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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Sardegna 09/08/2018, n. 79
D. Pres.R. Sardegna 09/08/2018, n. 79
D. Pres.R. Sardegna 09/08/2018, n. 79
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[Premessa]Il Presidente VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; VISTA la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale", e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per |
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Art. 1Ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 11 del 2017, è resa e |
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Allegato - Direttiva riportante la "specificazione dei dati dimensionali" in materia di servizi strettamente connessi alla residenza ai fini dell'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2017Art. 1 - Premesse e finalità 1. La presente direttiva, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le caratteristiche e le modalità di gestione delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti previste dall'articolo 11 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche ed integrazioni e, in attuazione dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994), i limiti dimensionali previsti per i servizi strettamente connessi alla residenza. Art. 2 - Definizioni 1. Si definiscono: a) "categoria funzionale urbanisticamente rilevante", ognuna delle macro categorie individuate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, caratterizzata dal medesimo carico urbanistico e riportata nell'articolo 3; b) "destinazione d'uso", ognuna delle funzioni ammissibili all'interno di una unità immobiliare nell'ambito delle destinazioni individuate dall'articolo 4; la destinazione d'uso della singola unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile netta; c) "servizi strettamente connessi alla residenza", gli usi complementari alla residenza destinati a garantire la qualità dell'abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Art. 3 - Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti |
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