Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 02/11/1978, n. 63, così recitava:

"Art. 35 - Istruttoria ed approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione

1. I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di iniziativa pubblica e di iniziativa privata promossi in attuazione di piani regolatori generali e di programmi di fabbricazione, approvati posteriormente all’entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non sono soggetti rispettivamente all’approvazione od al nulla osta preventivo regionale alle seguenti condizioni:

a) che non si tratti di piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche;

b) che non si tratti di piani particolareggiati avverso i quali siano state presentate opposizioni ai sensi dell’art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e di piani particolareggiati di cui agli artt. 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 contro i quali sia stata presentata opposizione;

c) che non si tratti di piani di lottizzazione i quali contemplino:

1) insediamenti di ogni tipo, di dimensione superiore a 30.000 mq o 30.000 mc.;

2) interventi nei centri storici, ad eccezione dei piani di lottizzazione in esecuzione di piani particolareggiati approvati dalla Regione;

3) insediamenti commerciali di grande distribuzione per i quali sia necessaria l’autorizzazione regionale;

4) insediamenti di carattere terziario-direzionale."

Dalla redazione