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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 33 - Contenuti e finalità dei programmi di attuazione
1. I programmi pluriennali di attuazione sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale e devono, in coerenza con la programmazione generale e le previsioni di bilancio del Comune:
a) individuare la parte delle zone di espansione o di ristrutturazione per le quali, in relazione ai fabbisogni dimostrati per l’arco temporale considerato, si intende avviare la attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali mediante piani particolareggiati o mediante piani di lottizzazione;
b) prevedere gli interventi necessari per garantire e migliorare la tutela e l’utilizzo sociale dei beni paesaggistici ed ambientali e del patrimonio naturale;
c) determinare gli interventi necessari alla dotazione delle opere e delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria relativa ai fabbisogni pregressi ed a quelli conseguenti alla realizzazione delle previsioni di piano, in base ai rapporti e quantità stabiliti dal piano e comunque non inferiori a quelli prescritti dalla presente legge;
d) coordinare i programmi di attuazione dei piani per l’edilizia economica e popolare di cui all’art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 con la generale programmazione urbanistica del Comune;
e) coordinare i piani attuativi di cui al punto a) in relazione alle infrastrutture, opere ed aree di urbanizzazione primaria e secondaria;
f) determinare le spese occorrenti per l’acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie alla attuazione delle previsioni oggetto del programma stesso;
g) determinare la ripartizione degli oneri di urbanizzazione fra il Comune e gli operatori pubblici e privati, anche relativa ai singoli interventi.
2. Le modifiche o integrazioni dei programmi pluriennali di attuazione sono approvate mediante deliberazione del Consiglio comunale.
3. I nuovi programmi pluriennali o i programmi contenenti variazioni devono documentare lo stato di attuazione dei programmi precedenti."
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