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25/02/2019

Sardegna: primi indirizzi per l’approvazione degli atti di governo del territorio

Pubblicata la Delib. G.R. Sardegna 29/01/2019 n. 5/48 che ha stabilito le prime direttive applicabili dal 01/02/2019 nell'iter di approvazione degli strumenti di pianificazione del territorio dopo la legge di semplificazione regionale 2018. La finalità della direttiva è quella di evitare incertezze o ritardi nell'iter di approvazione.

La direttiva approvata con la Delib. G.R. Sardegna 29/01/2019, n. 5/48, pubblicata sul BURAS 21/02/2019, n. 9 Suppl. Straord. n 18, definisce, in attuazione dell'articolo 21, comma 2 della L.R. Sardegna n. 1/2019 (Legge di semplificazione 2018), le preliminari linee applicative relative ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio da applicare a partile dal 01/02/2019 (data di entrata in vigore della legge).

NOVITÀ DELLA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE - Tra le novità più significative contenute nella L.R. Sardegna 11/01/2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018) si segnalano, in particolare:
- l’articolo 21 che introduce, nell'ambito del procedimento di pianificazione, la Conferenza di copianificazione attraverso l’inserimento dell’articolo 2-bis nelle norme per l'uso del territorio regionale (L.R. Sardegna n. 45/1989). La conferenza rappresenta, infatti, uno strumento duttile che consente una pianificazione del territorio attenta alle esigenze delle comunità locali e orientata ad una gestione oculata del territorio, con trasformazioni orientate a garantire uno sviluppo sostenibile nel rispetto della pluralità di interessi pubblici che i partecipanti alla conferenza sono chiamati a tutelare;
- l’articolo 23 che riscrive il procedimento di formazione e approvazione del piano urbanistico comunale, di quello intercomunale e delle relative varianti, procedimento che trova applicazione, limitatamente ad alcune fasi indicate nella legge, anche con riferimento all'iter di approvazione degli strumenti di attuazione dei piani generali. In materia di varianti, la procedura si differenzia a seconda che si tratti di varianti “sostanziali” o “non sostanziali” e viene altresì introdotta una nuova fattispecie, quella delle “non varianti” che per la loro portata minimale non costituiscono variante.

STRUTTURA E FINALITÀ DELLA DIRETTIVA - L’atto di indirizzo risulta così composto:
- l’iter di approvazione del piano urbanistico comunale: disciplina transitoria;
- il nuovo procedimento di approvazione del piano urbanistico comunale;
- le varianti al piano urbanistico comunale;
- gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale;
- approvazione dello studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi degli articoli 8 e 37 delle Norme di attuazione del PAI;
- parere di coerenza per le pianificazioni sovraordinate o di settore.
La finalità della direttiva è quella di agevolare:
- sia i Comuni che hanno già avviato l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici, delineando le procedure da seguire per completare il procedimento;
- sia i Comuni che intendono oggi avviare ex novo il processo pianificatorio.

La direttiva potrà essere integrata nel caso dovessero emergere ulteriori esigenze di coordinamento dei diversi procedimenti, anche al seguito del confronto con i soggetti competenti.
 

Dalla redazione