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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 27/10/2015, n. 9
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- D. Dirig. R. 24/11/2016, n. 12186
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Principi generali |
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Sezione I - Finalità, definizioni e ambito di applicazione |
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Art. 1 - (Oggetto e campo di applicazione)1. Il presente regolamento reca la disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario nella Regione Lomba |
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Art. 2 - (Finalità)1. L'autorità demaniale e l'autorità portuale gestiscono rispettivamente il demanio lacu |
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Art. 3 - (Beni del demanio lacuale e idroviario)1. Fanno parte del demanio lacuale: a) i laghi; |
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Art. 4 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ambito portuale: il porto e le aree ad esso contigue e interessate dai traffici portuali; |
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Art. 5 - (Rapporti tra la Regione Lombardia e le autorità demaniali o portuali)1. L'autorità di bacino svolge specifici compiti di coordinamento e monitoraggio per conto della Regione, anche nei confronti dei Comuni non associati. Nei suddetti compiti rientrano anche: a) la raccolta della quota di canoni di spettanza regionale; b) l'informazione tramite la diffusione di circolari e informative regionali; |
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Capo II - Disposizioni in materia di dominicalità |
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Sezione I - Della delimitazione del demanio portuale di proprietà regionale |
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Art. 6 - (Delimitazione del demanio portuale di proprietà regionale)1. L'autorità portuale, quando è necessario o se comunque lo ritiene opportuno, avvia il |
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Art. 7 - (Procedimento di delimitazione)1. L'autorità portuale notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'articolo 6 l'invito ad intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli ed eventuali osservazioni. |
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Art. 8 - (Risoluzione delle contestazioni)1. La Direzione regionale competente restituisce gli atti all'autorità portuale se ritiene fondati il disaccordo risultante nel ver |
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Sezione II - Della delimitazione del demanio extraportuale lacuale |
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Art. 9 - (Delimitazione del demanio extraportuale lacuale)1. L'autorità demaniale, previa acquisizione del nulla osta all'avvio del procedimento da |
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Sezione III - Dell'ampliamento del demanio |
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Art. 10 - (Ampliamento del demanio portuale di proprietà regionale)1. Se per necessità dei pubblici usi del demanio occorre comprendervi zone di proprietà |
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Art. 11 - (Ampliamento del demanio extraportuale)1. Se per necessità dei pubblici usi del demanio occorre comprendervi zone di proprietà |
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Sezione IV - Della esclusione di zone dal demanio portuale di proprietà regionale |
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Art. 12 - (Esclusione di zone dal demanio portuale di proprietà regionale)1. Le porzioni di zone portuali che siano ritenute non più utilizzabili per i pubblici usi del demanio d |
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Sezione V - Della esclusione di zone dal demanio extraportuale |
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Art. 13 - (Parere regionale)1. Il parere regionale sulla sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio extraportuale è espresso su richiesta dell'Agenzia del demanio e nel rispetto delle procedure fissate con provvedimento della Giunta regionale. In sede istruttoria la Regione verifica, in particolare, se l'area: |
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Sezione VI - Approvazione o modifica degli strumenti urbanistici comunali |
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Art. 14 - (Approvazione o modifica dei piani comunali di governo del territorio)1. I Comuni individuano nei Piani di Governo del Territorio le aree del demanio così come defi |
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Capo III - Disposizioni in materia di gestione del demanio |
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Sezione I - Della destinazione del demanio ad altri usi pubblici |
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Art. 15 - (Destinazione di zone demaniali ad altri usi pubblici)1. L'autorità demaniale o portuale può destinare temporaneamente determinate parti del d |
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Sezione II - Delle concessioni |
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Art. 16 - (Valorizzazione del demanio e sviluppo economico e sociale delle comunità)1. Gli interventi sul demanio si inseriscono all'interno della programmazione orientata allo sviluppo, valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture per la navigazione interna e fluviomarittima e finalizzata allo sviluppo del trasporto di merci e di persone, del turismo nautico e dei servizi correlati alle attività balneari, ove consentite, nonché allo sviluppo della fruizione ciclopedonale. Per i porti dotati di piano regolatore portuale, le iniziative si inseriscono all'interno della pianificazione e destinazione d'uso delle aree fissata dal piano regolatore portuale medesimo. 2. La Regione, in una visione di bacin |
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Art. 17 - (Affidamento di concessioni di beni demaniali)1. L'autorità demaniale o portuale, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso del demanio |
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Art. 18 - (Durata delle concessioni)1. Le concessioni hanno una durata minima di quattro anni e una durata massima sino a quaranta anni. Ferma restando la durata massima di cui al periodo precedent |
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Sezione III - Delle modalità di affidamento e di esercizio della concessione |
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Art. 19 - (Domanda di concessione)1. La domanda per il rilascio della concessione deve indicare almeno: a) generalità del richiedente; b) destinazione d'uso prevista per l'area; c) durata della concessione richiesta. |
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Art. 20 - (Pubblicizzazione della domanda di concessione)1. L'autorità demaniale o portuale pubblicizza la domanda di concessione attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse sul proprio sito informatico per un periodo di quindici giorni. Nell'avviso esplorativo l'autorità demaniale o portuale riporta il sunto della |
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Art. 21 - (Osservazioni sulla domanda di concessione e manifestazioni di interesse)1. Le eventuali osservazioni sulla domanda di concessione ovvero le eventuali manifestazio |
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Art. 22 - (Istruttoria e aggiudicazione)1. Se non sono pervenute manifestazioni di interesse e se la domanda non ha ad oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale per la costruzione o la gestione di un'opera pubblica, l'autorità demaniale o portuale verifica la compatibilità della domanda di concessione rispetto, in particolare: a) al piano degli ormeggi o al piano regolatore portuale; b) alle rotte della navigazione pubblica di linea, alle ent |
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Art. 23 - (Affidamento di concessioni su iniziativa della autorità demaniale o portuale)1. L'autorità demaniale o portuale che intenda affidare in concessione un bene del demanio procede attraverso l'emanazione di un apposito bando di concessione. 2. Il bando indica i seguenti elementi minimi: a) tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività svolta; |
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Art. 24 - (Disciplinare di concessione)1. L'autorità demaniale o portuale rilascia il disciplinare di concessione nel quale sono indicati, in particolare: a) i dati del concessionario, inclusa la indicazione del legale rappresentante e del domicilio eletto ai fini del rapporto concessorio; b) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione; c) lo scopo e la durata della concessione; d) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da |
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Art. 25 - (Garanzie finanziarie)1. A garanzia degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, il concessionario presta una cauzione in qualsiasi forma, ivi inclusa la costituzione di garanzia rilasciata da istituti di credito ovvero ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministr |
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Art. 26 - (Oneri fiscali e spese)1. Gli oneri fiscali e le spese relative alla concessione sono interamente a carico del co |
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Art. 27 - (Uso della concessione)1. Il concessionario esercita direttamente la concessione. |
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Art. 28 - (Subingresso)1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve farne domanda all'autorità demaniale o portuale. La sostituzione del concessionario costituisce modifica sostanziale della concessione e richiede una procedura di evidenza pubblica all'esito della quale è rilasciato un nuovo titolo concessorio. |
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Art. 29 - (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione)1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità demaniale o portuale, può affidare ad altri soggetti la gestione |
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Art. 30 - (Modifiche della concessione)1. Il concessionario che intenda apportare modifiche alla concessione presenta domanda all'autorità demaniale o portuale. 2. La modifica della concessione è sostanziale e richiede una nuova procedura di aggiudicazione se rende la natura della concessione sostanzialmente diversa da quella inizialmente conclusa. In ogni caso, la modifica è sostanziale e richiede una nuova procedura di aggiudicazione se |
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Art. 31 - (Modifica o estinzione della concessione per cause naturali)1. Quando, per cause naturali, il bene del demanio concesso subisce modificazioni tali da |
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Art. 32 - (Responsabilità del concessionario)1. Il concessionario è responsabile verso l'autorità demaniale o portuale degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Con il disciplinare di c |
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Art. 33 - (Decadenza dalla concessione)1. L'autorità demaniale o portuale può dichiarare la decadenza del concessionario: a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nel disciplinare di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini eve |
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Art. 34 - (Revoca della concessione e indennizzo)1. Le concessioni sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del demanio o per altre ragioni di pubblico interesse. |
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Art. 35 - (Cessazione della concessione)1. Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che oc |
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Art. 36 - (Rinnovo della concessione)1. L'eventuale domanda di rinnovo della concessione è presentata alla autorità demaniale o portuale con le modalità indicate nel disciplinare di concessione. L'autorità demaniale o portuale provvede con le modalità di cui agli articoli da 20 a 22. 2. La titolarità della concessione non costituisce titolo di preferenza. |
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Sezione IV - Dei canoni demaniali |
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Art. 37 - (Determinazione del canone per i beni del demanio lacuale)1. Dal 1° gennaio 2016 il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio lacuale è determinato sulla base delle misure unitarie indicate nelle tabelle A, B e C di cui all'allegato II del presente regolamento. Fino alla data del 31 dicembre 2015 il canone è determinato sulla base delle misure unitarie indicate nelle tabelle A, B e C di cui all'allegato A della legge regionale n. 11/2009. 2. N1 Con provvedimento della direzione regionale generale competente, le misure unitarie dei canoni indicate nelle tabelle sono aggiornate annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali). Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per |
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Art. 38 - (Determinazione del canone per i beni del demanio idroviario)1. Dal 1° gennaio 2016 il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio idroviario è determinato in base alla tabella E di cui all'allegato II del presente regolamento. Fino alla data del 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi i canoni previsti dall'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 8260 del 22 ottobre 2008. 2. N1 Con provvedimento della direz |
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Sezione V - Della vigilanza, degli indennizzi per abusiva occupazione e delle penali per ritardato pagamento dei canoni demaniali |
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Art. 40 - (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza)1. Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle oper |
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Art. 41 - (Esibizione del titolo concessorio)1. Il concessionario è obbligato a esibire il titolo concessorio ogni volta che ne venga |
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Art. 42 - (Indennizzi per occupazione abusiva e penali per ritardato pagamento del canone)1. Gli indennizzi per occupazione abusiva e le penali per ritardato pagamento del canone s |
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Capo IV - Disposizioni in materia di strutture di ormeggio |
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Sezione I - Della individuazione delle strutture di ormeggio |
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Art. 43 - (Strutture di ormeggio di unità di navigazione)1. Al di fuori dell'ambito portuale, sono strutture di ormeggio le seguenti strutture: |
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Art. 44 - (Strutture di ormeggio funzionali al servizio di navigazione di linea)1. Sino alla regionalizzazione del servizio di navigazione pubblica di linea sui laghi di Como, Maggiore e di Garda di cui a |
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Art. 45 - (Strutture di ormeggio funzionali al servizio di navigazione non di linea)1. Le nuove strutture di ormeggio funzionali al servizio pubblico di navigazione non di li |
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Art. 46 - (Strutture di ormeggio per usi specifici)1. La realizzazione di strutture di ormeggio al servizio di abitazioni o di esercizi pubblici è consentita |
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Art. 47 - (Campi boa)1. L'autorità demaniale pianifica la ubicazione dei campi boa a livello di bacino o di ar |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI |
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Capo I - Disposizioni in materia di porti lacuali |
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Sezione I - Della gestione dei porti lacuali |
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Art. 48 - (Gestione dei porti lacuali)1. Le autorità portuali gestiscono i porti di proprietà regionale, fatto salvo quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4. La destinazione dei proventi delle concessioni è disciplinata dall'art. 52 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, fatta salva la diversa disciplina prevista dall'art. 49 del presente regolamento per il caso della gestione diretta. |
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Art. 49 - (Gestione diretta dei porti di proprietà regionale)1. La gestione diretta dei porti regionali è disciplinata dall'articolo 49, comma 1, secondo periodo e successivi, della legge regio |
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Sezione II - Degli ormeggi |
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Art. 50 - (Piano degli ormeggi)1. L'autorità portuale adotta il piano degli ormeggi a livello di bacino nel rispetto, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, dei seguenti requisiti minimi, fatto salvo l'articolo 49, commi 2 e 3, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6: |
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Art. 51 - (Assegnazione degli ormeggi)1. L'autorità portuale stabilisce con il regolamento di cui all'art. 50, comma 2, le procedure per la assegnazione degli ormeggi, prevedendo in tale ambito l'assegnazione del 30% dei posti barca alle unità di navigazione dei residenti con riguardo alla destinazione d'uso prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera d). |
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Sezione III - Della sicurezza dell'ambito portuale |
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Art. 52 - (Sicurezza dell'ambito portuale)1. L'autorità portuale disciplina con regolamento la sicurezza dell'ambito portuale, avuto riguardo in particolare: |
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Capo II - Disposizioni in materia di porti e di banchine commerciali del sistema idroviario |
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Sezione I - Delle operazioni e dei servizi portuali |
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Art. 53 - (Autorità portuali)1. L'autorità portuale gestisce l'ambito portuale ove svolge le funzioni di indirizzo, programmaz |
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Art. 54 - (Programmazione e realizzazione delle opere nell'ambito portuale e sulle banchine commerciali)1. L'assetto complessivo dell'ambito portuale, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, è delimi |
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Art. 55 - (Operazioni portuali)1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento |
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Art. 56 - (Dei servizi portuali)1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle oper |
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Art. 57 - (Autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali)1. L'esercizio delle attività di cui agli articoli 55 e 56, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale. A tal fine l'autorità portuale determina con decreto il numero massimo di autorizzazioni rispettivamente rilasciabili in relazione alle caratteristiche del porto, alla capacità operativa e alle funzioni dello scalo medesimo, alle imprese operanti nonché alla organizzazione e alla efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento, assicurando la più ampia concorrenza. L'autorizzazione non può essere riservata, in ciascuno scalo, ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una sola domanda. 2. L 'autorità portuale pubblicizza il decreto di cui al comma 1. 3. L'autorità portuale pubblicizza, con le modalità di cui all'articolo 20, l'istanza di rilascio della autorizzazione per un periodo di dieci giorni entro il quale possono essere presentate osservazioni ovvero istanze concorrenti. Il termine è perentorio. 4. L'istanza di cui al comma 3è valutata sulla base dei seguenti requisiti: a) idoneità personale consistente nella assenza di carichi penali pendenti sul legale rappresentante nonché nella assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riguardo al titolare dell'impresa, al procuratore e in caso di società agli amministratori e ai membri del collegio sindacale. La idoneità personale è dimostrata dal certificato dei carichi penali pendenti, dal casellario giudiziale e dalla certificazione antimafia; b) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio ovvero nel registro |
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Art. 58 - (Decadenza della autorizzazione)1. Al termine di ogni anno l'autorità portuale verifica la effettiva realizzazione del programma operativo da parte delle imprese autorizzate. 2. L |
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Art. 59 - (Autoproduzione)1. L'autorità portuale può rilasciare all'impresa di navigazione o per essa ad un suo rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione. 2. L'autorità portuale rilascia la autorizzazione previa verifica dei requisiti di cui al comma 3 nonché previo versament |
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Art. 60 - (Concessioni di aree e banchine portuali per l'espletamento di operazioni portuali)1. L'autorità portuale, compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale almeno uno spazio operativo per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie in conformità con quanto previsto dal piano regolatore portuale, può concedere alle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali l'occupazione e l'uso di aree e banchine portuali. 2. La domanda di concessione è istruita secondo la procedura di cui agli articoli 19 e seguenti, salve le speciali disposizioni di cui al presente articolo. 3. Le imprese che intendono ottenere la concessione di cui al comma 1, oltre a provare il possess |
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Sezione II - Della sicurezza portuale |
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Art. 61 - (Sicurezza dell'ambito portuale)1. L'autorità portuale disciplina con regolamento la sicurezza dell'ambito portuale, avuto riguardo in particolare: |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Capo I - Disposizioni finali |
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Art. 62 - (Abrogazioni)1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le deliberazioni di |
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Capo II - Disposizioni transitorie |
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Art. 63 - (Disposizioni transitorie)1. Le concessioni assentite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente rego |
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Allegato I - Identificazione dei bacini lacuali e limiti amministrativiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato II - Tabelle dei canoni di concessione demanialeParte di provvedimento in formato grafico |
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