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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 17/11/2016, n. 28
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- L.R. 29/12/2016, n. 34
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di aree protette, favorisce e determina, con il coinvolgimento degli enti gestori dei parchi e degli enti gestori delle riserve naturali, dei monumenti naturali, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e dei siti di Rete Natura 2000, la riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio della Lombardia, mantenendone inalterato il regime attuale di tutela, con la finalità di: |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) aree regionali protette: i parchi naturali e regionali, le riserve naturali e i monumenti naturali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 86/1983; b) altre forme di tutela presenti sul territorio: i PLIS di cui all’articolo 34 della l.r. 86/1983 e i siti di Rete Natura 2000 di cui all’articol |
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Art. 3 - (Procedura per la progressiva riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)1. La riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio è disciplinata secondo la procedura e i termini di cui al presente articolo. 2. Le macroaree sono individuate nella cartografia di cui all’allegato A. Gli enti gestori dei parchi, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una proposta formulata unitariamente di ambiti territoriali ecosistemici, con relativa cartografia in scala 1:100.000, sulla base delle macroaree; per ciascun ambito territoriale ecosistemico è riportato l’elenco delle diverse aree di tutela afferenti. La proposta di cui al presente comma è formulata al fine di conseguire l’aggregazione tra parchi e l’integrazione nei parchi, anche sulla base delle convenzioni di cui al comma 11, delle riserve naturali, dei monumenti naturali di ciascun ambito all’interno della rispettiva macroarea, tenuto conto delle specifiche finalità delle singole aree protette e dei caratteri ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-culturali di cui all’articolo 16 della l.r. 86/1983, nonché delle finalità di cui all’articolo 1. La proposta contiene altresì indicazioni in ordine ai parametri gestionali per la prestazione ambientale dei singoli ambiti. Con l’individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, i parchi possono proporre alla Giunta regionale limitate modifiche al perimetro delle macroaree, per migliorare la realizzazione del sistema integrato tra le aree protette e le altre forme di tutela poste a confine tra le macroaree. 3. La Giunta regionale entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge approva le linee guida contenenti lo schema per la formulazione della proposta di cui al comma 2 in base a parametri oggettivi per la semplificazione delle procedure. 4. Le linee guida definite al comma 3 comprendono parametri scientifici, tecnici, organizzativi e di semplificazione. Tali linee guida acquisiscono il parere della competente commissione consiliare. |
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Art. 4 - (Gestione dei siti di Rete Natura 2000)1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i siti di Rete Natura 2000 sono gestiti dal parco di riferimento di ciascun ambito territoriale ecosistemico. A tal fine, gli enti gestori dei siti effettuano una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi alla gestione, predispongono una relazione d |
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Art. 5 - (Partecipazione dei PLIS al percorso di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)1. I gestori dei PLIS partecipano al percorso di riorganizzazione di cui all’articolo 3 presentando alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una richiesta di prosecuzione in autonomia, motivando, mediante idonea documentazione, la sussistenza di capacità realizza |
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Art. 6 - (Rapporti giuridici derivanti da integrazioni tra enti gestori o da aggregazioni di parchi)1. Alla data di entrata in vigore della legge di ampliamento dei confini del parco o della legge di istituzione di un nuovo ente gest |
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Art. 7 - (Personale)1. A seguito dei provvedimenti di aggregazione di cui all’articolo 3, comma 9, l’ente gestore del parco esercita le funzioni di competenza con personale proprio, nel rispetto dei vincoli assunzionali stabiliti per gli enti pubblici di nuova istituzione, nonché con il personale trasferito dagli enti che, a seguito di subentro nella gestione e nei |
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Art. 8 - (Servizi ecosistemici e ambientali)1. Al fine di qualificare con maggiore efficacia gli aspetti di conservazione e di favorire l’attivazione, tra i soggetti e gli enti interessati, di |
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Art. 10 - (Incentivi per favorire l’aggregazione volontaria di parchi regionali)1. Al fine di favorire l’aggregazione volontaria tra enti gestori di parchi, anche nell’ambito del percorso di riorganizzazione di cui all’articolo 3, la Regione dispone appositi incentivi finanziari nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo quanto previsto dal comma 2. 2. Gli incentivi di cui al comma 1, in parte |
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Art. 11 - (Istituzione di nuove aree regionali protette e disposizioni di tutela)1. L’istituzione e l’ampliamento di aree regionali protette continuano a essere regolati secondo quanto disposto dalla l.r. 86/1983 anche durante e in coerenza con il percorso di riorganizzazione di cui all’articolo 3. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di istituzione |
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Art. 12 - (Norme transitorie per la riorganizzazione del sistema di tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela)1. In applicazione di quanto previsto dalla presente legge, anche nell’ambito del percorso di riorganizzazione di cui all’articolo 3: a) in caso di aggregazione di due o più parchi regionali continuano ad applicarsi le disposizioni dei piani territoriali di coordinamento vigenti, fino all’adozione di un nuovo piano del parco; |
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Art. 13 - (Modifica all’articolo 3 bis della l.r. 86/1983)1. Il comma 3 dell’articolo 3 bis della legge regionale 30 novembre 1 |
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Art. 15 - (Norma finanziaria) |
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Art. 16 - (Norme transitorie e finali)1. Gli organi degli enti gestori dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011 in scadenza tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017) e il termine previsto dall'artic |
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Art. 17 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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Allegato A - Macroaree |
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