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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 16/08/1993, n. 26
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- L.R. 28/10/2003, n. 18
- L.R. 18/06/2003, n. 8
- L.R. 24/03/2003, n. 3
- L.R. 20/12/2002, n. 32
- L.R. 07/08/2002, n. 19
- L.R. 22/07/2002, n. 15
- L.R. 08/05/2002, n. 7
- L.R. 02/02/2001, n. 3
- L.R. 27/01/1998, n. 1
- L.R. 12/10/1993, n. 30
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Finalità1. La regione Lombardia tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, nonché disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell’equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'art. 99 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e nell’osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla |
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Art. 2. - Funzioni regionali e provinciali1. La Regione esercita, nel rispetto della legge 157/1992, le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative previst |
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Art. 3. - Consulta faunistico-venatoria regionale1. La giunta regionale si avvale di una consulta composta da: a) l'assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di presidente; b) il Presidente della Provincia di Sondrio o suo delegato; c) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; |
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Art. 4. - Fauna selvatica oggetto della tutela1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o tem |
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Art. 5. - Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi selvatici1. A norma dell’art. 3 della legge n. 157 sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammi |
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Art. 6. - Cattura a fini scientifici e soccorso alla fauna in difficoltà1. Il dirigente competente, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ed effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. |
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Art. 7. - Prelievo di richiami vivi1. La giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (da ora in poi INFS), delibera, secondo le condizioni contenute nell’allegato “D” alla presente legge, le prescrizioni e le modalità per l’attività di cattura per il prelievo, l’inanellamento e per la cessione dei richiami vivi di cui all’art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 157/1992. |
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Art. 8. - Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna1. La giunta regionale si avvale della collaborazione dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e degli enti e degli istituti indicati dall’art. 9, comma 5, per ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e faunistiche, la reintroduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, nonché l’approfondimento delle conoscenze sulla fauna selva |
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Art. 9. - Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche1. La giunta regionale in sede di articolazione del servizio faunistico, provvede alla costituzione dell’"Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche” con il compito di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica. 2. N4 3. L'osservatorio ha come compiti prioritari: a) mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni |
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Art. 10. - Stazioni ornitologiche1. La giunta regionale, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica, l'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'articolo 9 e la consulta di cui all'art. 3, istituisce, esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali, stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attività per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente collegate. 2. I settori e le relative attività sono i seguenti: |
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Art. 11. - Tassidermia1. La normativa regionale di cui alla l.r. 19 agosto 1986, n. 42 “Norme per l’esercizio dell’attività di tassidermia”, come modificata dalla l |
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Titolo II - ISTITUTI PER LA TUTELA DELLA FAUNA E DELL'AMBIENTE |
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Art. 12. - Piano faunistico-venatorio regionale1. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla giunta regionale secondo criteri di omogeneità e congruenza, sulla base di indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di mantenere e aumentare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. 2. Il piano è approvato dal consiglio regionale e può essere aggiornato con periodicità almeno quinquennale. N33 |
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Art. 13. - Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. La regio |
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Art. 14. - Piani faunistico-venatori territoriali1. La Regione, sulla base della deliberazione di cui all’articolo 13, comma 3, approva, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi: a) oasi di protezione; b) zone di ripopolamento e cattura; c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie; e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani; g) ambiti territoriali e comprensori alpini di |
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Art. 15. - Piani di miglioramento ambientale1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonch� |
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Art. 16. - Consulte faunistico-venatorie territoriali1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, possono avvalersi di consulte faunistico-venatorie territoriali, nominate dal Presidente per la provincia di Sondrio e dal Presidente della Giunta regionale per il restante territorio, e composte da un rappresentant |
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Art. 17. - Oasi di protezione1. Le oasi di protezione di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, col fine di favorire l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, nonché di preservare il flusso delle correnti migratorie; nelle oasi è vietata ogni forma di esercizio venatorio. N108 2. Le oasi di protezione sono ist |
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Art. 18. - Zone di ripopolamento e cattura1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lettera b), sono istituite dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per |
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Art. 19. - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica1. I centri pubblici di riproduzione, di cui all'art. 14, commi 1 e 3, lettera c), sono istituiti dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, che ne curano anche la gestione e hanno per scopo la produzione d |
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Art. 20. - Modalità di costituzione degli ambiti protetti1. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, di cui agli artt. 17, 18 e 19 è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati ed è resa nota, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti a livello prov |
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Art. 21. - Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio istituiscono le zone di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lett. f), destinate all’allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati. 2. Tali zone sono distinte in zone A, B e C. 3. Le zone A sono destinate alle prove cinofile di interesse almeno provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo e funzionano |
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Titolo III - ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO |
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Art. 22. - Esercizio dell'attività venatoria - Tesserino1. L’esercizio venatorio è disciplinato dall’art. 12 della legge n. 157/1992 sul territorio individuato dall’art. 13 della presente legge come ammissibile all’esercizio venatorio; ai sensi della presente legge non sono considerate esercizio dell'attività venatoria l’attività di allenamento e l’esposizione dei richiami vivi, di cattura o di allevamento, anche al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia. 2. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dal direttore generale competente e rilasciato dalla Region |
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Art. 23. - Mezzi, attrezzi ed ausili per l’esercizio dell’attività venatoria1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di: a) fucile con canna e anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12; b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40; c) fucile a due o tre canne (com |
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Art. 24. - Prelievo venatorio1. Per ogni giornata di caccia il cacciatore può prelevare due capi di fauna selvatica stanziale autoctona anche della stessa specie, ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice e gallo forcello, di cui è consentito il prelievo di un solo capo, e del cinghiale di cui è consentito l’abbattimento senza limiti numerici pur nel rispetto dei piani di prelievo ve |
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Art. 25. - Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all’esercizio venatorio almeno per una intera stagione venatoria. 2. Fermi restando i divieti di cui all’art. 43, comma 1, lettera f) e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione, per i fabbricati funzionali all'attività rurale, anche non imprenditoriale, indipendentemente dal classamento catastale degli stessi e con esclusivo riferimento ai capanni attivi anche non continuativamente tra il 5 ottobre 2010 e la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018; ai fini dell’applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l’effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell’attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami. 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), qualora il sito in cui è ubicato l'appostamento fisso subisca impreviste variazioni rispetto alle distanze prestabilite, è vietato l'utilizzo di feritoie di sparo pregiudizievoli per la sicurezza pubblica in relazione al mutato contesto ambientale. 3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d' acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorati al fondale, destinati all’esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l’accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita. 4. Gli appostamenti all’avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma devono avere una stabile occupazione di sito definita, con la copertura d' acqua del suolo per una durata non inferiore a quattro mesi, pena la revoca dell’autorizzazione, fatta eccezione per quelli impiantati in risaia. 5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e ha validità per dieci stagioni venatorie continuative successive al rilascio, salvo revoca o subentro di persona diversa nella titolarità della stessa; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, ovvero da planimetria in scala 1.10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato |
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Art. 26. - Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento1. Ferma restando l’acquisizione del parere di competenza dell’ISPRA di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 157/1992, sono consentiti l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro utilizzo in funzione di richiami per l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. N68 2. Gli uccelli devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati, consistenti in anelli inamovibili numerati in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo), certificati da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in ordine ai criteri dimensionali e di numerazione alfanumerica, da apporsi al tarso nei primi giorni di vita rilasciati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale. A decorrere dalla stagione venatoria 2023/2024 l’anello inamovibile numerato in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo) di cui al primo periodo rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria dei ri |
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Art. 27. - Zona Alpi1. Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica e a sé stante. 2. La zona Alpi comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, Lecco ed i relativi confini sono determinati dalla giunta regionale, sentite le comunità montane interessate e d'intesa con le altre regioni per i territori confinanti. Per le zone ricadenti nella provincia di Sondrio i confini sono determinati su proposta della stessa provincia. N63 2-bis. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono istituire all’interno dei comprensori alpini di caccia, di concerto con questi, due distinti comparti venatori, denominati l’uno zona di maggior tutela e l’altro zona di minor tutela, con l’esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela. |
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Titolo IV - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PRELIEVI VENATORI |
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Art. 28. - Gestione programmata della caccia1. Ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 3, lettera g), la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell’art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei e delimitati esclusivamente da confini naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali o altri manufatti evidentemente rilevabili. 4. La giunta regionale disciplina i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, secondo le priorità indicate nell’art. 33. 5. La giunta regionale, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì, individuare ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia int |
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Art. 29. - Comitati provvisori degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente della provincia, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico di cui all'art. 14, nomina un comitato provvisorio per ciascun ambito territoriale e comprensori alpini di caccia, composto: a) da un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico- |
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Art. 30. - Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia: a) il presidente; b) il comitato di gestione; c) l’assemblea dei cacciatori iscritti; d) il revisore legale. 2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni sono approvati dall’assemblea dei cacciatori iscritti. 3. Lo statuto disciplina: a) N10 b) le modalità di elezione del presidente; c) le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea dei cacciatori iscritti; d) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti. 4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati: a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio; b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso; |
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Art. 31. - Compiti dei comitati di gestione1. I comitati di gestione di cui all’art. 10, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base degli indirizzi dei piani di cui all’articolo 14, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti: a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica, le previsioni sulla realizzazione di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2; b) la realizzazione di strutture atte alla produzione, allevamento e adattamento in libertà di fauna selvatica; c) le condizioni perché venga garantita una densità minima di base della fauna selvatica durante tutto l’anno solare. 2. I comitati di gestione promuo |
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Art. 32. - Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria un contributo base, determinato dagli stessi comitati di gestio |
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Art. 33. - Criteri e modalità d'iscrizione1. Il comitato di gestione è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma dell’art. 34, comma 1, lettera c). 2. N83 3. È fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia esercitato l’opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso previsto alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 35 di accedere in qualsiasi appostamento fisso della Regione o di divenire titolare dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 dell’articolo 25, anche se ubicato nell’ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta iscritto, senza dover versare altro contributo di adesione. Tale diritto non comporta automatica iscrizione all’ambito o comprensorio di caccia in cui è compreso l’appostamento. N84 4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sulla base degli indici di densità venatoria programmata, individuano gli ambiti e i comprensori a cui possono essere iscritti i cacciatori che risiedono nel capoluogo e nei centri urbani di maggior rilievo di ciascuna provincia. N85 |
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Art. 34. - Caccia programmata1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio: a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei t |
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Art. 35. - Esercizio della caccia in forma esclusiva1. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco e con il falco, l’attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante nella zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata. 1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le fo |
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Art. 36. - Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli1. È istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dall’art. 15, comma 1, della legge n. 157/92 ai proprietari o conduttori agricoli. |
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Art. 37. - Limitazioni all'utilizzo di terreni agricoli a fini venatori - Fondi chiusi1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare una richiesta motivata al presidente della Regione o al presidente della provincia di Sondrio, per il relativo territorio, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei piani di cui all’articolo 14. La richiesta è esaminata entro sessanta giorni. 2. La richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 14. E' altresì accolta, nel rispetto delle norme regolamentari approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, quando l’attività venatoria sia in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di c |
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Art. 38. - Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio su richiesta degli interessati e sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti di cui al precedente art. 13, comma 3, possono: a) autorizzare in modo equilibrato sul territorio l’istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunisto-venatorie non è consentito |
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Art. 39. - Allevamenti1. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di r |
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Titolo V - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA |
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Art. 40. - Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi previsti dall’art. 18, comma 1, della legge n. 157/92, riprodotti nell’allegato C alla presente legge. 1-bis. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica.N26 2. La regione, nella predisposizione del calendario venatorio regionale, in relazione alle specie di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell’allegato II della direttiva 79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 4, della legge 157/92. |
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Art. 41. - Controllo della fauna selvatica1. Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo - agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. 3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'istituto o l'osservatorio verifichino l’inefficacia dei predetti |
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Art. 42. - Ripopolamenti1. Le attività di cattura e di ripopolamento sono disposte dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e tendono alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali. 2. L’introduzione o l� |
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Art. 43. - Divieti1. A norma dell’art. 21 della legge n. 157/92, è vietato a chiunque: a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991 n. 394, la regione adegua la propria legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni al disposto dell’art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all’eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali; N92 c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabiliti adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, quelle agro-silvo-pastorali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico; N93 f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate a destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel perio |
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Titolo VI - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - VIGILANZA |
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Art. 44. - Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio1. Ai fini di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, della legge n. 157/92, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio costituiscono commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. 1-bis. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio può essere sostenuto al compimento del diciassettesimo anno di età. 2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; |
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Art. 45. - Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio1. La regione per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/92, istituisce la tassa di concessione regionale, ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’art. 44, soggetta a rinnovo annuale. 2. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) |
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Art. 46. - Tasse di concessione regionale1. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a ta |
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Art. 47. - Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria1. L'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico: a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina; b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all’articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell’avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con |
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Art. 48. - Vigilanza venatoria1. La funzione di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria compete alle province. Ad esclusione della provincia di Sondrio, tale funzione è esercitata in raccordo con le competenti strutture regionali. N114 2. Gli agenti di vigilanza devono essere dipendenti di ruolo delle province ed ai sensi della vigente legislazione statale hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’art. 23, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all’art. 5, comma 5, della legge 6 marzo 1986, n. 65. 3. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti dalle provincie, esercitano l’attività di vigilanza e controllo, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli |
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Art. 49. - Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 48, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 22, comma 2, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché procedere al controllo delle armi, delle munizioni e del carniere. 2. Nel caso di violazioni di cui all'art. 30 della legge n. 157/92 gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia gi |
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Titolo VII - PROCEDIMENTI SANZIONATORI |
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Art. 50. - Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché chiusura o sospensione dell'esercizio1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall’art. 30 della legge n. 157/92. |
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Art. 51. - Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’art. 31, comma 1, della legge 157/1992, si applica la sanzione da euro 15,49 a euro 92,96 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che non siano già comprese nelle violazioni previste dall’art. 31; la medesima sanzione si applica per gli abusi e l’uso improprio della tabellazione dei terreni. 1-bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 a chi addestra o allena cani nelle zone di cui all’articolo 43, comma 1, lettere b) e c), e nelle zone a divieto di caccia della fauna stanziale appositamente istituite per la sua tutela, nei periodi in cui l’allenamento e l’ad |
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Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 52. - Finanziamenti regionali e piani di riparto1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione provvede, sulla base delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia e nella misura individuata annualmente con legge finanziaria regionale, al finanziamento delle seguenti spese: a) contributi alle province per la predisposizione ed attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali e relativi interventi faunistico-venato |
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Art. 53. - Norma finanziaria1. Per le finalità previste dalla presente legge di cui all’art. 52, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) è autorizzata per il 1993 la spesa di parte corrente di lire 2.799.238.400 e precisamente: a) lire 1.100.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera a); b) lire 500.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera b); c) lire 400.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera c); d) lire 100.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera d); e) lire 499.238.400 per le attività di cui agli artt. 8 e 10; f) lire 200.000.000 per le attività di cui all'art. 12. 2. È altresì autorizzata, limitatamente al 1993, la spesa di li |
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Art. 54. - Norme transitorie1. Fino all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge e in quanto compatibili con la stessa, restano in vigore i regolamenti regionali: a) 23 novembre 1979, n. 2, riguardante gli allevamenti a scopo amatoriale ed alimentare; |
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Art. 55. - Norme di prima attuazione1. In sede di prima attuazione della presente legge la giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, delibera gli indirizzi per la redazione de |
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Art. 56. - Delega all'assessore regionale competente1. I provvedimenti che, a norma della presente legge, sono di competenza del presidente della giunta regionale sono assunti dall'assessore competente, |
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Art. 57. - Rapporti e relazioni1. La giunta regionale trasmette annualmente alle amministrazioni statali competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi dell'art. 1, comma 4 e sui loro effetti rilevabili. |
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Art. 58. - Abrogazioni1. Sono abrogate le leggi regionali nn. 47/78, 20/84, 41/88, 10/89 e 23/89 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. |
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Allegato “A” (articolo 4) - Specie protette di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 157/92a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra Lutra), gatto selvatico (Felis Sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d’Abruzz |
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Allegato “B” (articolo 25) - Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90- Bergamo n. 5.601 - Brescia n. 10.485 |
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Allegato “C” (Articolo 40) - Specie periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); Starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune ( |
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Allegato ‘D' (Articolo 7 ). - Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi1. L’attività di prelievo e di cattura di uccelli vivi a fini di richiamo non è considerata esercizio di attività venatoria ed è esercitata in presenza delle condizioni di deroga previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE, del parere dell'INFS, e nel rispetto delle prescrizioni che seguono. 2. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, non sussistendo altre condizioni alternative nella regione, è svolta da impianti della cui autorizzazione sono titolari la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio. 3. L’istituto nazionale per la fauna selvatica stabilisce per gli impianti un congruo periodo di attività, nonché svolge compiti di controllo e certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi. La vigilanza sull’attività degli impianti é affidata agli agenti venatori della provincia. 4. Le reti utilizzate dagli impianti sono fornite gratuitamente dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e devono essere restituite entro 5 giorni dalla fine della attività dell’impianto. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a stipulare convenzioni con i gestori degli impianti di cattura; tali convenzioni dovranno prevedere, in particolare, gli obblighi dei gestori dell’impianto, i compensi, le prescrizioni, le modalità di pagamento delle spese di gesti |
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