1. La materia dello sviluppo economico e attività produttive comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "artigianato", "cooperazione" "acque minerali e termali", "industria", "turismo", "fiere e sostegno alla internazionalizzazione", "commercio", "sportello unico", "agevolazioni alle imprese", "carburanti", "energia", "risorse geotermiche", "vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", oltre a quelli in tema di "agricoltura e foreste", già disciplinati dalla L.R. 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), in attuazione del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale).
2. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", come definita dall'art. 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e dalla legge n. 59 del 1997, esercita le funzioni amministrative ad essa conferite dal D.Lgs. n. 112 del 1998, riguardanti l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane.
3. La Regione subentra nelle convenzioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze tecnologiche;
b) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;
c) l'istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell'impresa artigiana;
d) la promozione nonché la qualificazione del prodotto artigianale lombardo;
e) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
f) il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro capitalizzazione;
g) la formazione manageriale per gli imprenditori artigiani e la bottega scuola;
h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti;
i) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane;
j) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari, nonché l'adozione di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 (Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive);
k) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata;
l) le iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni del prodotto artigiano;
m) il sostegno, ai fini del loro consolidamento, dei consorzi di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) e cooperative di garanzia.
5. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:
a) l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea;
b) l'osservatorio dell'artigianato;
c) l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché l'adeguamento agli standard qualitativi;
d) il risanamento e la tutela ambientale:
e) gli insediamenti artigiani;
f) gli interventi di formazione professionale per il comparto artigiano, da attuarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi da 113 a 114 e commi da 125 a 129.
6. La Regione valorizza la sussidiarietà orizzontale attraverso modalità partecipative di consultazione e gestione dei soggetti associativi, nonché di riconoscimento del ruolo degli enti bilaterali nelle materie della formazione, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. La Regione svolge le funzioni ad essa spettanti secondo la normativa vigente anche attivando progetti sperimentali, approvati dalla Giunta regionale.
8. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con società a partecipazione regionale, ovvero può avvalersi di agenzie regionali aventi compiti di istituto coerenti con quanto ad esse attribuito e può altresì stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate.
9. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi consiliari in materia, attiva gli strumenti finanziari idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende erogatrici di credito sulla base della legislazione vigente.
10. La Giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite, al fine di assicurare l'efficiente e razionale gestione degli interventi.
11. Per l'attivazione delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali, si provvede anche mediante l'utilizzo del fondo unico regionale di cui al comma 42.
12. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente attrezzate.
13. Sono delegate ai comuni la gestione e l'amministrazione degli interventi concernenti:
a) la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il recupero di fabbricati adibiti ad attività produttive;
b) l'istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell'Unione europea.
14. È delegata alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso nelle comunità montane, la gestione degli interventi relativi al sostegno dell'artigianato tradizionale.
15. Gli interventi di cui al comma 13, lettera a), sono effettuati in coerenza con la programmazione provinciale relativa alle aree industriali prevista al comma 32, lettera a).
16. Sono delegate alle CCIAA la gestione e l'amministrazione degli interventi per:
a) l'adeguamento degli standard qualitativi di processo e di prodotto;
b) l'attività istruttoria di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani istituiti presso le commissioni provinciali per l'artigianato;
c) il sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa;
d) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.
17. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 16, lettere a), c) e d), le CCIAA possono attivare rapporti di collaborazione con le associazioni artigiane provinciali e regionali, anche attraverso convenzioni.
18. Le funzioni amministrative attribuite alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle CCIAA sono finalizzate alla realizzazione degli interventi di loro competenza e all'eventuale erogazione di contributi, secondo le modalità individuate in specifici criteri di attuazione e riparto approvati e aggiornati dalla Giunta regionale.
19. Le province, i comuni, le comunità montane e le CCIAA esercitano le funzioni amministrative loro conferite in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione con la partecipazione degli stessi enti destinatari dei conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigiano.
20. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione compresi i contributi alle associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative e dei circoli; N10
c) le agevolazioni per gli investimenti a favore di iniziative destinate a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito attraverso la costituzione di fondi regionali;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative entro i limiti di legge;
g) l'istituzione e il regolamento dell'albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi; N11
h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea.
21. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza concernenti:
a) l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea;
b) il monitoraggio dei dati riguardanti le cooperative e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche integrando, a mezzo di specifiche convenzioni, i dati derivanti dalle attività svolte nel settore dal sistema degli enti locali; N10
c) gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;
d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti realizzati con il concorso di risorse regionali;
e) gli incentivi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio di attività di impresa cooperativa;
f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.
23. Al fine di agevolare l'accesso al credito per le cooperative, finalizzato a programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse e a sostenere l'occupazione del comparto, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio regionale in materia, attiva gli strumenti di agevolazione finanziaria idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende di credito e con le società a partecipazione regionale sulla base della legislazione regionale vigente in materia di cooperazione. Comuni, Comunità montane e Province possono integrare con risorse proprie gli interventi promossi dalla Regione per il finanziamento alla cooperazione in base a convenzione con gli istituti gestori, a sostegno di iniziative di particolare interesse locale. Può far parte di questi interventi di compartecipazione anche la concessione d