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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 14/06/2022, n. 4
Regolam. R. Lombardia 14/06/2022, n. 4
Regolam. R. Lombardia 14/06/2022, n. 4
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Art. 2 - (Avvio dell’attività funebre) |
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Art. 3 - (Criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi)1. La dotazione minima delle imprese funebri è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità: a) un carro funebre, un’autorimessa e quattro necrofori fino al raggiungimento della soglia di 560 servizi all’anno; b) un ulteriore carro funebre e quattro nec |
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Art. 4 - (Incompatibilità e condizioni ostative all’esercizio dell’attività funebre)1. Per le incompatibilità dell’attività funebre con altre attività si osservano le disposizioni dell’articolo 74, comma 6, della l.r. 33/2009. A tal fine la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione si intende ricompresa nell’ambito de |
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Art. 5 - (Percorsi formativi per gli addetti allo svolgimento dell’attività funebre)1. Gli addetti allo svolgimento dell’attività funebre devono seguire percorsi formativi specifici, articolati in momenti teorici ed esercitazioni pratiche, organizzati dai soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione pr |
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Art. 6 - (Obblighi di correttezza e trasparenza)1. Le imprese funebri hanno l’obbligo di fornire ai clienti informazioni complete e corrette. In particolare, hanno l’obbligo di esporre nella sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative e in posizione ben visibile i prezzi relativi a |
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Art. 7 - (Trasporto di cadavere)1. Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell’impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione. |
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Art. 8 - (Attività preventive per il trasporto di cadavere)1. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l’apposito modulo approvato |
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Art. 9. - (Carro funebre)1. Il carro funebre è provvisto di libretto di idoneità rilasciato al titolare dell’impresa funebre dall’Agenzia di tutela della salute (ATS) nel |
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Art. 10 - (Case funerarie)1. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti struttu |
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Art. 11 - (Luoghi per l’osservazione delle salme)1. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme: a) l’abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiar |
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Art. 12 - (Cremazione)1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). |
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Art. 13 - (Dispersione delle ceneri)1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avven |
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Art. 14 - (Affidamento dell’urna cineraria)1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l’affidamento dell’urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto |
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Art. 15 - (Disposizione comune agli articoli 12, 13 e 14)1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l’affidamento dell’urna cineraria si utilizza la modu |
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Art. 16 - (Vigilanza sull’attività funebre)1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sull’esercizio dell’attività funebre, avvalendosi delle ATS competenti per territorio per gli aspe |
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Art. 17 - (Piattaforma informatica)1. Presso la direzione regionale competente in materia di sanità è realizzata la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti. 2. La piattaforma mette a disposizione delle imprese, |
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Art. 18 - (Piani cimiteriali)1. I comuni definiscono l’assetto interno di ciascun cimitero tramite l’approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell’ATS competente per territorio e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 2. Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell’assetto interno al cimitero. 3. Nell’area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura. 4. Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi: |
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Art. 19 - (Vigilanza sui cimiteri)1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sui cimiteri avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari delle ATS competenti per territorio. |
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Art. 20 - (Servizio di accettazione dei cadaveri e identificazione delle sepolture)1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resti mortali, resti ossei, assicura l’acquisizione e la conservazione delle autori |
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Art. 21 - (Caratteristiche dei campi di inumazione)1. I campi destinati all’inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello |
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Art. 22 - (Caratteristiche dei loculi per la tumulazione)1. I loculi, ipogei o epigei, possono essere a più file e più colonne. 2. Ogni loculo è realizzato in modo c |
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Art. 23 - (Ristrutturazioni cimiteriali)1. I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni: a) presentino loculi con le |
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Art. 25 - (Deposito mortuario)1. Ogni cimitero ha un deposito per l’eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferim |
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Art. 26 - (Giardino delle rimembranze)1. In almeno un cimitero del comune si trova un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. L’area è delimitata da un cordolo o da i |
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Art. 27 - (Concessioni cimiteriali)1. Il comune provvede a costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture e può concedere a persone fisiche, associazioni riconosciute o enti morali l’uso di aree per la realizzazione di sepolture private a sistema di inumazione o tumulazione, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo modalità e tariffe previste nel proprio regolamento. 2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la |
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Art. 28 - (Sepolture fuori dai cimiteri)1. Le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero possono essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto. 2. Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nei cimiteri. |
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Art. 29 - (Tumulazioni con animali d’affezione)1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell’animale d’affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo |
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Art. 30 - (Soppressione di cimiteri)1. La soppressione di un cimitero, di cui deve essere disponibile il piano cimiteriale, è deliberata dal consiglio comunale per ragioni di dimostrata necessità a condizione che siano trascorsi almeno quin |
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Art. 32. - (Impianti di cremazione)1. Gli impianti di cremazione sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza dei comuni. Non è consentito l’utilizzo di crematori mobili. |
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Art. 33 - (Sepolture per animali d’affezione)1. I comuni possono autorizzare la costruzione e l’uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d’affezione secondo le indicazioni tecniche dell’ATS e dell’ARPA, nel rispetto delle disposizio |
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Art. 34 - (Abrogazione del r.r. 6/2004)1. Il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in |
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Art. 35 - (Disposizioni finali)1. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 |
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Allegato I - Requisiti strutturali delle case funerarieLe sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aeroilluminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l’accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 35 mq, con lato minimo di 5 m. Annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l’attesa dei dolenti. Le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell’indice del potere fonoisolante apparente Rw, così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A). |
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Allegato II - Allegati tecnici per la predisposizione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistentiI progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti devono essere corredati: a) della relazione tecnico-sanitaria di cui all’articolo 56 del d.p.r. 285/1990; b) di una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo profession |
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Allegato III - Caratteristiche tecniche dei loculi1. Caratteristiche tecniche generali dei loculi stagni e dei loculi aerati I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 80x40x40. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 0,40 × 0,40 × 0,40.
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Allegato IV - Caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali degli impianti di cremazione1. Caratteristiche minime della area tecnologica Ogni impianto di cremazione è suddiviso in un’area tecnologica e in un’area di servizio. Si definisce area tecnologica l’insieme dei locali e degli spazi destinati all’installazione degli impianti tecnici, nonché dei locali o spazi di supporto ai medesimi impianti e dei servizi per gli addetti. In tale area è consentito esclusivamente l’accesso degli operatori. I locali destinati all’impianto di cremazione e agli impianti tecnici devono essere adeguati alle esigenze operative, sia di esercizio che di manutenzione, e devono possedere i requisiti previsti dalle normative applicabili in relazione alla specifica destinazione d’uso. In tutti i locali devono essere garantite idonee condizioni microclimatiche anche mediante appositi impianti. I medesimi locali devono essere muniti di idoneo impianto di illuminazione di emergenza ed avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili. L’area tecnologica comprende le seguenti dotazioni minime: - un locale in cui si trovano una o più camere per la cremazione, la zona di caricamento e gli impianti di trattamento delle emissioni; |
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