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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 03/04/2001, n. 6
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- L.R. 10/08/2018, n. 12
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Art. 1 - (Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche alla l.r. 1/2000)1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 48 dell'articolo 1 è inserito il seguente comma 48 bis: "48 bis. La Regione promuove la gestione associata dei sistemi informativi degli enti locali per la realizzazione delle finalità indicate al comma 48 e per favorire la gestione associata sovracomunale delle funzioni, dei servizi e delle strutture degli enti locali. A tal fine costituisce il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali che prevedono l'acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione di sistemi informativi sovracomunali."; b) dopo il comma 52 dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies: "52 bis. In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio regionale, definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e il programma di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata sovracomunale di funzioni, servizi e strutture, concordandoli con gli enti locali nella Conferenza regionale delle autonomie, nonché la disciplina delle forme di incentivazione progressiva della gestione associata. Nella disciplina delle forme di incentivazione la Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, approva un apposito provvedimento che: a) favorisce l'integrazione tra i comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni; b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite; c) garantisce un'ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione. La corresponsione dei benefici è graduata in relazione al livello di unificazione effettivamente realizzato, da rilevarsi, quest'ultimo, mediante specifici criteri riferibili alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati." "52 ter. Ogni anno il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) stabilisce quali leggi di spesa concorrono a finanziare funzioni e servizi dei comuni e quale percentuale degli stanziamenti previsti verrà destinata ad incentivare i progetti di gestione associata di funzioni e servizi presentati dagli enti locali."; "52 quater. È costituito il fondo di incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni indicate nel d.p.r. n. 194/1996, al fine di garantire l'efficiente ed efficace gestione dei servizi erogati." "52 quinquies La deliberazione del Consiglio regionale 22 aprile 1998, n. 871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell'art. 26 e dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Approvazione dei criteri di determinazione dell'entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione) resta in vigore fino all'approvazione del provvedimento sulle forme di incentivazione della gestione associata previsto al comma 52 bis."; c) il comma 86 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "86. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione può affidare specifici incarichi all'IReR, ad istituti universitari e ad altri enti specializzati, nonché ad esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica e di sviluppo delle reti tecnologiche."; d) la lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "j) supporto agli enti locali in materia paesistico - ambientale, urbanistica e territoriale anche attraverso la concessione di contributi alle Province per la redazione e l'aggiornamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la redazione e l'aggiornamento dei piani sono erogati per il 50% in parti uguali fra le Province e per il 50% sono ripartiti fra le Province in proporzione, sulla base dell'estensione del territorio e della popolazione residente"; e) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente comma 2 bis: "2 bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, la Regione realizza e/o promuove l'elaborazione di studi di fattibilità ed indagini, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante la stipula di apposite convenzioni contenenti criteri e modalità inerenti all'erogazione della spesa."; f) il comma 59 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "59. In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della |
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Art. 2 - (Disposizioni in materia di sviluppo economico) |
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Art. 3 - (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)1. Alla legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "4. Al fine di tutelare la qualità delle risorse idriche e ottimizzarne l'uso in un quadro di sviluppo sostenibile del territorio, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modifiche ed integrazioni, elabora il Piano di tutela delle acque, con il concorso e la collaborazione delle Autorità d'ambito e di tutte le parti interessate a livello di bacino idrografico e di sub-bacino, sulla base degli obiettivi a scala di bacino definiti dalle Autorità di bacino nazionali e interregionali."; b) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "5. Il Piano di tutela delle acque, avente i contenuti di cui all'articolo 44 del d.lgs.152/1999 e relativi allegati, sviluppa tra l'altro gli aspetti inerenti: a) alla disponibilità della risorsa idrica attraverso una corretta quantificazione e caratterizzazione idrologica e idrogeologica dei bacini; b) alla qualità chimica e biologica della risorsa idrica in relazione ai carichi antropici; c) agli usi attuali; d) alle caratteristiche delle risorse idriche; e) al quadro di riferimento per i provvedimenti relativi all'utilizzo delle risorse idriche, all'arbitraggio tra gli usi concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi; f) alle parti di bacino idrografico da sottoporre a recupero ambientale; g) alla disciplina del regime delle concessioni e delle autorizzazioni relative all'uso dell'acqua, dettando i parametri per gli atti di assenso ed identificando, anche ai fini della loro eventuale revoca, le concessioni caratterizzate da scarso rapporto tra risorsa idrica consumata e produzione economica, tenendo conto anche delle compatibilità ambientali generali."; c) il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "6. La Giunta regionale, sentite le province, delibera la proposta di piano di tutela e le eventuali misure di salvaguardia, ne dispone la pubblicazione per estratto sul BURL e la pone in libera visione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale, previa istruttoria in ordine a osservazioni, opposizioni, proposte, adotta il piano e lo trasmette all'Autorità di bacino per l'espressione del parere di competenza. La Giunta regionale recepisce il parere dell'Autorità di bacino e trasmette il piano al Consiglio regionale per l'approvazione."; d) dopo il comma 6 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 6 bis: "6 bis. Il Piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) per il quale valgono le disposizioni previste dall'articolo 17 della medesima legge. Fino all'approvazione del piano di tutela, lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature e collettamento/depurazione è il Piano regionale di risanamento delle acque (PRRA) previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e dalle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla l.r. 20 marzo 1980, n. 32 "Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento").". 2. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Artt. 4-7 - OmissisOmissis |
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Art. 8 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. |
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