1. La domanda di cui all'art. 6, comma 2, della legge, finalizzata al rilascio della conversione o convalida dei provvedimenti autorizzativi ai sensi del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, prevista dall'art. 146, comma 2, del decreto, contiene i dati di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
2. La domanda di cui sopra è corredata:
- dalla documentazione, per quanto applicabile, di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, nelle parti che non siano già state presentate o che abbiano subìto variazioni rispetto a quanto inoltrato nella precedente istanza autorizzativa;
- dalla documentazione, riferita alle condizioni tipiche di esercizio della pratica nel quinquennio precedente, che dì seguito si indica, redatta e firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'art. 83 del decreto e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 26 maggio 2000, n. 187: