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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 14/04/2004, n. 8
L. R. Lombardia 14/04/2004, n. 8
Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla L.R. del 20/12/2004, n. 36
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con lo strumento del partenariato: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire continue e positive relazioni tra popoli e culture diverse; |
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Art. 2 - (Linee di intervento)1. La Regione assume la valorizzazione turistica tra gli obiettivi della programmazione, privilegia gli interventi in ambiti territoriali a vocazione e potenzialità turistica e orienta strumenti e azioni di governo verso nuove tipologie di offerta e di prodotto. 2. Il Consiglio regionale definisce i criteri per individuare gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica. La coerenza dei programmi di sviluppo turistico a tali ambiti costituisce priorità nella selezione degli interventi a valere sulla normativa di settore. La Giunta regionale, sentita |
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Art. 3 - (Sistema turistico)1. Si definisce sistema turistico l'insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell'enogastronomia locale. 2. Il sistema turistico è promosso e realizzato dalle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali di categoria, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo, il perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio. Il sistema turistico opera per conseguire le seguenti finalità: |
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Art. 4 - (Politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio)1. La Regione, nel quadro degli obiettivi strategici del programma regionale di sviluppo, orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all'integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 5 e 6. 2. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale determina le linee operative e le priorità di intervento. |
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Art. 5 - (Interventi della Regione per la promozione turistica)1. La Giunta regionale ai fini della promozione turistica esercita le seguenti attività: a) attuazione degli interventi per la promozione dell'offerta e per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia ed all'estero; |
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Art. 6 - (Competenze del Comune)1. Il Comune promuove o partecipa ai sistemi turistici, all'attivazione della struttura di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e concorre alla definizione dei programmi della Provincia. 2. Il Comune organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale e può avvalersi, per lo svolgim |
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Art. 7 - (Competenze della Provincia)1. La Provincia concorre alla definizione delle politiche regionali, attraverso il tavolo istituzionale per le politiche turistiche; definisce proprie politiche di valorizzazione turistica del territorio, istituendo forme e strumenti di consultazione dei Comuni e delle Comunità montane; promuove, coordina e sos |
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Art. 8 - (Strutture di informazione e di accoglienza turistica - IAT)1. Le strutture IAT svolgono le attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi che ne costituiscono i requisiti essenziali: a) informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell'ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della Provincia e dell'intera Regione; b |
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Art. 9 - (Misure di incentivazione e sostegno alle imprese)1. La Regione orienta le misure di sostegno economico al raggiungimento di elevati standard qualitativi, alla realizzazione di sistemi di eccellenza e di nuovi prodotti turistici. 2. Sono estesi alle imprese turistiche, ivi comprese le agenzie di viaggio, nel rispetto della normativa co |
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Art. 10 - (Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)1. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l'obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa. 2. Le CCIAA partecipano ai sis |
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Art. 11 - (Scioglimento delle aziende di promozione turistica)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle aziende di promozione turistica (APT) provinciali della Lombardia, istituite con legge regionale 30 luglio 1986, n. 28 (Riordinamento dell'amministrazione periferica del turismo). 2. Dalla stessa data i presidenti di ciascuna APT assumono la funzione di commissari straordinari, che, entro novanta giorni, redigono un verbale di ricognizione del personale, della consistenza e destinazione d'uso del patrimonio, di tutt |
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Art. 12 - (Abrogazioni, modifiche e disposizioni transitorie)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 28 (Riordinamento dell'amministrazione periferica del turismo); b) la legge regionale 13 marzo 1987, n. 11 (Modifica all'art. 2 (ambiti territoriali turisticamente rilevanti) della L.R. 30 luglio 1986, n. 28 "Riordinamento dell'amministrazione periferica del turismo"); c) il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1987, n. 32 (Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987/89 con modifiche di Leggi Regionali - II Provved |
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Art. 13 - (Norma finanziaria)1. Alle spese previste all'articolo 11, comma 7 si provvede con le risorse stanziate all'UPB 2.3.10.2.2.15 "Internazionalizzazione e promozione del sistema impresa" dello stato di previsione delle spese del bil |
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