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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 07/08/2020, n. 18
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 21/12/2021, n. 245
- L.R. 06/08/2021, n. 15
- L.R. 02/04/2021, n. 4
- L.R. 27/11/2020, n. 22
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Art. 1 - Art. 3 Omissis
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Art. 4 - Disposizioni finanziarie1. - 10. Omissis 11. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 13/2018 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'indennità corrisposta è da intendersi al netto di IVA, oneri previdenziali e assistenziali.". |
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Art. 5 - Modifiche agli articoli 1, 3 e 4 della L.R. 9/20201. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 è autorizzata a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.530.000.000,00, di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023."; b) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1 è autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il ricorso all'indebitamento per complessivi euro 3.530.000.000,00, rispettivamente per euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830 |
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Art. 6 - Art. 8 Omissis
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Art. 9 - Modifiche agli articoli 1 e 3 della L.R. 4/20201. Alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epid |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 151 della L.R. 31/20081. All'articolo 151 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi r |
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Art. 11 - Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all'emergenza da COVID-191. Gli enti locali, beneficiari di contributi ai sensi delle leggi regionali di settore, sono autorizzati, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzion |
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Art. 12 - Disposizione sull'ospitalità agrituristica a seguito dell'emergenza da COVID-191. Per l'annualità 2020 è consentito alle aziende agrituristiche, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 151, comma 2, lettera a), della |
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Art. 13 - Riduzione per gli anni 2020 e 2021 dei canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive1. Al fine di sostenere le attività economiche e turistico-ricettive colpite dalla crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, i canoni di concessione demaniale previsti dalle tabelle A, B, C ed E, di cui all'allegato II del Reg. reg. 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52 |
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Art. 14 - Interventi di manutenzione mediante estrazione di sedimenti dagli alvei del reticolo idrico. Modifica dell'articolo 20 della L.R. 4/20161. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 2 dell'articolo 20 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 15 - Modalità di finanziamento degli interventi sostitutivi delle autorità competenti e indirizzi tecnico-amministrativi relativi alle discariche. Modifiche alla L.R. 26/20031. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3-bis dell'articolo 15 è aggiunto il seguente: a) le funzioni amministrative relative alle discariche abusive, anche derivanti dall'applicazione delle sentenze di cui all'articolo 256, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, e gli eventuali interventi in sostituzione del soggetto obbligato, in caso di necessità, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse; b) le procedure amministrative per la messa in sicurezza e il ripristino delle discariche ante-norma e gli eventuali interventi in sostituzione del soggetto obbligato, in caso di necessità, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, effettuati ai sensi dell'articolo 17-ter, ferme restando, in caso di bonifica, le competenze di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006."; b) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera b bis) del comma 1 le parole "gestione post-operativa delle discariche cessate" sono sostituite dalle seguenti: "gestione post-operativa delle discariche"; 2) dopo la lettera b bis) del comma 1 è inserita la seguente: "b bis 1) le funzioni di cui al Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 relative alle discariche cessate e gli eventuali interventi in sostituzione del gestore o del soggetto obbligato, in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 17-ter, e con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, ferme restando le competenze in materia di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006; la provincia assicura, altresì, il coordinamento dei procedimenti ai sensi del Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di quelli, eventuali, effettuati ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, anche mediante ricorso alla conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);"; |
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Art. 16 - Modifiche agli articoli 5 e 27 della L.R. 24/20061. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono app |
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Art. 17 - Misure straordinarie a favore delle imprese in materia di recupero di entrate extratributarie1. Anche tenuto conto dei danni subiti dall'intero settore produttivo a causa dell'emergenza da COVID-19, Finlombarda s.p.a. è autorizzata a rinunciare al recupero del credito regionale in gestione a fronte dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) in relazione alle posizioni per le quali risultano abbandonate le azioni di recupero |
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Art. 18 - Agevolazione straordinaria per le rateizzazioni di entrate non tributarie nel periodo di emergenza da COVID-191. Nei casi di mancato pagamento, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, di una o più rate previste dal piano di rateizzazione conces |
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Art. 19 - Modifiche normative a seguito di impegni del Presidente col Governo1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 43 della L.R. 16/20161. All'articolo 43, comma 11-ter, della legge regionale 8 luglio 2016, n |
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Art. 21 - Trasferimento di malghe e alpeggi1. Al fine di sostenere nuovi modelli di gestione territoriale, la Regione promuove la valorizzazione delle malghe e degli alpeggi facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, anche mediant |
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Art. 22 - Omissis
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Art. 23 - Modifiche agli articoli 23, 32 e 48 della L.R. 26/19931. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7-bis dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: |
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Art. 24 - Modifiche agli articoli 39, 45, 48 e 56 della L.R. 10/20031. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 39, le parole "proprietari o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio oppure utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal PRA, per i veicoli in esso iscritti, " sono sostituite dalle seguenti: "obbligati al pagamento ai sensi dell'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53," e le parole "e dai" sono sostituite dalle seguenti: "o a seguito dell'iscrizione nei"; b) il comma 4 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - Modifica all'articolo 7 della L.R. 6/20121. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplin |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 8-bis della L.R. 17/2003 |
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Art. 28 - Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-191. Anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata la validità: a) N7 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza; |
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Art. 29 - Art. 33 Omissis
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Art. 34 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. |
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Allegato 1 - Allegato 16 Omissis
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