1. Dopo il Capo II del Titolo VI della l.r. 33/2009, come sostituito dall’articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
«Capo II-bis - Allontanamento di materiali contenenti sostanze radioattive dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020
Art. 66-ter - (Allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020)
1. L’allontanamento dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche notificate ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. 101/2020 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente, in applicazione dell’articolo 54 dello stesso decreto legislativo.
2. L’istanza di rilascio o di modifica dell’autorizzazione all’allontanamento, sottoscritta dall’esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica, e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell’elenco di cui all’articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. dell’allegato IX dello stesso decreto legislativo.
Art. 66-quater - (Commissione per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento)
1. Presso la Giunta regionale è istituita la commissione per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento, de nominata commissione RAAL, con funzioni di organismo tecnico-consultivo.
2. La commissione è composta da:
a) un dirigente della direzione regionale competente in materia di ambiente che la presiede, designato dal direttore;
b) due funzionari della direzione regionale competente in materia di ambiente esperti in autorizzazioni ambientali e gestione dei rifiuti, anch’essi designati dal direttore;
c) due funzionari della direzione regionale competente in materia di sanità o due funzionari dell’ATS esperti in prevenzione medica, designati dai rispettivi direttori generali;
d) due esperti di radioprotezione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 129 del d.lgs. 101/2020, di cui almeno uno con l’abilitazione di terzo grado, individuati dalla direzione regionale competente in materia di sanità a seguito di avviso pubblico;
e) due rappresentanti dell’ARPA designati dal direttore dell’Agenzia.
3. Acquisiti i nominativi, il direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente provvede alla costituzione della commissione con la nomina dei componenti.
4. La commissione dura in carica tre anni, dispone di una segreteria amministrativa e si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni e le modalità di prevenzione di eventuali conflitti di interesse.
5. Ai lavori della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di concorrere all’espressione del parere, esperti delle materie di cui si discute e rappresentanti degli enti territoriali interessati dalla pratica oggetto di valutazione.
Art. 66-quinquies - (Contenuti dell’autorizzazione, variazioni, modifiche e revoca – sospensione dell’attività)
1. Nell’autorizzazione sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate all’articolo 54, comma 7, e al paragrafo 6.7 dell’allegato IX del d.lgs. 101/2020.
2. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare dell’