L. R. Lombardia 15/04/1975, n. 51 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 15/04/1975, n. 51

Disciplina urbanistica del territorio e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/12/2003, n. 26
- L.R. 15/01/2001, n. 1
- L.R. 23/06/1997, n. 23
- L.R. 14/04/1989, n. 9
- L.R. 14/12/1987, n. 34
- L.R. 19/04/1986, n. 8
- L.R. 07/06/1985, n. 73
- L.R. 14/02/1985, n. 9
- L.R. 12/03/1984, n. 14
- L.R. 30/11/1983, n. 86
- L.R. 27/01/1983, n. 7
- L.R. 19/07/1982, n. 43
- L.R. 05/02/1982, n. 8
- L.R. 07/06/1980, n. 91
- L.R. 18/01/1980, n. 9
- L.R. 02/11/1978, n. 63
- Sent. Corte Cost. 20/03/1978, n. 23
- L.R. 05/12/1977, n. 60
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia urbanistica, cura la migliore utilizzazione del territorio regionale in relazione alla

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Art. 2 - Soggetti di pianificazione

1. I soggetti di pianificazione sono la Regione ed i Comuni.

2. I Comuni sono soggetti di pia

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Art. 3 - Livelli di pianificazione e strumenti urbanistici

1. I livelli di pianificazione e gli strumenti urbanistici per l'organizzazione del territorio e la disciplina urbanistica sono i seguenti:

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TITOLO II - Pianificazione territoriale
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Sezione I - Pianificazione di livello regionale
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Art. 4 - Piano territoriale di coordinamento regionale

1. Il piano territoriale regionale:

a) formula, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, il quadro generale dell'assetto territoriale della Regione, in relazione alla programmazione economica regionale;

b) costituisce il quadro di riferimento territoriale dei programmi di intervento e di spesa della Regione e della loro articolazione comprensoriale;

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Art. 5 - Elementi del piano territoriale regionale

1. Il piano territoriale regionale è costituito:

- da un documento nel quale, in relazione agli obiettivi generali e specifici dello sv

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Art. 6 - Formazione ed approvazione del Piano territoriale regionale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di Piano territoriale regionale e provvede all'invio dello stesso al Governo, alle Province, alle Comunità montane, a

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Art. 7 - Effetti del Piano territoriale regionale

1. Il Piano territoriale regionale è sottoposto a revisione in rapporto alle scelte della programmazione regionale ed alle indicazioni della programmazione nazionale.

2. Ove necessario il piano può essere modificato per singole parti o per singoli settori funzionali.

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Sezione II - Pianificazione di livello comprensoriale
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Art. 8 - Contenuti del Piano territoriale di coordinamento comprensoriale.

1. Il Piano territoriale comprensoriale riguarda l'intero territorio di ciascun comprensorio e costituisce, a tale livello, l'articolazione del piano territoriale regionale ed il quadro di riferimento territoriale del piano socio-economico comprensoriale.

2. Sulla base delle leggi statali e regionali, coordina le previsioni di intervento, nell 'ambito territoriale comprensoriale, con particolare riguardo a quelle relative ai distretti scolastici, alle zone sanitarie, ai bacini di traffico, ai bacini delle acque, ai piani consortili per l'edilizia economico-popolare e per lo sviluppo delle aree produttive e commerciali nonché ai piani agricoli zonali.

3. In particolare il Piano territoriale co

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Art. 9 - Piani urbanistici delle Comunità montane

N2

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Art. 10 - Elementi del Piano territoriale comprensoriale

1. Il Piano territoriale comprensoriale è costituito:

1) da un documento che espliciti gli obiettivi generali e di

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Art. 11 - Proposta di Piano territoriale comprensoriale

1. L'Assemblea comprensoriale adotta la proposta di Piano territoriale comprensoriale entro due anni dalla sua costituzione.

2. La delibera dell'Assemblea, viene pubblicata agli albi dei Comuni e delle Province interessate per 30 giorni consecutivi, con l'indicazione della sede ove chiunque sia interessato può prendere visione degli elaborati della proposta di piano. Di tale pubblicazione deve essere data notizia sulla Gazzetta Uffici

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Art. 12 - Effetti del Piano territoriale comprensoriale

1. Il Piano territoriale comprensoriale è sottoposto a revisione in rapporto alle scelte della programmazione regionale.

2. Il Piano territoriale comprensoriale è vincolante per i Comuni, le Provi

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TITOLO III - Pianificazione comunale
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Art. 13 - Pianificazione comunale

1. La pianificazione comunale:

a) recepisce l

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Art. 14 - Piani regolatori generali e piani regolatori intercomunali

1. Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano regolatore generale.

2. Il Piano regolatore generale organizza l'intero territo

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Art. 15 - Distinzione delle aree all'interno del territorio comunale

1. Le previsioni del piano regolatore generale devono essere articolate distinguendo le zone di cui all'

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Art. 16 - Prescrizioni per il territorio urbanizzato

1. Per le aree di cui all'art. 15 sub a) il Piano regolatore generale deve individuare la perimetrazione del centro storico e di eventuali nuclei urbani di interesse storico, artistico, ambientale, delle zone di completamento, di eventuali zone di ristrutturazione e trasformazione funzionale

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Art. 17 - Centri storici

N4

1. Il piano regolatore generale nell'individuare e perimetrare il centro storico e i nuclei di interesse storico, artistico e ambientale se esistenti tiene conto della cartografia di prima levatura dell'Istituto Geografico Militare Italiano, motivando adeguatamente eventuali ampliamenti o riduzioni in relazione ai mutamenti dello stato dei luoghi intervenuti successivamente.

2. Il piano regolatore generale verifica le condizioni degli insediamenti sotto il profilo igienico-sanitario, lo stato di conservazione edilizia, la coeren

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Art. 18 - Prescrizioni per il territorio non urbanizzato

1. Per le aree di cui all'art. 15 sub b), il piano regolatore generale deve individuare:

a) i beni paesistici e naturali, le caratteristiche idrogeologiche e l'assetto colturale ed agricolo-produttivo del territorio comunale;

b) i fabbisogni abitativi;

c) i fabbisogni di aree necessarie a

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Art. 19 - Computo della capacità insediativa

N5

1. La capacità insediativa residenziale di piano risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali o parzialmente residenziali previste dal piano regolatore generale, stimate secondo i seguenti criteri:

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17349 8727383
Art. 20 - Limitazioni delle previsioni insediative.

1. Sino all'entrata in vigore dei piani territoriali comprensoriali e, in loro assenza, sino al termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i piani regolatori generali non possono prevedere nuovi insediamenti residenziali in misura superiore ai seguenti limiti:

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Art. 21 - Insediamenti produttivi ed artigianali

1. In assenza di piani territoriali comprensoriali vigenti, i piani regolatori generali possono prevedere il completamento di zone industriali ed artig

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Art. 22 - Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale - Piano dei servizi

N7

1. Negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi deve essere assicurata una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti nel presente articolo.

2. Al fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio comunale, il piano regolatore generale contiene, in allegato alla relazione illustrativa, uno specifico elaborato, denominato Piano dei servizi, che documenta lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l'utilizzo di tali servizi e precisa, nel rispetto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, dei piani territoriali regionali o sovracomunali, le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di operatività del piano regolatore generale, dimostrandone l'idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità.

3. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, criteri orientativi per la redazione del Piano dei servizi, sulla base dei seguenti principi:

a) considerazione della funzione ambientale del verde;

b) dimensionamento dei parcheggi e organizzazione degli spazi di sosta come strumento di governo della mobilità;

c) integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalla normativa di settore ed il Piano dei servizi;

d) valorizzazione ed incentivazione delle forme di concorso e coordinamento tra comuni ed enti per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi;

e) valorizzazione ed incentivazione dell'iniziati

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Art. 23 - Densità territoriali medie e densità fondiarie massime

1. N8

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Art. 24 - Misure di salvaguardia

1. Per un termine di cinque anni dalla data della deliberazione consiliare di adozione del progetto di Piano regolatore generale, il Sindaco, sentita l

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Art. 25 - Accessi a strade statali e provinciali

1. I Comuni di norma non possono autorizzare opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per i tratti lungo i quali

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Art. 26 - Zone di rispetto stradale e aeroportuali

1. Le zone di rispetto laterali alle strade, previste nei piani comunali, a protezione della rete viabilistica principale, sono aree normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura.

2. La normativa dei piani urbanistici comunali potrà prevedere che in dette zone, a titolo precario, possa essere autorizzata la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante.

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Art. 27 - Adozione e approvazione del Piano regolatore generale

1. Non è necessaria la ripubblicazione del Piano regolatore generale modificato in accoglimento delle osservazioni presentate a norma dell'

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Art. 28 - Varianti dei piani regolatori generali

1. Le varianti ai piani regolatori generali vigenti od adottati non debbono essere preventivamente autorizzati dalla Regione.

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TITOLO IV - Attuazione della pianificazione territoriale e urbanistica
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Art. 29 - Interventi regionali e loro localizzazione.

1. La Regione ha facoltà di attuare direttamente le previsioni dei piani territoriali regionali, mediante piani esecutivi relativi agli interventi di competenza o di i

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Art. 30 - Piani esecutivi regionali

1. Il Piano esecutivo regionale adottato dalla Giunta regionale, d'intesa con le Commissioni consiliari competenti, integra ed attua, rispetto alla zona cui si riferisce, la previsione del Piano territoriale regionale e prevale sulle previsioni eventualmente difformi dei piani regolato

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17349 8727395
Art. 31 - Attuazione del Piano regolatore generale

1. Il Piano regolatore generale si attua mediante:

1) programmi pluriennali di attuazione di cui agli artt. 32 e seguenti della pres

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Art. 32 - Programmi pluriennali di attuazione del Piano regolatore generale e del programma di fabbricazione

N15

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Art. 33 - Contenuti e finalità dei programmi di attuazione

N21

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Art. 34 - Elementi ed allegati dei programmi pluriennali di attuazione

N22

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Art. 35 - Istruttoria ed approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione.

N16

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Art. 36 - Contenuti dei piani di lottizzazione

N17

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Art. 37 - Licenza edilizia ed oneri di urbanizzazione

N23

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TITOLO V - Misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico
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Art. 38 - Finalità

1. Allo scopo di tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico regionale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge si applicano sul te

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Art. 39 - Sponde dei laghi e dei fiumi

1. Lungo le sponde dei laghi e dei fiumi e canali di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante della presente legge, sono vietate, ogni nuova edificazion

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Art. 40 - Zone a vincolo idrogeologico

1. Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico l'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, è concessa dal Presidente della Giunta regionale.

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Art. 41 - Boschi, cave e torbiere

1. Sino all'entrata in vigore della legislazione regionale in materia:

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Art. 42 - Opere di interesse pubblico

1. Nelle zone individuate dal precedente art. 39 e nelle aree di cui alle lett. a) e b) dell'art. 40 possono essere realizzate:

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Art. 43 - Termini

1. Al fine di meglio definire le aree meritevoli di salvaguardia o di migliorare le condizioni di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e di promuovere l'utilizzazione sociale, i Comuni nei cui territori ricadano le zone di cui al precedente art. 39 e le aree di cui alle lett. a) e b) dell'art. 40, adottano e trasmettono alla Giunta regionale una variante allo strumento urbanistico vigente rel

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17349 8727409
Art. 44 - Efficacia delle licenze edilizie

1. Alle licenze edilizie rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se relative a costruzioni e opere vietate dagli

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Art. 45 - Vigilanza

1. La Regione ed i Comuni curano, in relazione alle proprie competenze, l'applicazione del presente titolo nelle zone del territorio regionale soggette

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Art. 46 - Sanzioni

1. Il contravventore al divieto di:

a) apertura, riattivazione di cava o torbiera di cui al precedente art. 41

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Art. 47 - Procedimenti di irrogazione delle sanzioni

N19

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TITOLO VI - Norme transitorie e finali
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Art. 48 - Programmi di fabbricazione

N20

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Art. 49 - Adeguamento degli strumenti urbanistici generali

1. L'adeguamento della pianificazione comunale alle disposizioni della presente legge è stabilito nei termini seguenti:

a) i Comuni che abbiano strumenti urbanistici vigenti, approvati posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, debbono provvedere a dotarsi di un Piano regolatore generale entro i termini fissati dal Piano comprensoriale. Nelle zone agricole o prive di destinazione funzionale sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti la conduzione agricola, con volumetria riferita alla sola residenza annessa non superiore a 0.03 mc/mq;

b) i Comuni che abbiano strumenti urbanistici adottati

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17349 8727416
Art. 50 - Competenze degli organismi comprensoriali e delle Comunità montane

1. Dopo l'entrata in vigore del Piano territoriale comprensoriale, sono emanati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su delibera conforme del Consiglio direttivo dell'Organismo comprensoriale, territorialmente competente, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, i seguenti provvedimenti:

a) approvazione dei piani regolatori generali e delle varianti degli stessi, nonché delle modifiche dei programmi di fabbricazione;

b) approvazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla

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17349 8727417
Art. 51 - Altre norme applicabili

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano, ove non siano con la stessa incompatibili, le prescrizioni di cui alla legge urbanistica

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Art. 52 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'

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Allegato

 

Laghi

1. Maggiore (per la parte italiana)

2. Varese

3. Monate

4. Comabbio

5. Lugano (per la parte italiana)

6. Como

7. Annone

8. Pusiano

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