D. P.G.R. Piemonte 01/03/2016, n. 1/R. | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR35211

D. P.G.R. Piemonte 01/03/2016, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all’esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)”.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Determ. Dirig. R. 05/04/2016, n. 94
- D.P.G.R. 13/02/2017, n. 5/R
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Testo del provvedimento


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)"
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Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle at

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Art. 2 - Rapporto di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica

1. La tabella relativa al calcolo del tempo dedicato all'attività agricola e agrituristica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della L.R. 2/2015, è riportata nell'allegat

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Art. 3 - Criteri e modalità di verifica del rapporto di prevalenza e connessione

1. L'attività agrituristica esercitata ai sensi della L.R. 2/2015, nonché dal presente regolamento, è rilevata dal fascicolo aziendale presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) attraverso il codice unico dell'attività agricola (CUAA) di riferimento aziendale ed il codice ATECO principale e secondario.

2. La tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono necessari ai fini della verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra azienda agricola e azienda agrituristica.

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Art. 4 - Criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. Il calcolo delle percentuali delle quote di prodotto da impiegare nella preparazione e nella somministrazione di pasti e bevande indicate all'articolo 3 della L.R. 2/2015, risulta dalla presenza di fatture emesse dalle aziende agricole, singole o associate, e artigianali relative all'acquisto

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Art. 5 - Caratteristiche e localizzazione dei fabbricati adibiti ad agriturismo

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche:

a) i fabbricati rurali, o parti di essi, dotati di certificato di agibilità ed esistenti sul fondo da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza (SCIA) o della richiesta di variazione dell'attività esistente che hanno avuto già dall'inizio destinazione d'uso agricolo e non siano più necessari alla conduzione del fondo;

b) i fabbricati rurali o parti di essi esistenti sul fondo alla data di presentazione della SCIA, edificati in origine per uso agricolo, la cui destinazione d'uso è stata modificata in altri usi nel corso degli ultimi cinque anni;

c) gli edifici post

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Art. 6 - Requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza degli immobili destinati ad agriturismo e delle aree all'aperto destinate a campeggio

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, della L.R. 2/2015, le deroghe sulle altezze sono estese ai locali desinati alla somministrazione di alimenti e bevande nonché agli altri locali e strutture utilizzate per le attività agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e).

2. Fermo restando quanto sta

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Art. 7 - Somministrazione e ricettività in agriturismo

1 Nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 e dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, è ammessa la preparazione e somministrazione di alimenti

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Art. 8 - Piscine

1. Il responsabile della piscina è l'imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato il quale, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti nonché del corretto funzionamento dell'impianto, garantisce:

a) la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente ai bagnanti;

b) l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l'esecuzione dei controlli analitici dell'acqua in vasca per i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell'acqua in vasca;

c) le mansioni dei collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati gli interventi previsti dal piano di autocontrollo;

d) la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;

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Art. 9. - Attività e servizi complementari

1. Le attività e i servizi complementari che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività pre

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Art. 10. - Figure professionali operanti nelle aziende agrituristiche

1. Sono addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli, ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola, delle cooperative e delle società agricol

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Art. 11. - Modalità di apertura

1. L'attività agrituristica può essere svolta con una delle seguenti modalità di apertura:

a) annuale, per periodi non inferiori a nove me

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Art. 12. - Classificazione e marchio grafico

1. Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standards qualitativi minimi obbligatori secondo i parametri omogenei definit

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Art. 13. - Esercizio dell'ospitalità rurale familiare

1. L'ospitalità rurale familiare è esercitata dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), inclusi i coltivatori diretti, e dai suoi familiari, con esclusione dell'impiego di personale esterno alla famiglia, ed è svolta unicamente nella parte abitativa del fabbricato rurale che coincide con l'abitazione del titolare dell'attività.

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2542811 3524633
Art. 13 bis. - Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa”

N3

1. Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva “posto tappa” soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono ubicate nelle località costituenti tapp

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Art. 13 ter. - Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa”.

N3

1. Le strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare garantiscono le seguenti modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico:

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Art. 14. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le aziende agrituristiche già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ottemperano, entro centottanta giorni, ai seguenti adempimenti:

a) trasmissione della relazione di cui all'articolo

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Allegato A - Linee guida per l'attribuzione della classificazione in agriturismo nella regione Piemonte (Articolo 12, comma 1)

Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante "Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche" pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5/3/2013 la Regione Piemonte provvede alla definizione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche secondo lo schema sotto riportato.

Attualità e funzioni della classificazione nell'agriturismo.


1. Scopi della classificazione

I principi che guidano la definizione dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche si possono così sintetizzare:

- rappresentare armonicamente, in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso, lo spirito e la "personalità" dell'agriturismo italiano nelle sue varie forme;

- tradurre in cinque categorie progressive la percezione, da parte dell'ospite, della complessità del servizio offerto da ciascuna azienda agrituristica;

- valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza, che rappresenta una delle "attese" più significative di chi sceglie l'agriturismo per le proprie vacanze;

- tenere presenti le più comuni e diffuse caratteristiche di comfort del servizio agrituristico, non sempre coincidenti con quelle attese dai frequentatori di altre strutture turistiche;

- non considerare requisiti relativi a servizi, strutture o aspetti caratterizzanti altre forme di turismo, che risultano disarmonici e non allineati con le peculiarità dell'agriturismo italiano (questi aspetti possono essere "descritti" dalle aziende agrituristiche attraverso i propri canali di comunicazione e promozione);

- prendere in considerazione anche aspetti relativi al contesto paesistico-ambientale in cui si svolgono le attività agrituristiche, in quanto significativi ai fini della percezione positiva che l'ospite medio ha dell'agriturismo.

La classificazione delle aziende agrituristiche deve, come già avviene per la classificazione delle aziende alberghiere, dare al pubblico una "idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse da un numero variabile di simboli riportati in successione.

Per una agevole lettura da parte del pubblico, è opportuno che la classificazione delle aziende agrituristiche sia il più possibile assimilabile alla classificazione delle aziende alberghiere e dei complessi ricettivi all'aperto, non tanto nella scelta dei requisiti, quanto piuttosto nel fare in modo che i requisiti medesimi rispondano efficacemente alla "soddisfazione" dell'ospite.

Si ritiene, pertanto, che le categorie di classificazione debbano essere cinque, come avviene per le altre strutture ricettive e che, per necessaria immediata identificazione del settore agrituristico, il simbolo che esprime le categorie debba essere diverso dalle stelle, utilizzate per le altre strutture ricettive.


2. Procedura di classificazione

La procedura di classificazione delle aziende agrituristiche della Regione Piemonte prevede una autodichiarazione della classe (l'azienda si attribuisce la categoria di classificazione attraverso la compilazione di un modulo recante un insieme di requisiti e le necessarie istruzioni per attribuire la categoria). Gli uffici comunali territorialmente competenti provvedono, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo, all'accertamento della veridicità dei requisiti autocertificati.


3. Scelta dei requisiti

I requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche sono obiettivamente rilevabili e/o riconducibili a condizioni di contesto ambientale, comfort e servizi considerati "utili" dalla maggior parte dei potenziali utenti.


4. Distinzion

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Allegato B (Articolo 12, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - Fabbisogno lavorativo annuo convenzionale per agriturismo e attività didattico-ricreative (Articolo 2, comma 1)

La seguente tabella contiene i valori parametrici utili per l'accertamento del rapporto di prevalenza, riferiti ad un agriturismo di medie dimensioni, riferite al posto letto, pasto, piazzola e altre attività didattico ricreative, prescindendo dalla effettiva presenza degli ospiti, ipotizzando un coefficiente di fruizione (posto letto/piazzola) del 100% con apertura annuale.

Il tempo lavoro riferito all'attività agrituristica è espresso in una giornata lavorativa pari a 8 ore.

I valori indicati nella tabella, ad esclusione di quello riferito alla somministrazione del pasto, possono essere abbattuti dall'imprenditore agricolo; in questo caso la percentuale di abbattimento deve essere motivata, in base alla stagionalità del periodo di apertura e delle presenze previste e effettive.

Per "Posto letto" e "Piazzola" si intendono le unità autorizzate dall'autorità competente mentre per "Pasto" si intendono i coperti effettivamente effettuali in base a una media del ultimo triennio ed un eventuale stima motivata per l'anno in corso o per le imprese di nuova costituzione una stima di

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Allegato D - Linee guida per l’attribuzione del logo distintivo e per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa” (artt. 13 bis e 13 ter)

N4


SEZIONE I - REQUISITI, CONCESSIONE, COMUNICAZIONE PUBBLICA E SANZIONI

Le aziende agricole piemontesi che offrono servizi aggiuntivi di “posto tappa” ai sensi della legge regionale 2/2015 e del relativo regolamento di attuazione, per l’utilizzo della specifica denominazione si attengono alla seguente procedura.


ADOZIONE DEL LOGO REGIONALE “POSTO TAPPA”

1. Il logo di “posto tappa” è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone l’applicazione.

2. Il logo è concesso alle aziende agricole che esercitano attività “agrituristica” o di “ospitalità rurale familiare” e che offrono servizio di “posto tappa” a supporto della frequentazione degli itinerari turistici riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 12/2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del regolamento di attuazione e che esercitano l’attività secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 2/2015 e dal presente regolamento.

3. Ai fini del legittimo utilizzo del logo, le aziende agricole che svolgono l’attività di “posto tappa” sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello PT riportato nella Sezione II del presente allegato.

4. I titolari delle aziende agricole che offrono il servizio aggiuntivo di “posto tappa” in regola con i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata dichiarano nel modello PT quanto segue:

a) di esercitare l’attività ai sensi della normativa vigente;

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Allegato E - Linee guida per l’attribuzione della classificazione dell’attività di “ospitalità rurale familiare” nella regione Piemonte (articolo 13, comma 4)

N4

La Regione Piemonte provvede alla definizione dei criteri di classificazione delle aziende agricole che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” in considerazione anche dell’impianto complessivamente formulato in ambito rurale con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche” pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5/3/2013.

Attualità e funzioni della classificazione nell’attività di ospitalità rurale familiare.


1. Scopi della classificazione

Le aziende agricole che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” tengono conto, ai fini della propria classificazione, dei seguenti criteri unitari:

- rappresentare armonicamente in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso lo spirito e la "personalità" dell'ospitalità rurale familiare sul territorio regionale;

- valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza a favore di chi sceglie “l’ospitalità rurale familiare” per le proprie vacanze;

- tenere presenti le caratteristiche di confortevolezza del mondo rurale, non sempre riscontrabili dai frequentatori di altre strutture turistiche;

- prendere in considerazione anche aspetti relativi al contesto paesaggistico-ambientale in cui si svolgono le attività del mondo agricolo.

La classificazione delle aziende agricole che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” deve, come già avviene per la classificazione degli agriturismi e delle altra strutture turistico ricettive, dare al fruitore una “idea complessiva di massima” del livello di comfort (comodità dell'accoglienza) e qualità del contesto amb

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Allegato F - Linee guida per l’attribuzione del logo distintivo ai fini dell’individuazione delle aziende agricole che svolgono attività di ospitalità rurale familiare

N4

La Regione Piemonte provvede alla regolamentazione dell’utilizzo del logo in concessione d’uso alle aziende agricole piemontesi che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 2/2015 e del relativo regolamento di attuazione adottando la seguente procedura.


ADOZIONE DEL LOGO REGIONALE DELL’ OSPITALITÀ RURALE FAMILIARE

1. Il logo di “ospitalità rurale familiare” è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone l’applicazione.


REQUISITI E CONCESSIONE DEL LOGO DISTINTIVO

1. Il logo è concesso alle aziende agricole che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” e che esercitano l’attività secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 2/2015 e dal relativo regolamento regionale di attuazione.

2. Ai fini del legittimo utilizzo del logo, le aziende agricole che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello ORF riportato nella Sezione II del presente allegato che costituirà parte integrante della modulistica utile per le procedure di avvio e/o variazione delle attività di “ospitalità rurale familiare

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