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D. P.G.R. Piemonte 13/07/2023, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività di fattoria sociale in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)".
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

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Art. 1. - (Finalità)

1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 18 della

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Art. 2. - (Attività di agricoltura sociale)

1. Le attività di agricoltura sociale sono esercitate dalle fattorie sociali di cui all’articolo 18 della l.r. 1/2019 e sono riconosciute a condizione che si svolgano regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, con una delle seguenti modalità:

a) annuale, per periodi non inferiori a duecentosettanta giorni nell’arco dell’anno solare;

b) st

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Art. 3. - (Elenco regionale delle fattorie sociali)

1. L’elenco regionale favorisce la conoscenza e la promozione sul territorio locale delle attività svolte dalle fattorie sociali.

2. Le fattorie sociali di cui all’

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Art. 4. - (Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, presso la struttura regionale competente, l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale di cui all’articolo 18, comma 7 della l.r. 1/2019 composto da:

a) l’assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che lo presiede,

b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime,

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni della cooperazione sociale rappresentative a livello regionale designati dalle organizzazioni medesime,

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Art. 5. - (Marchio grafico di riconoscimento delle fattorie sociali)

1. Le fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 si avvalgono di un marchio grafico di riconoscimento predefinito dalla struttura regionale competente.

2. Il marchio grafico è collocato all’esterno dell’azienda agricola, è utilizzato nella pubblicistica e reca la dicitura "Fattoria sociale".

3. L’utilizzo

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Art. 6. - (Immobili per l’attività di agricoltura sociale)

1. Le strutture e le aree in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità, di gestione delle risorse ambientali, igienico-sanitarie per l’immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.

2. Possono essere adibiti all’esercizio delle attività di agricoltura sociale i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, purché idonee all’esercizio delle medesime e fermo restando quanto previsto al

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Art. 7. - (Progetti sociali)

1. Le fattorie sociali elaborano un progetto sociale nel quale descrivono le attività che prevedono di attuare nel rispetto delle seguenti finalità:

a) all’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativ

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Art. 8. - (Interventi di sostegno, promozione e sviluppo delle fattorie sociali)

1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale, realizza politiche di intervento e azioni di

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Art. 9. - (Attività di controllo e sanzioni)

1. La vigilanza ed il controllo sulle fattorie sociali viene svolto dagli enti e con le modalità previste all’articolo 9

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Art. 10. - (Comunicazione e informazione)

1. Le fattorie sociali si impegnano a fornire ai fruitori del servizio le comunicazioni e le informazioni relative ai contenuti dell’attività metten

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Art. 11. - (Formazione)

1. La presentazione della SCIA di inizio attività e l’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali, da parte dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 3 della l.r. 1/2019, è subordinata alla presenza nell’ambito della fattoria sociale di una figura individuabile tra i seguenti soggetti: l’imprenditore agricolo o un suo collaboratore ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, un socio, un amministratore o il legale rappresentante in caso di società, un dipendente della fattoria sociale, che abbia frequentato il corso formativo di “Operat

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Art. 12. - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della l. 141/2015 e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.

2. In fase di prima applicazione della normativa sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione i titolari delle imprese agricole in forma singola o associata e delle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 4 della l. 141/2015 che svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le diverse attività riconducibili agli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1 della l. 141/2015, svolte regolarmente e con continuità, anche con carattere stagionale, possono essere certificate attraverso idonea documentazione, anche di natura fiscale attestante le prestazioni e i servizi erogati, ovvero comprendente la partecipazione a progetti in collaborazion

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