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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 30/12/2009, n. 33
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 10/08/2017, n. 22
- L.R. 03/03/2017, n. 6
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TITOLO I - TITOLO V Omissis
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TITOLO VI - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 55 - (Finalità) |
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Art. 56 - (Competenze della Giunta regionale e autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica)1. La Giunta regionale, nel rispetto dei piani di cui agli articoli 4 e 4 bis, definisce: a) il ruolo e il contributo dei soggetti coinvolti nel sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione, nonché ai processi di promozione della salute; |
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Art. 57 - (Competenze delle ATS)1. Le ATS svolgono attività di prevenzione e controllo dei fattori di rischio per la popolazione e i lavoratori e di promozione della salute secondo un approccio intersettoriale che valorizza il contributo di altre istituzioni e di soggetti, quali associazioni e organizzazioni, a vario titolo coinvolte, nel raggiungimento di obiettivi comuni di prevenzione. 2. In particolare, tramite i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria, le ATS assicurano, in coerenza con i livelli essenziali di assistenza e con il piano regionale della prevenzione, la governance e l’orientamento dell’offerta di prestazioni di prevenzione erogate dalle ASST e da altri soggetti accreditati e svolgono attività riguardanti: a) la raccolta e la valutazione di dati sanitari della popolazione, la diffusione della relativa conoscenza e l’effettuazione di indagini epidemiologiche; b) la prevenzione, la comunicazione, la sorveglianza, il monitoraggio, la promozione alla salute e il controllo delle malattie infettive, comprese quelle a trasmissione sessuale; c) l’indirizzo e la verifica dei risultati e della qualità del processo di offerta, nonché del relativo controllo delle attività vaccinali in capo alle ASST, promuovendo il coinvolgimento, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione; d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie cronico-degenerative e oncologiche, attraverso programmi volti a contenere l’esposizione a fattori di rischio comportamentali e programmi di promozione della salute; e) l’organizzazione e la valutazione dei programmi di screening oncologici; |
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Art. 58 - (Articolazione dei dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria)1. Il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria si configura come dipartimento gestionale, caratterizzato da uso integrato delle risorse e con attribuzione di un budget unico, che raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono |
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Art. 59 - (Disposizioni in materia di medicina scolastica) |
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Art. 60 - (Abolizione di certificazioni, documenti e adempimenti sanitari) |
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Art. 60-bis.1 - (Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi)1. Al fine di prevenire e monitorare i rischi ambientali per la legionella i comuni devono predisporre e curare la tenuta di un registro delle torri di raffreddamento ad umido |
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Art. 60-ter - (Direzioni sanitarie delle ATS e ASST) |
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Art. 60-quater - (Risorse)1. La Regione annualmente destina al conseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva, così come indicati nei livelli essenziali di assistenza, una quota del fondo sanitario regionale in misura non inferiore al 5 per cento, nonché: a) gli introiti derivanti: |
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Capo II - Impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro |
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Art. 61 - (Nulla osta di categoria B all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)1. Il nulla osta di categoria B di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazio |
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Art. 62 - (Commissioni per la radioprotezione)1. Presso i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS sono istituite le commissioni per la radioprotezione, con funzioni di organismi tecnico-consultivi e di supporto tecnico-scientifico in tema di radioprotezione nell’ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti. 2. Ciascuna commissione è composta da: |
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Art. 63 - (Contenuti del nulla osta, variazioni, modifiche e revoca – sospensione e cessazione dell’attività)1. Nel nulla osta sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate al paragrafo 4.3 dell’allegato XIV del d.lgs. 101/2020 e, se ne ricorrono i presupposti, quelle indicate all’articolo 54, comma 7, dello stesso decreto legislativo. 2. Ogni sette anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nulla osta ha l’obbligo di inoltrare all’ATS competente per territorio e alle amministrazioni di cui all’articolo 61, comma 3, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di rispettiva competenza, da un esperto di radioprotezione e dal responsabile dell’impianto radiologico, contenente le informazioni indicate al paragrafo 4.3, lettera e), dell’allegato XIV del |
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Art. 64 - (Termini procedurali)1. Il direttore generale dell’ATS compete |
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Art. 66-bis - (Disposizioni finali e transitorie)1. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le pertinenti disposizioni del Titolo VII del d.lgs. 101/2020. 2. La Giunta regionale, compatibilmente con l’osservanza della normativa statale, adotta eventuali linee guida volte ad assicurare l’uniforme app |
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Art. 66-ter - (Allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020) |
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Art. 66-quater - (Commissione per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento)1. Presso la Giunta regionale è istituita la commissione per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento, de nominata commissione RAAL, con funzioni di organismo tecnico-consultivo. 2. La commissione è composta da: |
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Art. 66-quinquies - (Contenuti dell’autorizzazione, variazioni, modifiche e revoca – sospensione dell’attività)1. Nell’autorizzazione sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate all’articolo 54, comma 7, e al paragrafo 6.7 dell’allegato IX del d.lgs. 101/2020. 2. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, |
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Art. 66-sexies - (Termini procedurali)1. Il direttore della direzione regionale competente in materia |
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Art. 66-septies - (Oneri istruttori e spese di funzionamento della commissione RAAL)1. I s |
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Art. 66-octies - (Disposizioni finali) |
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Capo II-ter -Allontanamento di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 |
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Art. 66-nonies - (Allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020)1. L’allontanamento dal sistema regolatorio di cui |
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Art. 66-decies - (Contenuti dell’autorizzazione, variazioni, modifiche e revoca – sospensione dell’attività)1. Nell’autorizzazione sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate all’articolo 23, comma 5, del d.lgs. 101/2020. |
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Art. 66-undecies - (Disposizione relativa alle autorizzazioni per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente) |
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Art. 66-duodecies - (Disposizioni finali) |
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Capo II-quater - Prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi |
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Art. 66-terdecies - (Trasmissione di dati e informazioni sul radon)1. L’ARPA, le ATS e i servizi di misura della concentrazione di radon assolvono, tramite apposito servizio telematico sviluppato nell’ambito del s |
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Art. 66-quaterdecies - (Campagne di informazione e di sensibilizzazione) |
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Art. 66-quinquiesdecies - (Promozione di corsi di formazione e aggiornamento per esperti in interventi di risanamento da radon) |
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Art. 66-sexiesdecies - (Interventi di protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni)1. La Regione, in collaborazione con le ATS e con l’ARPA e sulla base di apposita programmazione, adotta, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività d |
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Art. 66-septiesdecies - (Disposizioni finali e transitorie)1. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le disposizioni del Titolo IV, Capo I, del d.lgs. 101/2020, incluse quelle di cui all’articolo 12 relative ai livelli massimi di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro, espressi in term |
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Capo II-quinquies - (Controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale) |
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Art. 66-octiesdecies - (Controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale)1. Il controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale è svolto, |
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TITOLO VI-bis - NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRE |
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Art. 67 - (Oggetto) |
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Art. 67-bis - (Definizioni)1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel ri-spetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte; |
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Art. 68 - (Attività di medicina legale e di polizia mortuaria)1. Le attività medico-legali attengono a valutazioni di natura bio-medica e sanitaria e sono svolte da specialisti nella disciplina, mediante visite, accertamenti di natura biologica, clinica e chimico-tossicologica, al fine di garantire la terzietà della funzione pubblica. Le ASST organizzano le funzioni medico-legali in uno specifico servizio cui competono: a) accertamenti e certificazioni |
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Art. 69 - (Adempimenti conseguenti al decesso)1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubbl |
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Art. 70 - (Osservazione delle salme e trattamenti sui cadaveri)1. Le salme non possono essere seppellite né sottoposte ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell’accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o dei casi in cui è stata effettuata la rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo. |
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Art. 70-bis - (Case funerarie)1. La casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 74, comma 3. Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l’osservazione. Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato. |
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Art. 72 - (Trasporto funebre)1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l’attività funebre attraverso l’impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall’avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall’autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale |
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Art. 73 - (Cremazione e dispersione delle ceneri)1. L’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni |
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Art. 74 - (Attività funebre)1. Per attività funebre si intende un’attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l’effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto: a) attività di agenzia d’affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari; b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere, compreso il trattamento antiputrefattivo nei casi previsti dall’articolo 72, comma 5-ter, e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro; N48 |
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Art. 74-bis - (Centri servizi) |
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Art. 74-ter - (Obblighi di comunicazione) |
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Art. 75 - (Cimiteri e spazi per i funerali)1. Il comune dà sepoltura: a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti; b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso; c) ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l’aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d). 2. Il comune ha la facoltà di prevedere la sepoltura dei cadaveri di |
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Art. 76 - (Regolamento di attuazione)1. Il regolamento attuativo del presente titolo definisce, in particolare: a) gli aspetti di dettaglio relativi ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività funebre e per l’esecuzione dei controlli sui requisiti che restano in capo alla Giunta regionale e agli enti competenti; |
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Art. 77 - (Sanzioni)1. Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni: a) da € 500 a € 1.000 per le v |
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TITOLO VII - TITOLO VIII Omissis
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 125 - Art. 132 Omissis
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TITOLO X - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI CHE RESTANO IN VIGORE |
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Art. 133 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali: a) - l) omissis; m) la legge regionale 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione”); n) - g) omissis; h) la legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei p |
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Art. 134 - (Disposizioni che restano in vigore)1. Restano in vigore, per quanto compatibili con la presente legge, le seguenti disposizioni: |
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Allegato A - (Elenco dei certificati, dei documenti e degli adempimenti aboliti ai sensi dell’articolo 60, comma 1)a) - d) omissis; e) certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale; |
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Allegato B - Allegato 1 Omissis
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