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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 15/01/2001, n. 1
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L. R. Lombardia 15/01/2001, n. 1
- L.R. 04/08/2003, n. 14
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TITOLO I -DISCIPLINA DEI MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D'USO DI IMMOBILI
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Art. 1 - (Mutamenti di destinazione d'uso e strumentazione urbanistica)1. In coerenza con il principio di semplificazione delle procedure amministrative nel settore urbanistico, nonché in attuazione dell'articolo 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modificazioni e integrazioni, il Titolo I della presente legge disciplina i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, connessi o non connessi all'esecuzione di opere edilizie. 2. Ferma restando la definizione di destinazione d'uso contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (Dis |
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Art. 2 - (Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie)1. I mutamenti di destinazione d'uso connessi alla realizzazione di opere edilizie sottoposte a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia o a denuncia di inizio attività, sono soggetti, rispettivamente, alla mede |
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Art. 3 - (Sanzioni amministrative)1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dalla concessione o dall'autorizzazione e |
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Art. 4 - (Ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti in zona agricola)1. I requisiti soggettivi per il rilascio di concessione edilizia in zona agricola, previsti dall'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), non si applicano p |
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TITOLO II - NORME PER L'INTERVENTO NEI CENTRI STORICI |
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Art. 5 - (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51)1. L'articolo 17 della l.r. 51/1975 è sostituito dal seguente: “Art. 17 - (Centri storici) 1. Il piano regolatore generale nell'individuare e perimetrare il centro storico e i nuclei di interesse storico, artistico e ambientale, se esistenti, tiene conto della cartografia di prima levatura dell'Istituto Geografico Militare Italiano, motivando adeguatamente eventuali ampliamenti o riduzioni in relazione ai mutamenti dello stato dei luoghi intervenuti successivamente. |
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TITOLO III - NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA E PER LA DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO |
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Art. 6 - (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51)1. L'articolo 19 della l.r. 51/1975 è sostituito dal seguente: “Art. 19 - (Computo della capacità insediativa) 1. La capacità insediativa residenziale di piano risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali o parzialmente residenziali p |
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Art. 7 - (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51)1. L'articolo 22 della l.r. 51/1975 è sostituito dal seguente: “Art. 22 - (Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale - Piano dei servizi) 1. Negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi deve essere assicurata una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti nel presente articolo. 2. Al fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio comunale, il piano regolatore generale contiene, in allegato alla relazione illustrativa, uno specifico elaborato, denominato Piano dei servizi, che documenta lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l'utilizzo di tali servizi e precisa, nel rispetto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, dei piani territoriali regionali o sovracomunali, le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di operatività del piano regolatore generale, dimostrandone l'idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità. 3. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, criteri orientativi per la redazione del Piano dei servizi, sulla base dei seguenti principi: a) considerazione della funzione ambientale del verde; b) dimensionamento dei parcheggi e organizzazione degli spazi di sosta come strumento di governo della mobilità; c) integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalla normativa di settore ed il Piano dei servizi; |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 8 - (Criterio di prevalenza)1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, nonché quelle di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, ed all'articolo 22, comma 6, |
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Art. 9 - (Adeguamento alle norme del Titolo III)1. L'adeguamento dei piani regolatori generali vigenti alla disciplina di cui al Titolo III può avvenire nell'ambito di una revisione generale dei piani regolatori stessi ovvero di una variante parziale avente i contenuti degli articoli 17, 19 e 22 della l.r. 51/1975 come sos |
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Art. 9-bis - (Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51) |
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Art. 10 - (Abrogazioni)1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 |
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Art. 11 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo |
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