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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 11/01/2019, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 09/03/2020, n. 43
- Avviso di rettifica in B.U. 14/02/2019, n. 8
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Titolo I - Riduzione del numero delle leggi regionali |
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Capo I - Modifiche e abrogazione di leggi regionali |
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Art. 1 - Riduzione del numero delle leggi regionali1. In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 2 |
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Titolo II - Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca |
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Capo I - Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca |
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Art. 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 (Misure straordinarie di accoglienza)1. Alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), sono apportate le seguenti modifiche ed |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2018 (Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)1. All'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Titolo III - Disposizioni in materia ambientale |
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Capo I - Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria |
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Art. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014 (Parco di Gutturu Mannu)1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "c) il revisore dei conti."; b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Organo di controllo) 1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea del parco tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente. 2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco. 4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni."; c) l'articolo 8 è sostituito dal seguen |
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Art. 5 - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia forestale |
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Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 (Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali)1. Alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni; a) dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 è aggiunta le seguente: "b bis) i cespugliati di cisto derivanti dalla colonizzazione di pascoli erbacei, che danno una copertura del suolo inferiore al 50 per cento."; b) all'articolo 9: 1) |
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Art. 7 - Art. 8 Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di VIA e VINCA |
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Art. 9 - Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti della Rete natura 20001. Nell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), le parole "I progetti riportati all'allegato IV del |
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Art. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali) |
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Capo IV - Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016 (Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale n. 24 d |
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Titolo IV - Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica |
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Capo I - Disposizioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 (Risorse idriche e difesa del suolo)1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, sono aggiunte le seguenti: |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia) |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Tolleranze edilizie)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 bis della legge region |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Varianti in corso d'opera)1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituita dalla seguente: "d) prevedono interventi in difformità dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato.". 2. Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente: "Art. 7 quater (Agibilità degl |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a SCIA)1. Nell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 1: |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso)1. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile."; |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)1. L'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: "Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa) 1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e j-bis), in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta, salvo quanto previsto al comma 6, l' |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)1. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a) dopo la parola "disposizioni" è inserita la seguente: "legislative"; 2) alla lettera g), le parole |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 15 quater legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)1. Nell'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. Con apposita direttiva, da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), la Regione disciplina le dotazioni di parcheggi in funzione delle categorie funzion |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità)1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 19 |
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Capo III - Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 (Norme per l'uso del territorio regionale) |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 45 del 1989 (Soggetti)1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente: "Art. 2 bis (Conferenza di copianificazione) 1. La conferenza di copianificazione è la sede in cui gli enti competenti si esprimono sugli strumenti di pianificazione del territorio di competenza dei soggetti della pianificazione territoriale al fine di: a) verificare il rispetto delle previsioni della legge e della normativa vigente in materia urbanistica edilizia e paesaggistica; b) verificare l'adeguamento e la conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinati o agli altri atti adottati a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici; c) esprimere le valutazioni |
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Art. 22 - Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 (Regolamento edilizio unico)1. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 è aggiunto il seguente: "8 ter. La Regione, a recepimento de |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)1. L'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è così sostituito: "Art. 20 (Procedura di approvazione del piano urbanistico comunale o intercomunale) 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge di semplificazione 2018, i comuni, singoli o associati, deliberano l'avvio del procedimento per la formazione del PUC. Contestualmente i comuni, singoli o associati, comunicano all'autorità competente in materia ambientale l'avvio del processo di VAS del PUC e, laddove non si sia ancora dato corso, avviano l'elaborazione dello Studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi degli articoli 8 e 37 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI). La mancata deliberazione di avvio del procedimento determina la decadenza dall'erogazione dei contributi economici di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989. 2. Il PUC, nella sua stesura preliminare, è presentato dal sindaco al consiglio comunale entro i successivi centottanta giorni. Il Piano urbanistico preliminare contiene gli indirizzi per la pianificazione, le analisi e le valutazioni preliminari inerenti agli aspetti relativi all'assetto idrogeologico, agli aspetti paesaggistici, ambientali, storico-culturali e insediativi, richieste ai fini dell'adeguamento al PPR e il Rapporto ambientale preliminare comprendente le informazioni richieste dall'Allegato VI alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Entro gli stessi termini il consiglio comunale adotta lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al comma l, e lo sottopone alla procedura di approvazione da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). In attesa dell'adozione dello studio comunale di assetto idrogeologico da parte dell'Autorità di bacino regionale, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'applicazione delle relative norme del PAI. 4. Il consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo trasmette all'autorità competente in materia ambientale. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione, ai fini della consultazione preliminare di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è presentato, unitamente all'autorità competente in materia ambientale, in apposite sedute di consultazione pubblica. 5. L'adozione preliminare |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)1. L'articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989 è così sostituito: "Art. 20 bis (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano paesaggistico regionale) 1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PPR nei termini in esso stabiliti che non devono essere superiori a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della Legge di semplificazione 2018, se ricompresi nel primo ambito omogeneo del PPR o, negli altri casi, dall'entrata in vigore del PPR relativo al proprio ambito di appartenenza. |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)1. All'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 2 quinquies: 1) dopo le parole "All'interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G," sono inserite le seguenti: "qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata,"; 2) le parole "possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere realizzati pr |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 (Condotta urbanistica)1. L'articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 è cosi sostituito: "Art. 29 (Condotta urbanistica e paesaggistica) 1. Le forme associative dei comuni, secondo i principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercitano le funzioni urbanistic |
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Art. 27 - Abrogazione degli articoli 31 (Organi consultivi) e 32 (CTRU - Composizione e funzionamento) della legge regionale n. 45 del 1989 |
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Capo IV - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali) |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)1. All'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: |
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Capo V - Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia paesistica) |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale del 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articol |
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Capo VI - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011 (Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti) |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011 (Piani attuativi assoggettati a convenzione)1. Il comma 32 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, come modificato dal comma 1 dell' |
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Capo VII - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) |
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Art. 31 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)1. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 20 |
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Art. 32 - Modifiche all'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Superamento delle condizioni di degrado dell'agro)1. All'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 1 il periodo |
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 29 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009)1. Nel comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale |
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Art. 34 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 201 |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 20 |
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Art. 36 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni)1. Nell'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 37 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale paesaggistica)1. Dopo il comma 13 dell'articolo 38 della legge regionale n. 8 d |
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)1. Nell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: |
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Art. 39 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)1. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, sono apporta |
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Capo VIII - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia) |
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Art. 40 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni comuni)1. Nella lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia u |
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Art. 41 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017 (Entrata in vigore)1. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017, è so |
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Capo IX - Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo) |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Alberghi rurali)1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo all'articolo 14 della leg |
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Art. 43 - Integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2017 (Strutture degli alberghi rurali)1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017, è inserito il seguente: "14 bis (Strutture degli alberghi rurali) 1. Gli alberghi rurali d |
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Art. 44 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Attività delle "Domo")1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 20 |
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Titolo V - Disposizioni in materia di industria |
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Capo I - Disposizioni in materia di attività estrattive |
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Art. 45 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015 (Miniere dismesse)1. Nell'articolo 20 della legge regionale, 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) omissis |
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Art. 46 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007 (Luoghi di lavoro minerari)1. Il comma 12 dell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 |
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Art. 47 - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di SUAPE |
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Art. 48 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016 (Procedimento unico SUAPE)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2016, è inserito il seguente: "4 bis. La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un numero univoco di protocollo. La gestione dei flussi documentali è assicurata dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 29, comma 4.". 2. All'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), le parole "20 giorni solari" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni solari"; b) al comma 2 le parole ", oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990," sono soppresse; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile ai sensi dell'articolo 33, comma 4, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4. Decorso tale termine il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990.". 3. L'articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente: "Art. 35 (Attività istruttoria del SUAPE) 1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, concludendole entro i seguenti termini: a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34: 1) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), il termine è fissato in sessanta giorni; 2) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), il termine coincide con quello fissato dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; |
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Capo III - Disposizioni in materia di prestazioni energetiche |
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Sezione I - Prestazioni energetiche in edilizia |
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Art. 49 - Attestati di prestazione energetica degli edifici1. L'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici è escluso per i casi di cui all'appendice A dell'Allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economi |
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Art. 50 - Impianti termici1. I generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide rispettano i valori minimi di rendimento e di emissione corrispondenti: |
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Art. 51 - Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici1. Sono di competenza della Regione i controlli sulla qualità del servizio di certificazione energetica degli edifici. |
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Sezione II - Infrastrutture |
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Art. 52 - Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale1. In applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) il presente articolo reca disposizioni per la diffusione del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale. 2. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti è fatto obbligo di dotare i medesimi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo n. 257 del 2016 e di ri |
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Titolo VI - OMISSIS
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Titolo VII - Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato |
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Capo I - Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato |
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Art. 56 - Omissis
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Titolo VIII - Disposizioni in materia di politiche del lavoro e formazione professionale |
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Art. 57 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2016 (Modalità attuative) |
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Art. 58 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016 (Personale)1. Dopo il comma 10 dell'articolo 37 della legge regionale n. 9 d |
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Art. 59 - Disposizioni in materia di formazione professionale1. I soggetti ri |
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Titolo IX - Disposizioni in materia di organizzazione regionale |
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Capo I - Disposizioni in materia di organizzazione regionale |
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Art. 60 - Art. 62 Omissis
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Titolo X - Omissis
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Allegato ALeggi regionali espressamente abrogate legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 (Disciplina della distribuzione dei carbur |
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