Articolo abrogato dall'art. 41, comma 1, della L.R. 09/04/2024, n. 16, così recitava:

"Art. 21 - Cimiteri per animali d'affezione

1. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali di affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione), nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi ed urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle aziende sanitarie locali.

2. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale competente secondo le procedure definite dal regolamento di attuazione della L.R. 39/2000.

3. Il trasporto ed il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria e nel rispetto del regolamento regionale d'attuazione della L.R. 39/2000."

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