L. R. Puglia 30/07/2009, n. 14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Puglia 30/07/2009, n. 14

Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.
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Art. 1 - Finalità e ambiti di applicazione

N50

1. La presente legge, straordinaria e temporanea, costituisce attuazione dell’intes

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Art. 2 - Definizioni

N50

1. Se non altrimenti previsto, le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi riproduttive delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto d

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Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento

N50

1. “Possono essere ampliati “per una sola volta” N26, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali “o misti” N37 limitatamente a quelli di volumetria massima “pari a 1000 m3N27, da destinare per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, a residenza e “/o” N38 a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 N28 “possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m3.”

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Art. 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

N50

1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali “e non residenziali o misti” N42 con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge” “da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, “ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati” N39, ovvero residenziale, “e/o a usi strettamente connessi con le residenze,” N37 ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico” N20. N4 “A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residen

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Art. 5 - Condizioni e modalità generali

N50

1. Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2021 N19. N13

2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale prima della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) o dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire. Il tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della presente legge, mediante idonea e completa documentazione di tipo grafico e fotografico. N2

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Art. 6 - Limiti di applicazione

N50

1. Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4:

a) all’interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all’articolo 2 del d.m. lavori pubblici 1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura;

b) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, in tale ultimo caso la proposta di strumento urbanistico esecutivo può prevedere gli incrementi volumetrici previsti dalla presente legge; è ammessa in ogni caso la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 nelle aree a standard urbanistici ex d.m. lavori pubblici 1444/1968, ove le norme tecniche di attuazione (NTA) dello strumento urbanistico generale prevedano anche la realizzazione di nuove costruzioni;

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Art. 7 - Tempi e titoli abilitativi

N50

1. N36 Tut

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Art. 8 - Disposizioni finali

N50

1. Nelle

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Art. 9 - Integrazione alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana)

N50

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis - Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie

1. I comuni possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da rimuovere in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine, approvano piani urbanistici esecutivi che prevedono la delocalizzazione delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, il piano urbanistico esecutivo può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del 35 per cento di quella preesistente purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l’edificio da demolire deve essere collocato all’interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 e non deve interessare gli immobili elencati al comma 6;

b) l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito, con cessione ove il comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree un vincolo di in edificabilità assoluta che, a cura e spese dell’interessato, deve essere registrato e trascritto nei registr

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