Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 05/12/1977, n. 60, così recitava:

"Art. 37 - Licenza edilizia e oneri di urbanizzazione

1. Il rilascio della licenza edilizia di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni è subordinato ad un impegno dei richiedenti a concorrere alla creazione e/o al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle zone in cui è ubicata l’area interessata, nelle misure e secondo le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio comunale."

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