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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 28/09/2018, n. 13
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Art. 2 - Costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo1. L'Organismo regionale per le attività di controllo è composto da nove membri, compreso il Presidente, esterni all'amministrazione regionale, nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale. Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono espressione delle minoranze consiliari. Le procedure di designazione sono disciplinate secondo quanto previsto dagli articoli 2, 4, 8 e da 11 a 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione). N2 |
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Art. 3 - Funzioni1. L'Organismo regionale per le attività di controllo, connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, svolge le seguenti funzioni: a) definisce gli indirizzi e le linee guida dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di audit della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, fornendo altresì indicazioni in merito alle metodologie e alle procedure adottate, secondo modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore, con l'obiettivo di prevenire, individuare e contrastare i rischi di corruzione, illegalità e infiltrazioni criminali; b) valuta, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi effettuato con l'ausilio dei responsabili della funzione di audit, l'incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, favorendo il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo e realizzando una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo interno della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale; |
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Art. 4 - Attività conseguenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 31. L'Organismo regionale per le attività di controllo verifica, se ritenuto necessario anche congiuntamente a uno o più degli organismi di controllo di cui all'articolo 5, lo stato di avanzamento delle azioni migliorative poste in essere dalle competenti strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale in risposta ai rilievi, alle indicazioni e raccomandazioni elaborati dallo stesso Organismo all'esito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3. Ai fini della suddetta verifica l'Organismo può audire i direttori e i dirigenti responsabili delle strutture di cui al presente comma. 2. In caso di manc |
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Art. 5 - Raccordo con altri organismi di controllo1. Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'Organismo regionale per le attività di controllo opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con il responsabile della struttura organizzativa preposta all’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui all’articolo 6 della l.r. 17/2014, con l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 |
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Art. 6 - Organizzazione1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, l'Organismo regionale per le attività di controllo si avvale di una struttura operativa costituita da adeguate risorse u |
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Art. 7 - Indennità1. Al Presidente dell'Organismo regionale per le attività di controllo è corrisposta un'indennità nella misura dell'80 per cento di quella stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 dicembre |
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Art. 8 - Norma finanziaria1. Alle spese per l'attività dell'Organismo regionale per le attività di controllo, istituito ai sensi della presente legge, quantificate per dieci dodicesimi in euro 412.176,00 per l'anno 2019 e in euro 494.611,00 rispettiv |
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Art. 9 - Abrogazioni e disposizioni finali1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo di cui all'articolo 2, comma 3, sono abrogati: a) l'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale); b) la lettera h) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e, conseguentemente, la parola "h)" contenuta nel comma 5 del medesimo articolo; |
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Art. 10 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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