) monitoraggio dello stato delle attività sportive in Sardegna ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999 |
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Capo VIII - Cultura e lingua sarda |
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Art. 82 - Cultura e lingua sarda. Conferimenti agli enti locali |
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Titolo V - Disposizioni finali |
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Art. 83 - Monitoraggio e valutazione di attuazione1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima con particolare riferimento: a) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore degli enti locali disposti dalla Regione, alle intese in corso ai sensi dell'articolo 10, alla valutazione dei costi sostenuti dagli enti locali per la gestione delle funzioni conferite in rapporto alle risorse finanziarie trasferite dalla Regione e dallo Stato per le medesime funzioni; |
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Art. 84 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 94.790.000 per l'anno 2006, in euro 82.635.000 per l'anno 2007 e in euro 82.735.000 per l'anno 2008 e successivi, si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi in capo alla Regione e trasferiti a termini della presente legge agli enti locali. 2. Alle spese a copertura degli oneri relativi al personale trasferito si fa fronte con le risorse iscritte in conto delle UPB S02.066, S02.086 e S02.087; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, previa individuazione delle risorse da trasferire da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di personale. 3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni: in aumento 04 - ENTI LOCALI UPB S04.019 Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente 2006 euro 60.717.000 2007 euro 61.865.000 2008 euro 62.065.000 UPB S04.020 Trasferimenti agli enti locali - Investimenti 2006 euro 34.073.000 2007 euro 20.770.000 2008 euro 20.670.000 in diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2006 euro --- 2007 euro 13.000.000 2008 euro 15.330.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella A allegata alla legge finanziaria 04 - ENTI LOCALI UPB S04.112 Contributi ai comuni per strumenti urbanistici 2006 euro 2.000.000 2007 euro --- 2008 euro --- |
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23/12/2024
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