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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 22/01/2019, n. 1
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- L.R. 19/03/2019, n. 9
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TITOLO I - Principi generali |
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Capo I - Finalità e definizioni |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, concorre con l'Unione europea e lo Stato: a) al miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese; b) alla valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali; c) al mantenimento, alla salvaguardia ed allo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica; d) alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità, alle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le definizioni contenute nell'allegato A, parte integrante della presente legge. |
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Capo II - Partecipazione |
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Art. 3 - Tavolo per il partenariato agroalimentare e rurale1. La Regione promuove la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale. 2. A tal |
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Art. 3-bis - Commissione consultiva comunale per l'agricoltura1. La Regione favorisce la consulta |
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Art. 4 - Partecipazione ad organismi internazionali1. La Regione, allo scopo di dare attuazione alle finalità della presente legge, aderisce ad organismi e reti internazionali operanti nella determinaz |
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TITOLO II - Interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale |
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Capo I - Programma regionale degli interventi |
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Art. 5 - Programmazione1. La Regione, ai sensi degli articoli 4 e 62 dello Statuto, esercita la funzione di programmazione nel rispetto delle norme e degli indirizzi comunita |
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Art. 6 - Programma regionale degli interventi1. Nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFR), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un programma pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni degli interventi. N49 2. In particolare, il Programma è adottato garantendo: a) la partecipazione delle parti economiche e sociali e degli enti locali; |
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Art. 7 - Definizione delle modalità di attuazione degli interventi1. La Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e). |
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Art. 8 - Modalità di sovvenzione1. Gli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), attuati attraverso diverse forme di sovvenzione, anche in combinazione tra loro, sono realizzati sotto forma di: |
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Art. 9 - Strumenti finanziari1. La Regione per promuovere la partecipazione di investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base della condivisione dei rischi, attiva strume |
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Art. 10 - Programmi cofinanziati1. La Regione può cofinanziare progetti ricadenti sul territorio regionale inseriti in programmi di intervento statali purché coerenti con la program |
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Capo II - Servizi ed interventi |
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Art. 11 - Servizi ed attuazione di interventi diretti a supporto dell'agricoltura1. Per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, direttamente o mediante affidamento a terzi: a) realizza indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico; N31 |
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Art. 12 - Interventi per il sostegno della ripresa produttiva nei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.1. La Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), procede alla delimitazione dei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, che hanno arrecato danni al settore agricolo. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modali |
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Art. 13 - Interventi regionali per la gestione e prevenzione del rischio in agricoltura1. In accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi relativi: |
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Art. 14 - Gestione delle risorse pastorali1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le disposizioni per disciplinare le |
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Art. 15 - Produzione di materiale vivaistico certificato1. Al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando |
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Art. 16 - Sistemazioni dei terreni agricoli1. La Regione e gli enti locali promuovono e valorizzano la realizzazione e la manutenzione delle sistemazioni dei terreni utilizzati a scopo agricolo per la prevenzione dei rischi idrogeologici ed il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza paesaggistica. 1-bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della |
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Art. 16-bis - Classificazione del territorio |
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TITOLO III - Multifunzionalità |
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Capo I - Multifunzionalità dell'agricoltura |
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Art. 17 - Disposizioni sull'agricoltura multifunzionale1. La Regione, in armonia con gli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) sostiene l'agricoltura anche attraverso la promozione della multifunzionalità e la diversificazione delle attività delle aziende agricole singole o associate. 2. Per multifunzionalità si intendono le attività proprie del settore primario che svolgono le seguenti funzioni: |
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Art. 18 - Disposizioni sull'agricoltura sociale1. La Regione, nell'ambito della multifunzionalità agricola, riconosce e promuove l'agricoltura sociale, come definita ed in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). 2. Le attività di agricoltura sociale sono esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015, nei limiti ivi fissati. |
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Art. 19 - Fattorie didattiche1. La Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che svolgono, oltre alle attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica, alle famiglie e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale, finalizzate: a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra l'agricoltura, il cibo e il patrimonio storico-culturale, |
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Art. 20 - Presidio agricolo di prossimità1. L'imprenditore agricolo ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 141/2015, nell'ambito dell'azienda agricola o degli immobili di cui abbiano la disponibilità in forza di un titolo legittimo, possono strut |
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Art. 21 - Cimiteri per animali d'affezione |
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Art. 22 - Riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità1. I soggetti che intendono esercitare attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità presentano una SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in moda |
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Art. 23 - Sospensione e cessazione delle attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità1. L'esercizio delle attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 99, comma 1, la cessazione delle attività medesime. |
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Art. 24 - Ruolo multifunzionale dell'apicoltura1. La Regione disciplina, tutela e sviluppa l'apicoltura regionale, valorizzandone i prodotti. 2. L'apicoltura è riconosciuta materia di formazione ed informazione professionale, di consulenza aziendale e divulgazione in agricoltura. 3. La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e forestale e si impegna ad assumere le iniziative idonee a diffonderla. 4. La Regione promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiand |
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Capo II - Disposizioni in materia di esercizio delle attività agrituristiche |
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Art. 25 - Attività agrituristiche1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. |
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Art. 26 - Criteri e limiti dell'attività agrituristica1. Al fine di meglio qualificare l'attività agrituristica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agrituristica si attiene ai seguenti criteri: a) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato; b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in a |
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Art. 27 - Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica1. L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica. 2. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto dell |
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Art. 28 - Criteri e modalità per la verifica del rapporto di prevalenza1. La prevalenza e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autocertificazione da presentare secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37. 2. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate: |
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Art. 29 - Ospitalità rurale familiare1. L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e atti |
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Art. 30 - Alloggi agrituristici e spazi per campeggi1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, e quelli collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane, nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli. 2. La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore ai trentacinque posti letto, di cui diec |
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Art. 31 - Immobili destinati all'attività agrituristica1. Gli imprenditori agricoli per le attività agrituristiche possono utilizzare i fabbricati o le parti di essi esistenti da almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione della SCIA di cui all'articolo 33 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, e conformi alla normativa urbanistico-edilizia. In deroga alla normativa vigente, possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata negli ultimi cinque anni alla data di presentazione della SCIA. 2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso a |
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Art. 32 - Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari1. Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31). 2. Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico-sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare |
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Art. 33 - Segnalazione certificata di inizio attività1. Chiunque intende gestire un'azienda agrituristica presenta una SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, in modalità telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente. 2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso: |
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Art. 34 - Sospensione e cessazione dell'attività agrituristica1. L'esercizio dell'attività agrituristica, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 102, comma 1, la cessazione dell'attività medesima. 2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, deco |
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Art. 35 - Riserva di denominazione, classificazione e marchi identificativi delle aziende agrituristiche1. L'uso della denominazione agriturismo e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 25. 2. L'uso della denominazione ospitalità rurale familiare è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali che esercitano le attività turistiche ricettive ai sensi dell'articolo 29. 3. In aggiunta |
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Art. 36 - Interventi per lo sviluppo1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, realiz |
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Capo III - Disposizioni attuative |
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Art. 37 - Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina: a) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori della produzione standard nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 27; b) i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e d |
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Capo IV - Controllo dell'attuazione e dei risultati |
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Art. 38 - Controllo dell'attuazione e dei risultati1. La Giunta regionale integra i contenuti della relazione prevista dall'articolo 107, comma 2 con le seguenti informazioni, che rendono conto delle modalità di attuazione e dei risultati ottenuti in attuazione del presente Titolo: a) l'andamento delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per promu |
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TITOLO IV - Valorizzazione dell'agricoltura |
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Capo I - Valorizzazione dell'agricoltura |
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Art. 39 - Valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e m), promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai |
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Art. 40 - Sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari1. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è istituito il sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di seguito denominato Sistema. 2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i regolamenti di attuazione del Sistema, tenuto conto dei seguenti principi: a) il diritto di accesso a tutti i produttori interessati; |
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Art. 41 - Piattaforma informatica multifunzionale1. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 4, la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale open source al fine di creare archivi digitali distribuiti ed interconnessi, condivisi, inalterabili ed immodificabili, in grado sia di favorire forme estese |
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Art. 42 - Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte1. La Regione in attuazione dell'articolo 39, comma 2, incentiva, indirizza e coordina le attività delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali nonché delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte, allo scopo di promuovere: a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonché ai marchi di qualità di altri prodotti derivanti dalla lavorazione dell'uva e dei vini; b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità; c) la conoscen |
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Art. 43 - Individuazione dei Distretti del cibo1. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 3, la Regione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 228/2001, individua i D |
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Art. 43-bis. - Educazione al cibo ed orientamento ai consumi1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d), e), h), m), o) e p), attua la promozione di un consumo alimentare consapevole nei confronti della popolazione, a partire dalla cono |
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Capo II - Tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare |
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Art. 44 - Tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare1. La Regione, ai sensi della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversi |
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Capo III - Birra agricola, piante officinali e specie spontanee |
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Art. 46 - Piante officinali1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione |
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Art. 47 - Raccolta di specie spontanee ad uso alimentare1. La Regione promuove la raccolta di specie spontanee ad uso alimentare. 2. La Giunta region |
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Capo IV - Lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale |
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Art. 48 - Lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale.1. Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali, la Regione detta disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti di cui al comma 4, destinati alla degustazione effettuata presso l'azienda ed alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, identificato nel territorio regionale piemontese. 2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igien |
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Art. 49 - Avvio dell'attività1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 48, comma 4, sono soggette a notifica sanitaria ai se |
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Art. 50 - Requisiti dei locali, locale polifunzionale e autocontrollo per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 48, comma 4, sono svolte presso i locali dell'azienda o dell'abitazione dell'imprenditore agricolo. 2. I requisiti edilizi dei locali destinati alla lavorazione, trasformazione e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. 3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezza |
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TITOLO V - Contrasto alle frodi agroalimentari |
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Capo I - Contrasto alle frodi |
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Art. 51 - Contrasto alle frodi e monitoraggio della produzione agroalimentare1. La Regione, in applicazione dell'articolo 77, comma 1, lettera d) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 |
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Art. 52 - Strumenti di intervento1. Per il raggiungimento delle finalità del presente titolo e nell'ambito delle attività volte alla repressione delle frodi agroalimentari, la Regione: a) si avvale dei servizi antisofisticazione agroalimentare (SAA) di cui all'articolo 54, comma 1; b) istituisce, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), sistemi di controllo quantitativi, nonché qualitativi delle uve pro |
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Capo II - Funzioni della regione e degli enti locali |
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Art. 53 - Funzioni della Regione1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 51: a) istituisce e presiede, presso la struttura competente in materia di agricoltura, il Comitato regionale con il compito di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei pro |
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Art. 54. - Personale dei SAA1. Il personale addetto ai Servizi antisofisticazioni agroalimentare (SAA), dotato della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è trasferito nella dotazione organica della Regione ed assegnato alla struttura competente in materia di repressioni delle frodi agroalimentari. È contestualmente istituito, presso l'ufficio di coordinamento previsto dall'articolo 53, il SAA regionale cui competono le attività di controllo come specificate al comma 3. 2. Il personale di cui al comma 1 conserva le qu |
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Art. 55 - Ufficio regionale di coordinamento1. L'Ufficio regionale di coordinamento, di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b): |
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TITOLO VI - Bonifica ed irrigazione |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 56 - Ambito di applicazione1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), la Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare r |
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Art. 57 - Collaborazione, concertazione ed accordi di programma1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica, gli enti irrigui e gli enti locali, |
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Capo II - Ambiti territoriali e comprensori |
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Art. 58 - Ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione1. Gli ambiti territoriali riconosciuti dalla Regione nei quali si esplicano attività di bonifica ed irrigazione collettiva sono: |
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Art. 59 - Comprensori di bonifica1. I comprensori di bonifica corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicità dell'a |
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Art. 60 - Comprensori irrigui1. I comprensori irrigui corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicit� |
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Art. 61 - Comprensori interregionali1. Nelle unità omogenee idrografiche che comprendono anche il territorio di regioni limitrofe possono essere delimitati comprensori interregionali, in conformità all'artico |
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Capo III - Consorzi di bonifica |
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Art. 62 - Consorzi di bonifica1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono con gli altri enti irrigui alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 56, secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione. |
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Art. 63 - Regolamento1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce: a) le funzioni dei consorzi di bonifica; b) le modalità di partecipazione al consorzio; |
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Art. 64 - Statuto1. Il consorzio di bonifica è dotato di un proprio statuto che prevede disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le disposizioni del presente titolo. |
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Capo IV - Enti irrigui |
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Art. 65 - Enti irrigui1. Gli enti irrigui sono enti privati che concorrono con i consorzi di bonifica alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 56 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione. 2. Gli enti irrigui sono: |
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Art. 66 - Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo1. A ciascun comprensorio irriguo, definito ai sensi dell'articolo 60, corrisponde un consorzio gestore di comprensorio irriguo, riconosciuto con delib |
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Art. 68 - Consorzi di irrigazione e bonifica1. I consorzi di irrigazione e bonifica sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre a |
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Art. 69 - Coutenze irrigue1. Per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione gestori di comprensorio di irrigazione, consorzi di mi |
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Art. 70 - Consorzi di secondo grado1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e di irrigazione ed altre opere e servizi di interesse comune a più consorzi, posso |
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Art. 71 - Enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione1. Gli enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione sono riconosciuti e vigilati dalla |
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Art. 72 - Regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce: a) le caratteristiche e le funzioni che gli enti irrigui di cui all'articolo 65, comma 2, devono assumere, al termine di una fase transitoria, al fine de |
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Art. 73 - Finanziamenti regionali per l'irrigazione1. A favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui riconosciuti, individuati come gestori di comprensorio di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione, possono essere concessi contributi in conto capitale: a) fino al 100 per cento entro il limite del |
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TITOLO VII - Interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli |
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Capo I - Interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli |
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Art. 74 - Razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) la razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli è attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ampliamento ed il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini, la fusione delle par |
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Art. 75 - Banca regionale della terra1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione attua azioni per la cura ed il recupero produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, nonché volte a favorire la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del paesaggio. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, la Banca regionale della terra con l'obiettivo di: a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole; b) promuover |
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Art. 76 - Censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati1. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati così come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione dell |
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Art. 77 - Assegnazione dei terreni incolti o abbandonati1. Le funzioni relative all'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati di cui agli articoli 4 e 5 della legge 440/1978 sono delegate alle unioni di comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione per i territori di propria competenza. 2. Le assegnazioni dei terreni di cui al comma 1 sono disposte a favore di imprenditori agricoli e delle associazioni fondiarie legalmente costituite ai |
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Art. 78 - Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2016, n. 211. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizio |
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TITOLO VIII - Agenda digitale per l'agricoltura e sistema informativo agricolo piemontese |
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Capo I - Agenda digitale per l'agricoltura e sistema informativo agricolo piemontese |
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Art. 80 - Agenda digitale per l'agricoltura piemontese1. Nell'ambito dell'Agenda digitale della Regione opera l'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese. 2. L'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese individua gli obiettivi e definisce gli interventi per conseguire: a) la semplificazione e la razionali |
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Art. 81 - Sistema informativo agricolo piemontese1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale. 2. Per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, è istituito il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) quale strumento di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate. 3. Il SIAP è is |
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Art. 82 - Anagrafe agricola del Piemonte1. L'Anagrafe agricola del Piemonte, componente centrale del SIAP, è l'archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale; a tal fine l'Anagrafe è dota |
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Art. 83 - Sistema territoriale di riferimento1. Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, è costituito dall'archivio di parcelle agricole secondo quanto disposto dalle norme nazionali ed europee che disciplinano il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA). 2. Il SIPA di cui al comma |
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Art. 84 - Archivio digitale dei procedimenti amministrativi1. L'archivio digitale dei procedimenti amministrativi è la componente del SIAP che acquisisce, classifica e conserva i documenti informatici in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, secondo il piano di conservazione e fascicolazione regionale. 2. Per conseguire la semplificazione amministrativa, i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sono gestiti esclusivamente in modalità telematica; a tal fine |
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Art. 85 - Schedario viticolo e registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli1. Lo schedario viticolo ed il registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli sono parte integrante dell'Anagrafe agricola |
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Art. 86 - Sistema informativo della bonifica ed irrigazione1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione ed il territorio rurale, è costituito il sistema informativo della bo |
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TITOLO IX - Controlli, vigilanza e sanzioni |
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Capo I - Controlli |
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Art. 87 - Disposizioni generali1. Ferme restando le competenze previste dalle leggi per gli organi dello Stato e salvo che sia diversamente stabilito, le strutture regionali competen |
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Art. 88 - Elenco informatico dei controlli in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale1. I controlli svolti dalle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale, rispettano i principi di pertinenza e non eccedenza. A tal fine: |
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Capo II - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 89 - Disposizioni generali1. Alla Regione spetta la funzione di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge. 2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano ferme restando le norme di carattere penale. 3. Alla Regione, qualora non diversamente stabilito, compete l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge. 4. Qualora l'applicazione del |
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Capo III - Divieti e sanzioni in materia di interventi pubblici |
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Art. 90 - Divieti in materia di interventi pubblici1. Salvo sia diversamente stabilito negli atti predisposti in base all'articolo 7, nel bando, nell'atto di concessione o nella convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento, chiunque benefici di un aiuto ai sensi della presente legge non deve aver percepito e non può percepire altri benefici pubblici per lo stesso intervento. 2. È fatto divieto di: a) rilasciare dichiarazioni mendaci riguardo alla sussistenza di uno o più presupposti o requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge; |
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Art. 91 - Sanzioni in materia di interventi pubblici1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 90, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra |
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Capo IV - Misure e sanzioni in materia fitosanitaria |
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Art. 92 - Misure fitosanitarie1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria esercita le funzioni, anche di vigilanza, previste dalla normativa fitosanitaria statale ed attua le misure previste dalla normativa internazionale, europea, statale e regionale concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali tramite: a) l'istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili, prescrivendo le misure |
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Art. 93 - Sanzioni in materia fitosanitaria1. La violazione dell'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 0,3 per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 89, comma 4, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.500,00 e su tale somma, ai sensi dell' |
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Capo V - Obblighi e sanzioni in materia vitivinicola |
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Art. 94 - Obblighi in materia vitivinicola1. Il produttore deve garantire la corrispondenza tra le superfici vitate aziendali e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo di cui all'articolo 85; a tal fine il produttore provvede agli aggiornamenti, trasmettendo telematicamente le dichiarazioni e le richieste relative alla gestione del potenziale viticolo. 2. Gli organismi competenti per i contr |
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Art. 95 - Sanzioni in materia vitivinicola1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6; N24 b) euro 1 |
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Capo VI - Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura |
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Art. 96 - Obblighi in materia di apicoltura1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per apicoltore piemontese si intende l'apicoltore avente residenza o sede legale in Piemonte. 2. Al fine di garantire la pubblica sicurezza, gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri; sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate. 3. Il rispetto delle distanze si applica: a) agli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento agli apiari nomadi; b) agli apiari stanziali. 4. A fini statistici ed igienico sanitari è aggiornato il censimento del patrimonio apistico: gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro servizi nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, |
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Art. 97 - Vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura1. Alla Regione, alla Città metropolitana di Torino, ai comuni ed ai servizi veterinari delle ASL spettano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme e degli obblighi in materia di apicoltura. 2. È fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti ai controlli e di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelie |
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Capo VII - Obblighi, divieti, vigilanza, controllo e sanzioni in materia di multifunzionalità ed agriturismo |
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Art. 98 - Obblighi, divieti e funzioni di vigilanza e controllo in materia di multifunzionalità1. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20 hanno il compito di: a) ottemperare, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente; b) ottemperare, ai sensi dell''articolo 22, comma 3, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente; c) ottemperare, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, alle pr |
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Art. 99 - Sanzioni in materia di multifunzionalità1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettere b), c), d), ed e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 |
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Art. 100 - Obblighi e divieti in materia di agriturismo1. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività in materia di agriturismo e di ospitalità rurale familiare hanno il compito di: a) ottemperare, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente; b) ottemperare, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente; c) ottemperare, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente; |
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Art. 101 - Vigilanza e controllo in materia di agriturismo1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di esercizio delle attività di agriturismo e di ospitalità rurale familiare e d |
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Art. 102 - Sanzioni in materia di agriturismo1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00. 2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00. 3. Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e), ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata o viola gli obblighi previsti in mate |
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Capo VIII - Sanzioni in materia di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di esclusiva provenienza aziendale |
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Capo IX - Sanzioni in materia di sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari |
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Art. 104 - Sanzioni in materia di sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari1. L'accertamento dell'uso del logo identificativo del sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di cui all'articolo 40, in modo difforme da quanto stabilito nei regolamenti di cui all'articolo 40, comma 2, e nei piani di controllo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera c), comporta: |
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Capo X - Sanzioni in materia di frodi agroalimentari |
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Art. 105 - Sanzioni in materia di frodi agroalimentari1. L'omessa restituzione del documento riassuntivo consolidato secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 3, o la sua compilazione con dichiarazioni incomplete o mendaci, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00; la sanzione minima |
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Capo XI - Destinazione delle somme riscosse |
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Art. 106 - Destinazione delle somme riscosse1. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria spettano ai soggetti competenti all'irrogazione della sanzione. |
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TITOLO X - Disposizioni valutative, finali, transitorie, abrogative e finanziarie |
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Capo I - Clausola valutativa |
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Art. 107 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto e del Capo VI della Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare delle lettere a), d), m) e o). 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, almeno 90 giorni prima di inoltrare la richiesta di parere previsto dall'articolo 6, comma 1, per l'approvazione del Programma regionale degli interventi, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale. |
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Capo II - Disposizioni finali |
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Art. 108 - Adeguamento normative di settore1. È confermato in capo alla Città metropolitana di Torino ed alle province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative: a) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica; b) istituzione di zone di protezione lungo |
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Capo III - Disposizioni transitorie |
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Art. 109 - Norme transitorie1. Gli atti amministrativi adottati in attuazione della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), nonché le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 3-quater della L.R. 39/1980 adottate con Delib.G.R. 6 ottobre 1997, n. 7-22589, si applicano fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 2. 2. Fino alla ridelimitazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 58 permangono le delimitazioni dei comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge. 4. I procedimenti amministrativi attivati nella vigenza delle norme abrogate dalla presente legge sono conclusi secondo le rispettive normative di settore. |
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Capo IV - Abrogazione di norme |
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Art. 110 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: a) legge regionale 3 aprile 1979, n. 16 (Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della Regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste); b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni); c) legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli); d) legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590); e) legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie); f) legge regionale 9 aprile 1987, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli"); g) legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli); h) legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1 (Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole); i) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli"); l) legge regionale 3 agosto 1993, n. 38 (Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte); m) legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 (Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli); n) legge regionale 8 agosto 1997, n. 49 (Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 "Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli" e successive modifiche ed integrazioni); o) legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte), ad esclusione degli articoli 3, 6, 7 e dell'articolo 21 comma 2; p) legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica); q) legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca); r) legge regionale 3 settembre 2001, n. 23 (Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari"); |
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Capo V - Disposizioni finanziarie |
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Art. 111 - Norma finanziaria1. Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente, derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 13, 15, 54 comma 5, e 73, nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 109, comma 5, quantificate in euro 1.621.959,23, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019- 2021. 2. Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale, derivanti dall'attuazione degli articoli 13 e 73, nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'articolo 109, comma 5, quantificate in euro 2.340.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 3. Per le spese di parte corrente relative agli interventi attuativi del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 6, quantificate per l'anno 2020 in euro 6.860.727,61 e |
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Capo VI - Entrata in vigore |
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Art. 112 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. |
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Allegato A(Articolo 2, comma 1)
DEFINIZIONI 1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 ed ai fini della presente legge, si intende per: a) agroecosistemi: sistema o insieme sistemico di organismi viventi e materia non vivente, che interagiscono in un determinato ambiente e sono in equilibrio dinamico tra loro, caratterizzato dall'intervento umano finalizzato alla produzione agricola e zootecnica; b) aiuto: qualsiasi misura a sostegno di una impresa che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; c) attività agrituristiche: si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l''utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali; d) avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base dei tre anni precedenti ovvero di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato; e) calamità naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni v |
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Allegato B(Articolo 6, comma 3, lettera e)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera e), la Regione attiva gli interventi riguardanti: a) gli investimenti (materiali ed immateriali) nelle aziende agricole compresi gli investimenti per la produzione di energie da fonti rinnovabili ed interventi per la diversificazione dei redditi delle aziende agricole; b) gli investimenti (materiali ed immateriali) nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi i programmi di sviluppo della filiera corta; c) la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole; d) l'avviamento per i giovani agricoltori; e) l'avviamento di associazioni ed organizzazioni di produttori nel settore agricolo; f) gli aiuti a seguito di impegni agro-climatici-ambientali e per il benessere degli animali; g) i programmi per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità agraria; |
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