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L. R. Piemonte 12/10/1978, n. 63

Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/01/2019, n. 1
- L.R. 25/10/2016, n. 19
- L.R. 29/04/2013, n. 6
- L.R. 04/05/2012, n. 5
- L.R. 11/07/2011, n. 10
- L.R. 06/08/2009, n. 22
- L.R. 10/02/2009, n. 4
- L.R. 22/12/1995, n. 95
- L.R. 15/06/1994, n. 19
- L.R. 26/02/1990, n. 7
- L.R. 14/08/1987, n. 40
- L.R. 29/04/1985, n. 51
- L.R. 11/05/1984, n. 24
- L.R. 03/09/1981, n. 35
- L.R. 02/05/1980, n. 33
- L.R. 01/12/1978, n. 70
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Art. 1 - Finalità

La Regione Piemonte con la presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale, al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche e forestali, di aumentare la produttività delle aziende, di promuovere l'ulteriore sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo

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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 2 - Beneficiari

Fatte salve le disposizioni particolari previste dai successivi articoli, possono beneficiare delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge:

1) le imprese familiari diretto-coltivatrici, singole o associate;

2) le cooperative agricole ed i loro consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, sempreché siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

3) le altre cooperative agricole o i loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti;

4) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;

5) imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, modificata ed integrata con la legge 10 maggio 1976, n. 352 e alla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 e successive modi

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Art. 3 - Criteri generali e condizioni. Disposizioni varie

a) Criteri generali e condizioni

Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, di cui alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 20 e con i piani delle Comunità montane, con i documenti della programmazione approvati ove esistenti o, in mancanza, con gli indirizzi della Giunta regionale.

Gli investimenti agrari e fondiari devono altresì essere inseriti nell'ambito di un piano aziendale od interaziendale di sviluppo ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 ove il loro importo superi 15.000 unità di conto per ogni unità lavorativa o l'importo che sarà stabilito dai competenti organi comunitari o nazionali. Non sono ammissibili al finanziamento per investimenti fondiari e agrari le aziende agricole che hanno già raggiunto il reddito comparabile nella situazione di partenza, ad eccezione di quelle che dovendo sopportare per il loro ammodernamento oneri particolarmente gravosi per investimenti, non riuscirebbero a conservare il livello di reddito comparabile con le limitazioni, negli aiuti, previste dalla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, per tali categorie di aziende.

Gli importi finanziabili per investimenti fondiari ed agrari, anche non inseriti in un piano aziendale o interaziendale di sviluppo, non possono superare per la stessa azienda i limiti che saranno indicati nelle istruzioni.

Non sono ammessi al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari gli imprenditori agricoli che, già nella situazione di partenza, hanno redditi di lavoro agricolo pari o superiori al reddito comparabile.

Non sono ammessi, inoltre, al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari gli imprenditori agricoli nelle zone di pianura e di collina che, nella situazione di partenza, pur avendo redditi di lavoro agricolo inferiori al reddito comparabile, raggiungono tuttavia livelli di redditi complessivi pari o superiori al livello del reddito comparabile, valutando oltre al reddito di lavoro agricolo, i seguenti redditi secondo i criteri stabiliti nelle istruzioni:

- redditi da capitali extragricoli degli imprenditori agricoli, delle altre unità attive familiari dell'azienda e degli altri componenti la famiglia;

- redditi di lavoro extragricolo degli imprenditori agricoli; in assenza nell'azienda di imprenditori agricoli viene calcolato inoltre il reddito da lavoro extragricolo di tutte le unità attive del nucleo familiare.

Sono inoltre ammesse ai benefici previsti anche le iniziative comprese nei piani di sviluppo aziendali od interaziendali non finanziabili per carenza di fondi ovvero non approvabili ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, per il mancato raggiungimento delle condizioni di reddito di lavoro, purché gli altri obiettivi del piano medesimo siano conformi alla programmazione regionale e sempreché venga raggiunto almeno il 70% dei vari livelli di reddito di lavoro previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15.

Possono altresì essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le domande presentate ai sensi delle leggi regionali di cui al successivo art. 67 non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità delle aziende. Il giudizio sull'azienda deve tenere conto delle sue concrete possibilità di sviluppo, nonché, quando trattasi di iniziative relative ad attività di produzione, dell'età dei componenti la fa

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Art. 4 - Priorità

Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge è adottato il seguente ordine di priorità:

1) le opere e le iniziative da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e comunque nelle zone sottoposte a vincoli naturalistici o paesaggistici e nei piani di ricomposizione fondiaria di cui al successivo art. 32 nonché opere e iniziative connesse col trasferimento delle aziende dalle zone previste dai piani regolatori a destinazione non agricola a quelle agricole. Le agevolazioni vengono concesse alle condizioni previste p

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Art. 5 - Procedure.

a) Istruzioni della Giunta regionale.

La Giunta indica gli uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni tecniche e procedurali necessarie, sentito il parere della Commissione consultiva regionale di cui al successivo art. 8 e la competente Commissione del Consiglio regionale.

b) Modifica dei massimali ed importi.

I massimali di spesa relativi a strutture, infrastrutture, impianti ed acquisti ammessi alle agevolazioni regionali nonché gli importi di premi ed altri incentivi previsti dalla presente legge, possono essere modificati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria.

Con la stessa procedura possono essere modificati i massimali di spesa e gli importi relativi agli incentivi previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni per adeguarli ai provvedimenti dello Stato o della Comunità economica europea.

Altre eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per adeguare la presente legge e la legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, alla normativa comunitaria e nazionale, possono essere effettuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

c) Domande. Normativa generale.

Gli imprenditori agricoli e coloro che ritengono di averne diritto, possono in ogni tempo rivolgere istanze riguardanti i settori oggetto della presente legge anche se lo specifico intervento richiesto non è previsto dalle norme in vigore, ovvero sono esauriti i fondi assegnati per l'intervento stesso.

La ricezione delle istanze non implica alcun impegno all'accoglimento di esse da parte dell'Amministrazione regionale, tuttavia la situazione delle domande potrà essere presa in considerazione come uno degli elementi che concorrono all'aggiornamento dei programmi di sviluppo, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle scelte fondamentali della programmazione nazionale e regionale.

Comunque la Giunta regionale può, in qualsiasi momento, sospendere la ricezione delle domande.

Ai sensi degli articoli 2, 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le sottoscrizioni delle istanze e delle dichiarazioni possono essere autenticate, ove occorra, dal funzionario competente a riceverle, con la osservanza delle modalità ivi previste.

d) Domande per gli interventi di cui al titolo IX.

Le domande per ottenere la concessione delle anticipazioni delle provvidenze della legge 25 maggio 1970, n. 364, in applicazione dell'art. 55 della presente legge devono essere presentate entro i cinquanta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni della Giunta regionale relative alla delimitazione del territorio danneggiato.

Le domande per ottenere la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 56 della presente legge dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se riferite ad aventi precedenti a tale data, ovvero entro sessanta giorni dagli eventi verificatisi successivamente.

e) Istruttoria idoneità impegno collaudo liquidazione.

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Art. 6 - Competenze, decentramento e collaborazione

I benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto indicato all'art. 11, ultimo comma, sono concessi dalla Giunta regionale che si avvale, per i relativi adempimenti, dei servizi regionali.

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Art. 7 - Integrazione legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15

Le sostituzioni di membri delle Commissioni consultive comprensoriali di cui all'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, sono effettuate dall'assessore all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa organizzaz

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Art. 8 - Organi consultivi

N3

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Art. 9 - Pubblicità degli atti amministrativi

I provvedimenti di concessione dei benefici in materia di agricoltura e foreste sono pubblicati a cura della Giunta regionale con l'indicazione del nominativo dei beneficia

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Art. 10 - Aiuti agli investimenti. Agevolazioni creditizie

Per gli interventi previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione può concedere contributi in conto interessi su prestiti e mutui contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario entro le seguenti misure massime:

- 12% per le zone svantaggiate;

- 9% per le altre zone.

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Art. 11 - Fondo interbancario di garanzia fideiussione

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai coltivatori diretti, singoli od associati, ed alle cooperative agricole e loro consorzi che non siano in grado di prestare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e s

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Art. 12 - Aiuti agli investimenti. Contributi in capitale

Fatte salve le misure già previste, i contributi in capitale per ciascuno degli interventi previsti dalla presente legge, possono essere concessi in misura non eccedente la somma

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Art. 13 - Classificazione del territorio

N4

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TITOLO II - Interventi nel settore delle produzioni animali e foraggere
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Art. 14 - Strutture per l'allevamento

Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata ventennale ovvero, in alternativa, contributi in capitale, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse,

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Art. 15 - Acquisto bestiame, macchine ed attrezzature

a) Acquisto bestiame.

In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di bestiame bovino da riproduzione:

1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale;

2) contributi in capitale, in alternativa ai contributi negli interessi.

Il bestiame bovino destinato alla riproduzione dovrà provenire da allevamenti indenni da tubercolosi ed essere indenne d

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Art. 16 - Associazioni allevatori

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestia

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Art. 17 - Iniziative zootecniche

a) Premi sostituzione bestiame infetto

A favore degli imprenditori agricoli singoli od associati può essere concesso un premio fino ad un massimo di lire 300.000 per ogni capo sano sostituito ad un capo abbattuto in esecuzione di un piano di risanamento.

b) Risanamento.

Ai coltivatori diretti associati di cui all'art. 2, punto 6), capoverso primo, ed alle cooperative agricole che istituiscono centri di risanamento di bestiame bovino femminile, nato nelle stalle dei soci o acquistato dai soci entro il sesto mese di vita, può essere concesso un contributo forfettario annuo nella misura stabilita dalla Giunta regionale con le istruzioni.

Il contributo non può superare l'importo delle spese del centro, escluse quelle di alimentazione.

Il numero minimo dei capi di bestiame bovino femminile da allevare viene stabilito dalla Giunta regionale e può essere raggiunto entro il terzo anno di attività del centro.

Le bovine devono essere sottoposte a periodiche verifiche sanitarie e mantenute nel centro fino a gravidanza accertata.

L'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 25, è così sostituito:

"Ai veterinari incaricati del

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TITOLO III - Interventi nel settore delle coltivazioni pregiate
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Art. 18 - Colture pregiate

Ad imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata massima ventennale o, in alternativa, contributi in capitale per le seguenti iniziative:

1) per provvedere alla sostituzione o alla trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento della specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficolt

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Art. 18-bis - Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie

1. Al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi di recente introduzione per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione può concedere, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo, anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe misur

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Art. 18-ter - Misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie

1. Al Settore Fitosanitario regionale compete, ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs. 214/2005:

a) l’istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

b) ingiungere l’estirpazione di piante che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette

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Art. 19 - Vivai

Alle cooperative, ai loro consorzi e ad associazioni fra i produttori possono essere concessi contributi in capitale fino al 60% della spesa riconosciuta

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Art. 20 - Acquisto macchine ed attrezzature relative al settore delle coltivazioni pregiate

In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative al s

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Art. 21 - Difesa antiparassitaria delle colture

Al fine di promuovere l'introduzione e l'estensione di nuove e più adeguate tecniche alle cooperative, ai consorzi di difesa ed alle associazioni di produttori di cui all'art. 2, punti 4) e 6), possono essere concessi

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Art. 22 - Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura

1. Al comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine “controllate” e “controllate e garantite” dei mosti e dei vini ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

b) esprimere pareri facoltativi a richiesta della Giunta regionale relativamente alle materie del settore viticoloenologico ed in particolare:

1) programmazione degli impianti viticoli;

2) miglioramento delle produzioni, ricerca scientifica e relativa divulgazione in campo applicativo, dei risultati ottenuti;

3) istruzione specializzata viticoloenologica;

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TITOLO IV - Interventi relativi al settore della forestazione
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Art. 23 - Rimboschimenti

N1

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Art. 24 - Agevolazioni creditizie

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi negli interessi in favore di imprenditori agricoli singoli od associati, di cooperative e di consorzi forestali:

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Art. 25 - Attività di sviluppo forestale

N2

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Art. 26 - Consorzi tra privati

Ai sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e per i fini previsti dal presente titolo, la Regione o le Comunità montane favoriscono la promozione di consorzi v

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Art. 27 - Rinvio ad altre norme legislative

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923

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TITOLO V - Bonifica, irrigazione ed infrastrutture
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Art. 28 - Contributi

Sulle spese di manutenzione e di gestione la Giunta regionale può erogare in favore dei consorzi di bonifica contributi per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica nella misura massima e con le modalità previste

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Art. 29 - Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulico-agraria

La Giunta regionale può finanziare, con spesa anche a totale carico regionale, iniziative assunte da enti pubblici, da Comunità montane, da consorzi di bonifica, da consorzi di miglioramento o da consorzi irrigui rivolte alla real

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Art. 30 - Irrigazione

A favore dei beneficiari di cui all'art. 2 per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquicoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, possono essere concessi contributi in capit

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Art. 31 - Infrastrutture

In zone di pianura a favore di imprenditori agricoli associati, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, di consorzi stradali costituiti ai sensi del D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi con

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TITOLO VI - Interventi per il riordino fondiario e per la valorizzazione delle zone collinari e montane
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Art. 32 - Riordino fondiario

La Giunta regionale può finanziare, anche per intero, la spesa occorrente per la redazione, a cura delle Comunità montane o dei Comuni interessati, o dei consorzi irrigui di bonifica e di miglioramento fondiario, di piani per la ricomposizione fondiaria riguardanti un'adeguata estens

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Art. 33 - Acquisto terreni

Nelle zone collinari e montane, ai coltivatori diretti ai lavoratori agricoli dipendenti ed agli altri beneficiari previsti dalle vigenti leggi statali in materia ed alle cooperative di conduzione terreni composte esclusivamente da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli, nonché alle coopera

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Art. 34 - Riordino agrario

In zone collinari e montane in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, o di cooperative agricole possono essere concessi contributi in capitale fino al 60% della spesa ammissibile per iniziative volte ad utilizzare e valorizzare terreni ubicati in zone di collina e di montagna, mediante l'introduzione di nuovi ordinamenti colturali o il riordino di quelli esistenti, o altre sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttivi con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzion

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Art. 35 - Fabbricati rurali ad uso abitazione

A favore di imprenditori agricoli singoli residenti nelle zone collinari e montane nonché delle cooperative di cui all'art. 37, possono essere concessi contributi negli interessi per l'assunzione d

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Art. 36 - Infrastrutture in zone collinari e montane

Per la realizzazione o la sistemazione di infrastrutture di cui all'art. 31, nelle zone collinari e montane le misure dei contributi in capitale ivi previste sono così stabilite:

1) per opere al servizio di aziende agricole singole, per gli allacciamenti elettrici in collina il contributo p

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Art. 37 - Cooperative di cui all'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285

In attuazione dell'art. 18, primo comma, della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, in favore delle cooperative costituite ai sensi e per i fini previsti dall'articolo stesso, ed il cui progetto di sviluppo redatto ai termini dell'art. 19 della suddetta legge sia stato approvato dalla Giunta regionale, sono stabilite le seguenti provvidenze:

1) l'estensione dei benefici previsti dalla vigente normativa regionale in favore delle cooperative agricole, per tutte le attività comprese nel progetto di sviluppo;

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Art. 38 - Premio di insediamento e permanenza

A favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari e coadiuvanti aventi all'atto della presentazione delle domande un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che in forme singole od associate intendano insediarsi o, se già insediati, continuare l'at

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TITOLO VII - Sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo
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Art. 39 - Strutture

Alle cooperative agricole ed ai loro consorzi ed alle associazioni di cui all'art. 2, punto 4), della presente legge, possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura massima del 50% della spesa per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la con

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Art. 40 - Spese di gestione e contributi di avviamento

Alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni di cui all'art. 2, comma primo, punto 4), aventi quale scopo sociale la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti possono essere concessi cont

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Art. 41 - Assistenza tecnica alla cooperazione

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o anche di singole cooperative, purché aventi rilevanti dimensioni e larga base associativa, nonché di associazioni di produttori a larga base associativa riconosciute dallo Stato o dalla Regione per la realizzazione di idonei programmi di assistenza tecnica.

I contributi di cui al comma precedente potranno essere altresì c

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Art. 42 - Contributi per anticipazioni ai produttori agricoli conferenti

Ai beneficiari di cui all'art. 2 che eseguano operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agric

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Art. 43 - Prestiti per l'invecchiamento dei vini e la stagionatura dei formaggi

Alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, che gestiscono propri impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, può essere concesso un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per:

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Art. 44 - Prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature

La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative e loro consorzi, contributi negli interessi su prestiti di durata fino a dieci anni per

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Art. 45 - Passività onerose. Programmi di ristrutturazione

La Giunta regionale, può concedere alle cooperative ed ai consorzi di cooperative di cui all'art. 2 della presente legge, agevolazioni una tantum per il ripiano o la trasformazione di passività onerose esistenti alla data del 31 dicembre 1977 fino al 70% del loro ammontare.

La restante quota dovrà essere fornita dai soci.

Le cooperative ed i loro consorzi, per ottenere le agevolazioni di cui sopra, devono:

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Art. 46 - Organizzazioni professionali ed organizzazioni regionali dei produttori

La Regione Piemonte concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalità istituzionali in agricoltura:

1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti con adeguata rappresentatività, che siano emanazione di organizzazioni nazionali e che risul

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TITOLO VIII - Interventi promozionali di carattere generale
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Art. 47 - Sperimentazione agraria, ricerca e servizi di analisi

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi. La Regione può altresì istituire appositi laboratori per l'effettuazione delle analisi fisiche, chimiche e biologiche dei terreni, degli alimenti zootecnici, dei concimi, degli antiparassitari, e per quanto riguarda ogni altro controllo sulla purezza, sulla germinabilità di sementi e di materiale vivaistico e sulla qualità e sulla genuinità dei prodotti agricoli e forestali.

2. L'Amministrazione regionale può altr

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Art. 48 - Assistenza tecnica ed economica

Alle aziende agricole ad integrazione e a completamento delle attività di cui alla legge regionale n. 15 del 22 febbraio 1977, sezione I e II, titolo IV "Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura" e di quanto indicato negli articoli 19 e 20 della stessa legge relativi agli aiuti per la tenuta della contabilità agraria, la Regione può istituire servizi ed attuare programmi di assistenza o consulenza tecnica e gestionale alle imprese singole od associate ed ogni altra attività divulgativa o dimostrativa necessaria per favorire le nuove acquisizioni tecniche e scientifiche e per favorire l'introduzione nella pratica agraria e nella gestione aziendale di ogni mezzo o sistema capace di incrementare le produzioni, di accrescere i livelli di produttività, di migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e di ridurre i costi di produzione e di esercizio delle imprese medesime.

A tali fini nonché allo scopo di acquisire utili informazioni per la programmazione agricola la Regione può:

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Art. 49 - Comitato tecnico scientifico

Nell'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 47 e 48 della presente legge la Giunta regionale si avvale dell'opera e del parere consultivo di

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Art. 50 - Credito di conduzione

Agli imprenditori agricoli singoli od associati ed alle cooperative agricole possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

L'agevolazione

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Art. 51 - Acquisto macchine ed attrezzature

In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole:

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Art. 52 - Opere, impianti ed acquisti finanziati da altri enti

Al fine di favorire la realizzazione delle opere impianti ed acquisti di interesse agricolo e forestale finanziate dalla Comunità economica europea, dallo Stato e da altri enti, può essere concesso, nel caso di aumento dei prezzi, il concorso nel pagamen

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TITOLO IX - Interventi per la difesa dalle avversità atmosferiche
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Art. 53 - Consorzi per la difesa dalle avversità atmosferiche

Ai consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive, costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, può essere anticipato, al m

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Art. 54 - Riconoscimento di eccezionalità degli eventi e delimitazione del territorio

Le funzioni trasferite alla Regione, con effetto dall'1 gennaio 1978, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla Giunta regionale.

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Art. 55 - Anticipazione, agevolazioni creditizie e contributive, pronti interventi

La Giunta regionale può disporre l'anticipazione agli eventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge 25 maggio 1979, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni:

1) contributo in capitale di cui all'art. 5, secondo comma, l'anticipazione è graduata in ra

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Art. 56 - Sovvenzioni per il ripristino di strutture danneggiate senza delimitazione di zona

La Giunta regionale può concedere sovvenzioni nella stessa misura prevista per i contributi in capitale di cui all'art. 4, commi primo e secondo, dell

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4590256 10110793
Art. 57 - Sovvenzioni alle cantine sociali per minori conferimenti

L'Amministrazione regionale può concedere alle cantine sociali che lavorano minori quantità di uve in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali che hanno colpito i vigneti delle aziende agricole associate, una sovvenzione com

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Art. 58 - Primo accertamento danni

L'Amministrazione regionale, ai fini di un primo accertamento dei danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, si av

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TITOLO X - Disposizioni finanziarie e finali
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Art. 59 - Nuove autorizzazioni di spesa coperte con le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403

Sono autorizzate le seguenti spese:

- per il solo esercizio 1978:

a) per i contributi in capitale di cui all'art. 14, primo comma, - lire 2000 milioni;

b) per gli interventi di cui all'art. 17, - lire 1000 milioni;

c) per i contributi in capitale di cui all'art. 18, - lire 800 milioni;

- per ciascuno degli esercizi 1978, 1979, 1980 e 1981:

a) per i contributi in capitale ed i contributi negli

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Art. 60 - Autorizzazione di spesa coperta con la quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 1° luglio 1977, numero 403

Per l'esercizio 1978 è autorizzata la spesa di lire 1042 milioni, per gli interventi previsti dall'art. 16; all'onere relativo si provvede mediante devoluzione della quota assegnata alla Regione a

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Art. 61 - Autorizzazioni di spesa

Con copertura a carico del bilancio regionale sono autorizzate le seguenti spese:

a) per i contributi in capitale di cui all'art. 14, primo comma: lire 2000 milioni per l'esercizio 1979 e lire 1000 milioni per l'esercizio 1980;

b) per i contributi in capitale di cui all'art. 18: lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980;

c) per i contributi di cui all'art. 19: lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79-80;

d) per i contributi di cui all'art. 21: lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-79-80;

e) per gli interventi di cui all'art. 23:

- lire 500 milioni per l'esercizio 1978;

- lire 3000 milioni per l'esercizio 1979;

- lire 2000 milioni per l'esercizio 1980;

f) per i contributi negli interessi su prestiti fino a cinque anni, attualizzati ai sensi dell'art. 10, quinto e sesto comma, di cui all'art. 24,

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4590256 10110799
Art. 62 - Autorizzazioni di limiti di impegno con copertura a parziale carico del bilancio regionale

Ai sensi dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

a) per i contributi negli interessi su mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 14, primo comma:

- lire 1000 milioni per l'esercizio 1979;

- lire 1500 milioni per l'esercizio 1980;

b) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 14, secondo comma, dall'art. 39, lettera a) e dall'art. 45, riferito alle attività di cui all'art. 39, lettera a):

- lire 450 milioni per l'esercizio 1979;

- lire 850 milioni per l'esercizio 1980;

c) per i contributi negli inter

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4590256 10110800
Art. 63 - Autorizzazione di limiti d'impegno con copertura a totale carico del bilancio regionale

Per i contributi negli interessi sui mutui di durata fino a trent'anni previsti dall'art. 33, è autorizzato il limite di impegno di lire 180 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere, pari a lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi compresi tra il 1978 ed il 2008, si provvede mediante l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla

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4590256 10110801
Art. 64 - Anticipazione ai consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive del contributo statale

L'anticipazione di cui al primo comma dell'art. 53 a favore dei consorzi di difesa delle colture agrarie intensive costituiti ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, è determinata per l'anno finanziario 1978 in lire 4000 milioni.

Nello stato di previs

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4590256 10110802
Art. 64-bis - Sanzioni amministrative derivanti da misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie

1. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell’articolo 18-ter sono introitati nello stato di previs

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Art. 65 - Istituzione di nuovi capitoli di spesa

In relazione alle autorizzazioni di spesa contenute nei precedenti articoli, vengono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1978 i capitoli elencati nell'alle

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Art. 66 - Integrazione delle autorizzazioni di spesa

Le autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge, nonché quelle previste dalla legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 64 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, possono essere integrate o rinnovate con apposita norma da inserire nelle leggi regionali di approvazione dei bi

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Art. 67 - Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, salvo che ai fini dell'assunzione di impegni a valere sulle autorizzazioni di spesa e sui limiti di impegno di cui alla legge regionale 7 gennaio 1978, n. 3, della liquidazione e del pagamento di impegni già assunti a carico del bilancio regionale ed ai fini delle autorizzazioni sia di limiti di impegno che ad accendere mutui, tutte le disposizioni recate dalle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 26 aprile 1973, n. 6;

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Art. 68 - Soppressione di stanziamenti

In termini di competenza per l'anno 1978 ai fini dell'attuazione degli interventi stabiliti con la presente legge, sono soppressi gli stanziamenti in t

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Art. 69 - Altre disposizioni finanziarie

A - Autorizzazione di limiti d'impegno.

Con decorrenza dall'anno 1985 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

a) concessione di contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico di cui all'art. 14 della presente legge: lire 1.700.000.000;

b) concessione di contributi negli interessi su mutui a favore di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di imprenditori agricoli, per strutture collettive di allevamento e strutture di trasformazione nonché per il ripiano di passività onerose di cui agli articoli 14, 39, lettera a), e 45 della presente legge: lire 900.000.000;

c) contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali nonché per il

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Allegato A1 - Allegato M - Omissis

 

 

 

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