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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 22/12/1989, n. 45
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- L.R. 12/12/1994, n. 36
- L.R. 07/05/1993, n. 23
- L.R. 29/12/1992, n. 22
- L.R. 22/06/1992, n. 11
- L.R. 18/12/1991, n. 37
- L.R. 01/07/1991, n. 20
- L.R. 15/01/1991, n. 6
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TITOLO I - FINALITÀ, SOGGETTI, STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 3 della lettera f) dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, disciplina le attività di uso e tutela del territorio regionale seco |
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Art. 2 - (Soggetti)1. I soggetti della pianificazione territoriale sono: |
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Art. 2-bis - (Conferenza di copianificazione)1. La conferenza di copianificazione è la sede in cui gli enti competenti si esprimono sugli strumenti di pianificazione del territorio di competenza dei soggetti della pianificazione territoriale al fine di: a) verificare il rispetto delle previsioni della legge e della normativa vigente in materia urbanistica edilizia e paesaggistica; b) verificare l'adeguamento e la conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinati o agli altri atti adottati a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici; |
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Art. 3 - (Strumenti e livelli della pianificazione territoriale)1. Sono strumenti per l'uso e la tutela del territorio: a) a livello regionale: |
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Art. 4 - (Ambiti di competenza degli strumenti)1. La Regione, N31i Comuni singoli o associati e le Comunità montane per quanto previsto dall'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, esercitano, negli ambiti delle rispettive competenze definiti dalla presente legge, le funzioni relative alla pianificazione urban |
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TITOLO II - LA PIANIFICAZIONE REGIONALE
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Art. 5 - (Direttive e vincoli regionali, schemi di assetto territoriale)1. Allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica, la Regione emana direttive per la formazione, l'adeguamento, la gestione degli strumenti urbanistici. 2. Le direttive stabiliscono criteri e modalità per il dimensionamento dei piani di cui all'articolo 4. 3. Le direttive inoltre prevedono: i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati nonché i rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi da osservarsi all'atto della formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. 4. Fino all’approvazione delle direttive di cui al presente articolo rimangono in vigor |
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Art. 6 - (Servizi per la pianificazione regionale) |
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Art. 7 - (Direttiva per i centri storici)1. Al fine di tutelare i valori della identità regionale depositati nell'insediamento storico, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva istituisce e coordin |
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Art. 8 - (Direttiva per le zone agricole)1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione emana apposita direttiva di salvaguardia del territorio agricol |
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Art. 9 - (Direttiva per le aree urbane)1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, individua e norma con apposita direttiva le aree urbane che, per la lor |
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Art. 10 - (Piani territoriali paesistici: contenuti) |
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Art. 10-bis - (Piano paesaggistico territoriale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico - ambientale)1. Sono N25 dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico - morfologici e dei rispettivi insiemi: a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U; b) le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976, n. 448; c) i fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi |
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Art. 11 - (Piano Paesaggistico Regionale - Procedure)1. La proposta di PPR è pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, all'albo di tutti i comuni interessati. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale |
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Art. 12 - (Norme di salvaguardia) |
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Art. 13 - (Tutela delle fasce costiere - Norme di salvaguardia e di utilizzazione) |
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Art. 14 - (Procedimenti cautelari)1. Per comprovati motivi di urgenza ed in relazione alle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale può deliberare prov |
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Art. 15 - (Esecuzione dei provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione delle spese ai comuni che sono tenuti ad eseguire i provvedimenti di demolizione e di rimessione in pristino delle autorità amministrativa e giudiziaria a |
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TITOLO III - LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
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Art. 16 - (Pianificazione provinciale) |
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Art. 17 - (Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale) |
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Art. 18 - (Piano Urbanistico della Comunità Montana) |
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TITOLO IV - LA PIANIFICAZIONE COMUNALE
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Art. 19 - (Contenuti del piano urbanistico comunale)1. Il piano urbanistico comunale prevede. a) un'analisi della popolazione con l'indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione; b) le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi; |
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Art. 20 - (Procedura di approvazione del piano urbanistico comunale o intercomunale)1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge di semplificazione 2018, i comuni, singoli o associati, deliberano l'avvio del procedimento per la formazione del PUC. Contestualmente i comuni, singoli o associati, comunicano all'autorità competente in materia ambientale l'avvio del processo di VAS del PUC e, laddove non si sia ancora dato corso, avviano l'elaborazione dello Studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi degli articoli 8 e 37 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI). La mancata deliberazione di avvio del procedimento determina la decadenza dall'erogazione dei contributi economici di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989. 2. Il PUC, nella sua stesura preliminare, è presentato dal sindaco al consiglio comunale entro i successivi centottanta giorni. Il Piano urbanistico preliminare contiene gli indirizzi per la pianificazione, le analisi e le valutazioni preliminari inerenti agli aspetti relativi all'assetto idrogeologico, agli aspetti paesaggistici, ambientali, storico-culturali e insediativi, richieste ai fini dell'adeguamento al PPR e il Rapporto ambientale preliminare comprendente le informazioni richieste dall'Allegato VI alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Entro gli stessi termini il consiglio comunale adotta lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al comma l, e lo sottopone alla procedura di approvazione da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). In attesa dell'adozione dello studio comunale di assetto idrogeologico da parte dell'Autorità di bacino regionale, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'applicazione delle relative norme del PAI. 4. Il consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo trasmette all'autorità competente in materia ambientale. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione, ai fini della consultazione preliminare di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è presentato, unitamente all'autorità competente in materia ambientale, in apposite sedute di consultazione pubblica. 5. L'adozione preliminare dello Studio comunale di assetto idrogeologico da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino costituisce l'atto necessario per la prosecuzione dell'iter approvativo del PUC. 6. Il comune predispone il PUC nel termine di centottanta giorni dalla ap |
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Art. 20-bis - (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano paesaggistico regionale)1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PPR nei termini in esso stabiliti che non devono essere superiori a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della Legge di semplificazione 2018, se ricompresi nel primo ambito omogeneo del PPR o, negli altri casi, dall'entrata in vigore del PPR relativo al proprio ambito di appartenenza. 2. Sino all'adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al PPR, i comuni tenuti all'adeguamento non possono adottare e approvare qualsiasi variante agli strumenti generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione: |
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Art. 21 - (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)1. Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o intercomunale sono: a) il piano particolareggiato; b) il piano di lottizzazione convenzionata; c) il piano per gli insediamenti produttivi; d) il piano per l'edilizia economica e popolare; d-bis) piani di utilizzo del litorale;N27 e) le concessioni ed autorizzazioni edilizie. 2. Gli strumenti di cui ai punti "a), b), c), d) e d-bis)"N28, sono approvati, secondo le procedure di cui all'articolo precedente, con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 e secondo i contenuti previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. 2-bis. Le varianti urbanistiche che n |
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Art. 22 - (Strumenti urbanistici attuativi - Norme particolari)1. Il piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, si attua sia in zone edificate che in zone non edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei P.E.E.P. |
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Art. 22-bis (Piano di utilizzo dei litorali (PUL))1. Il Piano per l'utilizzo dei litorali (PUL) è lo strumento con cui i comuni disciplinano l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano l'organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa l'accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il PUL "anche in variante al Piano urbanistico comunale" N52 estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. In caso di sovrapposizione con eventuali altri piani attuativi il piano urbanistico comunale garantisce |
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Art. 23 - (Programma pluriennale di attuazione)1. Le previsioni contenute negli strumenti generali di pianificazione urbanistica territoriale di scala comunale si attuano con le m |
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Art. 24 - (Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione)1. Il programma pluriennale di attuazione deve contenere: |
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Art. 25 - (Concessione edilizia)1. Nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione ai sensi del precedente articolo 23 la concessione a edificare è data per le aree incluse nei programmi stessi. |
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Art. 26 - (Esproprio delle aree)1. Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo singolarmente o associati, non abbian |
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Art. 27 - (Comparto edificatorio)1. Il comparto edificatorio definisce gli ambiti territoriali minimi entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in modo |
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Art. 28 - (Accordo di programma)1. I soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico - territoriale previsti dall'articolo 2 della presente legge, possono stipulare con soggetti pubblici e privati accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi. 2. La serie di opere ed interventi oggetto dell'accordo di programma deve essere finalizzata all'obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato ed i |
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Art. 28-bis - (Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale) |
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Art. 29 - (Condotta urbanistica e paesaggistica)1. Le forme associative dei comuni, secondo i principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercitano le funzioni urbanistiche e paesaggistiche previste dalle normative nazionali e regionali che disciplinano la materia. |
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TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO E CONSULTIVI |
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Art. 30 - (Organi di controllo - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978 n. 62) |
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Art. 31 - (Organi consultivi) |
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Art. 32 - (C.T.R.U. - Composizione e funzionamento) |
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Art. 32-bis - (Osservatorio regionale per l'urbanistica e l'edilizia)1. L'Osservatorio regionale per l'urbanistica e l'edilizia è un organo tecnico consultivo della Giunta regionale, istituito con decreto del Presidente della Regione, previ |
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Art. 32 ter - (Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità)1. Al fine di monitorare le problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità, di redigere linee guida per il loro superamento, di individuare le relative soluzioni e di proporre politiche di incentivazione |
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TITOLO VI - TUTELA "DEL PAESAGGIO E DEI BENI AMBIENTALI" N1 |
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Art. 33 - (Commissioni provinciali per le bellezze naturali)1. N19 2. N20 3. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale, durano in carica cinque an |
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Art. 34 - (Autorizzazioni)1. Le richieste di autorizzazione di cui all'artic |
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TITOLO VII - NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI |
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Art. 35 - (Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione)1. Le somme percepite dalle amministrazioni comunali a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, seco |
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Art. 36 - (Adempimenti dell'Amministrazione comunale)1. L'amministrazione comunale deve adottare le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 5 e al primo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennai |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 37 - (Sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica)1. Fino alla costituzione delle sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica di cui all'articolo 30 le f |
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Art. 39 - (Abrogazione di leggi regionali) |
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Art. 40 - (Modifica della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23)1. Il quinto comma dell'articolo 33 della legg |
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Art. 41 - (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni e loro forme associative per la redazione di piani urbanistici generali e piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall'articolo 21, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente |
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Art. 42 - (Potenziamento degli uffici periferici dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica)1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, è incrementata di 12 unità della VI “q |
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Art. 43 - (Norma finanziaria)1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 2.690.000.000 annue. 2. Alle stesse si fa fronte quanto a lire 2.640.000.000, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con storno dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno 1988, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 5 - provvedimenti per interventi nel territorio - della tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 50.000.000.000 con lo storno di pari importo dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno 1989, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989). 3. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORAT |
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Art. 44 - (Entrata in vigore)La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
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