FAST FIND : FL4629

Flash news del
06/11/2018

Puglia e Piano Casa: in arrivo la proroga al 31/12/2019

Nella seduta del 31/10/2018 la V Commissione consiliare della Regione Puglia ha approvato la proposta di modifica alla L.R. Puglia 14/2009 (c.d. Piano Casa) prevedendo la proroga al 31/12/2019. La proroga è stata ritenuta necessaria nelle more di una nuova definizione normativa del Piano che dovrebbe essere collocato all'interno di una futura legge "sulla Bellezza".

La Proposta di Legge proroga al 31/12/2019 il termine per la presentazione delle istanze abilitative in materia edilizia per il conseguimento degli incrementi volumetrici. La proroga viene concessa nell’ottica di ampliare la platea dei cittadini interessati alle misure di sostegno all’attività edilizia. Di conseguenza viene anche differito al 01/08/2018 il termine di esistenza dell’immobile su cui far valere i benefici.

TUTTE LE PROROGHE DEL PIANO CASA - Il termine per il Piano Casa era stato prorogato, da ultimo, al 31/12/2018 dall’articolo 3, comma 1 della L.R. Puglia 51/2017. Il termine era inizialmente fissato in “entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”, successivamente prorogato “entro il 31 dicembre 2012” dall’articolo 6, comma 1 della L.R. Puglia 21/2011; “entro il 31 dicembre 2013” dall’articolo 20, comma 1 della L.R. Puglia 18/2012; “entro il 31 dicembre 2014” dall’articolo 12, comma 1 della L.R. Puglia 26/2013; “entro il 31 dicembre 2015” dall’articolo 1, comma 1 della L.R. Puglia 49/2014; “entro il 31 dicembre 2016” dall’articolo 5, comma 1 della L.R. Puglia 33/2015; “entro il 31 dicembre 2017” dall’articolo 5, comma 1 della L.R. Puglia 37/2016.

ULTERIORI PREVISIONI DELLA PDL - Un’ulteriore modifica alle misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale riguarda l’ampliamento delle volumetrie per gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 metri cubi, consentito nel limite del 20% e/o comunque per non oltre 300 metri cubi, a condizione che venga destinata a residenza e a usi strettamente connessi con la residenza.
Per quanto riguarda invece gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, viene introdotta una norma interpretativa secondo cui l’intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici residenziali o non residenziali, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrica o con diverse dislocazioni del volume consentito all’interno dell’area di pertinenza, secondo le disposizioni di legge.
Inoltre, al fine di garantire un’adeguata conservazione ed uniformità dei profili altimetrici dei fabbricati sui forniti percettibili dalle strade e dagli spazi pubblici, per gli interventi di ricostruzione può essere utilizzato il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini.
 

Dalla redazione