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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 04/02/2016, n. 2
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 20/04/2016, n. 7
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TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle autonomie locali in Sardegna in attuazione dei principi dell'articolo 5 della Costituzione e degli articoli 3, comma 1, lettera b) e 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). 2. L'ordinamento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali in Sardegna, nonché la loro a |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende: a) per "ambito territoriale ottimale" la circoscrizione nella quale i comuni esercitano, attraverso le unioni di comuni, funzioni e servizi comunali, definita anche in base alle caratteristiche geografiche, sociali ed economiche del territorio; |
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Art. 3 - Politiche regionali1. La Regione promuove attraverso le proprie politiche le unioni di comuni, con particolare riguardo alle aree con maggiore disagio socio-economico e ai piccoli comuni. 2. Gli strumenti della programmazione e le politiche di sviluppo sono ispirati ai valori della coesione e della diffusione equilibrata della crescita economica e sociale, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, alle aree interne e rurali e ai terr |
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TITOLO II - RIORDINO TERRITORIALE E UNIONI DI COMUNI |
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Capo I - Ambiti territoriali |
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Art. 4 - Procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale1. Il Piano di riordino territoriale comprende tutti i comuni della Sardegna e circoscrive gli ambiti territoriali al fine di garantire e incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle funzioni degli enti locali. 2. Il piano definisce gli ambiti territoriali delle unioni, delle reti urbane e di quelle metropolitane, tenendo conto della conformazione delle regioni storiche della Sardegna e salvaguardando, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della continuità territoriale dei comuni, le unioni già esistenti e in coerenza |
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Art. 5 - Procedimento di costituzione degli ambiti territoriali strategici1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, individua i tempi e le modalità per la convocazione di assemblee dei sindaci per la definizione degli ambiti territoriali strategici e delle |
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Art. 6 - Ambiti territoriali strategici e programmazione regionale1. La Regione, a seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali strategici, aggiorna il Programma regionale di sviluppo e i documenti della programmazione socio-economica e territorial |
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Capo II - Unioni di comuni |
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Art. 7 - Unioni di comuni1. Le unioni di comuni sono enti locali con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e hanno potestà statutaria e regolamentare. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte. 2. Tutti i comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di comuni, esclusi i comuni facenti parte delle Città metropolitane e le città medie. In ragione delle particolari condizioni geografiche di isolamento, il Comune di Burcei non è obbligato ad associarsi in unione di comuni. L'assolvimento degli obblighi di gestione associata di cui all'articolo 15 è conseguito attraverso la stipula di convenzioni con altri comuni o con la città metropolitana di Cagliari. N1 3. Le unioni di comuni sono costituite: a) da quattro o più comuni contermini, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, fatte salve le unioni di comuni con popolazione inferiore già costituite alla data dell'entrata in vigore della presente legge; |
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Art. 9 - Rete urbana1. Il sindaco del comune della città media con il maggior numero di abitanti è il presid |
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Art. 10 - Ordinamento dell'unione di comuni1. Sono organi dell'unione di comuni l'assemblea dei sindaci, il presidente e la giunta. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti sono disciplinati dallo statuto. 2. I singoli comuni che costituiscono l'unione adottano l'atto costitutivo e lo statuto con le modalità pr |
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Art. 11 - Assemblea dei sindaci1. L'assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo |
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Art. 12 - Giunta1. Lo statuto stabilisce il numero dei componenti della giunta in modo da assicurare adegu |
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Art. 13 - Presidente1. Lo statuto stabilisce la durata in carica, in modo da garantire la continuità amminist |
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Art. 14 - Organizzazione e funzionamento1. L'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale, assicurando progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa. 2. Le unioni di comuni già dotate di pianta organica alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio |
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Art. 15 - Funzioni esercitate dall'unione1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale per la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali, secondo i tempi, i vincoli e le deroghe dalla stessa previsti, anche in riferimento ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, sostiene l'azione dei comuni, in particolare quelli di minore dimensione, e promuove il rafforzamento delle unioni per favorire la gestione associata del più ampio numero di funzioni. Le unioni di comuni presentano alla Regione un piano triennale per tutti i comuni facenti parte dell'unione, nel quale sono individuate le funzioni e i servizi da sv |
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Art. 16 - Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni1. La Regione promuove la stabilità delle gestioni associate, l'efficiente gestione dei servizi, le economie di scala nello svolgimento delle funzioni amministrative, assicurando nei programmi regionali il finanziamento prioritario delle unioni di comuni. 2. La Regione garantisce il finanziamento delle unioni di comuni mediante trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. A tal fine, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e |
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TITOLO III - CITTÀ METROPOLITANE, NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PROVINCE E IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE |
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Capo I - Norme per l'istituzione delle città metropolitane |
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Art. 17 - Istituzione della città metropolitana di Cagliari1. È istituita la città metropolitana di Cagliari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). |
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Art. 18 - Successione e fase transitoria1. Entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, la città metropolitana subentra alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio e succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 2. Ai fini del subentro nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi, il commissario della Provincia di Cagliari, entro trentacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette all'Assessore competente in materia di enti locali: a) l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana; |
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Art. 19 - Statuto e organi della città metropolitana1. Nel rispetto della presente legge e delle norme di grande riforma economica e sociale contenute nella legislazione nazionale, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze. 2. Lo statut |
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Art. 20 - Sindaco metropolitano1. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto, indice le elezioni del consiglio metropolitano e, qualora previste, del sindaco metropolitano. |
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Art. 21 - Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana1. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo e svolge le funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 56 del 2014. 2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri. N3 |
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Art. 22 - Funzioni delle città metropolitane della Sardegna1. La città metropolitana svolge le finalità istituzionali e le funzioni fondamentali a |
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Art. 23 - Decentramento e partecipazione1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento del |
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Capo II - Riordino, organi e funzioni delle province |
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Art. 24 - Riordino delle circoscrizioni provinciali1. Il territorio della Sardegna, ad eccezione di quello delle città metropolitane è suddiviso nelle province riconosciute dallo statuto e dalla legge. N44 2. Le circoscrizioni territoriali provinciali sono individuate dall'articolo 25. 3. La presente legge disciplina gli organi delle province e la loro composizione quali orga |
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Art. 25 - Circoscrizioni provinciali1. Le circoscrizioni territoriali delle province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, sono disciplinate dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge re |
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Art. 26 - Presidente1. Il presidente assegna deleghe a consiglieri provinciali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. N37 1-bis. I consiglieri provinciali delegati dal presidente della provincia hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 |
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Art. 27 - Consiglio provinciale1. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni del consiglio provinciale. 2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. N4 |
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Art. 28 - Voto ponderato1. Per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle province e alla città metropolitana, ai fini delle elezioni, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A annesso alla legge n. 56 del 2014, intendendosi il ri |
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Art. 29 - Funzioni1. Le province, in via transitoria, esercitano le funzioni fondamentali elencate all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014. N38 2. Per quanto non previsto dalla presente legge, le province e la città metropolitana di Cagliari, nel proprio territorio, continuano a esercitare le funzioni a esse attribuite dalle leggi regionali vigenti secondo modalità dalle stesse previste. 3. Le province, nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento ai bacini idrografici di interesse provinciale, coordinano in stretto raccordo con le unioni di comuni e con l'Autorità di bacino idrografico della Sardegna, la programmazione delle attività di manutenzione del reticolo idrografico principale e secondario, naturale o artificiale, finalizzata al buon governo idraulico del territorio e alla prevenzione dei rischi per la salvaguardia della pubblica incolumità e della sicure |
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Art. 30 - Mobilità del personale delle province1. In sede di prima applicazione della presente legge, al personale delle province soppresse e delle altre province si applicano le procedure di mobilità verso altre amministrazioni |
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Art. 31 - Polizia locale1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, il personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 1 |
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TITOLO IV - NORME IN MATERIA DI CONTROLLI. ISTITUZIONE E FUSIONE DI COMUNI E DISPOSIZIONI VARIE |
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Capo I - Controlli sulle autonomie locali. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie |
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Art. 33 - Potere sostitutivo regionale1. In caso di mancata adozione, nel termine previsto, da parte degli enti locali, di atti |
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Art. 34 - Modifica del numero degli assessori comunali e norme sulla presidenza dei consigli comunali1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio |
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Art. 35 - Pari opportunità tra uomini e donne negli organi collegiali non elettivi1. Gli organi assembleari degli enti locali che ai sensi dell'articolo 42, comma 2, letter |
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Art. 36 - Organo di revisione legale dei conti1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica. 2. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 2 |
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Art. 37 - Pubblicazione di deliberazioni1. Al fine di dare notizia ai cittadini e garantirne la partecipazione alla funzione di controllo mediante proposizione di opposizione ai c |
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Art. 39 - Personale delle soppresse comunità montane1. Il personale delle soppresse comunità montane che alla data di entrata in vigore della |
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Art. 40 - Consorzi1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni comunali sono sciolti. L'unione di comuni il cui territorio coincida anche parzialmente co |
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Art. 41 - Proroga del termine per l'organizzazione della centrale di committenza1. Al fine di consentire l'organizzazione delle centrali di committenza in coerenza con il piano di riordino territoriale, anche |
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Art. 42 - Omissis
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TITOLO V - CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E CONFERENZA PERMANENTE REGIONE-ENTI LOCALI |
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Capo I - Consiglio delle autonomie locali e Conferenza permanente Regione-enti locali |
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Art. 43 - Consiglio delle autonomie locali - proroga della durata in carica1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna di cui all'articolo 3, |
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Art. 44 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005 (Conferenza permanente Regione-enti locali)1. All'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza quattro rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, oltre il presidente dell'ANCI e il rappresentante dell'associazione degli enti di area vasta."; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Conferenza è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da |
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Art. 45 - Rappresentanza istituzionale degli enti locali1. L'ANCI Sardegna, in conformità allo statuto della Unione province sarde (UPS) e agli a |
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TITOLO VI - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Funzioni delle unioni di comuni) |
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Art. 46 - Attribuzione di funzioni alle unioni di comuni1. Il presente capo disciplina l'attribuzione alle unioni di comuni di funzioni già confe |
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Art. 48 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 (Energia)1. Nell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 le parole "Le province" sono sostituite dalle parole "Le unioni di comuni"; b) le lettere a), c), d), e) ed f) del comma 3 sono abrogate; |
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Art. 52 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 9 del 2006 (Agricoltura)1. Nell'articolo 35 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 54 - Modifiche all'articolo 73 della legge regionale n. 9 del 2006 (Istruzione)1. Nell'articolo 73 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) le lettere b) ed e) del comma 1 sono abro |
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Art. 55 - Modifiche all'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006 (Spettacolo e attività culturali)1. All'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 59 - Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2006 (Beni culturali)1. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 5 è così sostituito: "Art. 5 (Funzioni e compiti de |
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Art. 60 - Omissis
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Capo II - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Funzioni della Regione) |
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Art. 61 - Attribuzioni di funzioni di programmazione alla Regione1. Il presente capo disciplina l'attribuzione alla Regione delle funzioni di programmazione già conferite alle province nei seguenti settori: artigianato, industria, miniere e risorse geotermiche, fiere e commercio, turismo, trasporti, formazione profession |
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Art. 66 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2006 (Turismo)1. Nell'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) le lettere d) ed e) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti: "d) promozione regionale, nazionale ed internazionale dei singoli settori ed interventi che compongono l'offerta turistic |
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Art. 70 - Trasferimento di funzioni, beni e personale1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere connessi all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferiti dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato delle province il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera inoltre il personale con altra tipologia di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e in corso per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio in via esclusiva delle |
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Art. 71 - Garanzia dei servizi e salvaguardia dei livelli occupazionali1. Gli enti locali, al fine di assicurare la continuità dei compiti e delle funzioni a essi attribuiti a seguito del riordino di cui alla presente legge e al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a termine, sono autorizzati a: a) avviare procedure di reclutamento speciale transitorio, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservate esclusivamente a coloro che hanno i requ |
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TITOLO VII - NORME FINALI E ATTUATIVE |
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Capo I - Norme finali e attuative |
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Art. 72 - Norma di rinvio1. Per quanto non previsto dalla presente legge e in quanto compatibili, si applicano le d |
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Art. 73 - Oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive - Regolamento1. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale su iniziativa della Giunta regionale, sono definite le misure ammesse per l'attuazione dell'articolo 1, comma 6 |
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Art. 74 - Monitoraggio sullo stato di attuazione1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali finanze e urbanistica è istituito l'Osservatorio per il riordino degli enti locali. 2. L'Osservatorio è composto dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, che lo presiede, dall'Assessore regionale competente a seconda della materia trattata, dal presidente del Consiglio delle autonomie locali e da un rappr |
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Art. 75 - Abrogazioni1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, le parole "le province" al comma 1 dell'articolo 4, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, gli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale); b) la legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali); c) la legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali)); d) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 32 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche); e) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7 (Riduzione dei controlli sugli atti degli Enti |
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Art. 76 - Norma finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilanci |
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Art. 77 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Buras.
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