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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 12/11/2014, n. 32
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- L.R. 05/07/2016, n. 12
- L.R. 30/12/2015, n. 29
- L.R. 10/04/2015, n. 15
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)1. La presente legge disciplina l’offerta turistica, ricettiva e balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale mediante le seguenti tipologie: a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo III, Capo I; b) strutture ricettive all’aria aperta di cui al Titolo III, Capo II; c) altre strutture ricettive di cui al Titolo IV con esclusione delle mini aree di sosta di cui all’articolo 25; |
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Art. 2 - (Disposizioni attuative)1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale, approva le disposizioni attuative della presente legge, di seguito indicate come disposizioni attuative. 2. Le disposizioni attuative disciplinano: |
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TITOLO II - NORME COMUNI ALLE STRUTTURE RICETTIVE |
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Art. 3 - (Caratteristiche delle strutture ricettive)1. Le strutture ricettive garantiscono: a) la gestione |
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Art. 4 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, si intende: |
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Art. 4-bis - (Codice identificativo turistico regionale (CITR))1. La Regione rilascia ai titolari de |
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TITOLO III - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL’ARIA APERTA |
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CAPO I - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE |
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Art. 5 - (Strutture ricettive alberghiere)1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge, che offrono ospitalità al pubblico in |
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Art. 6 - (Alberghi)1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere. |
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Art. 7 - (Residenze turistico-alberghiere)1. Sono residenze turistico-alberghiere (RTA) le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o postocottura. È consentita la presenza di unità abitative c |
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Art. 8 - (Locande)1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non più di sei e non meno di tre unità abit |
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Art. 9 - (Albergo diffuso)1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici od in ambiti territoriali ad essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico, aventi le caratteristiche di c |
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Art. 9-bis - (Condhotel)1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cant |
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Art. 10 - (Dipendenze)1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente Capo possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa m |
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Art. 10-bis - (Promiscuità per le strutture ricettive alberghiere)1. Nelle strutture ricettive |
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CAPO II - STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA |
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Art. 11 - (Strutture ricettive all’aria aperta)1. Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, delimitate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni, sia in spazi atti ad ospitare cli |
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Art. 12 - (Villaggi turistici)1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dal |
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Art. 13 - (Campeggi)1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventualmente dotati di preingressi in PVC, e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto |
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Art. 14 - (Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all’aria aperta di cui agli articoli 12 e 13, possono consistere in: a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi |
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Art. 15 - (Divieti)1. Nei complessi ricettivi all’aria aperta disciplinati dal presente Capo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, è vietato: |
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TITOLO IV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 16 - (Tipologie)1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate: a) case per ferie; |
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CAPO II - DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE |
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Art. 17 - (Case per ferie)1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestit |
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Art. 18 - (Ostelli)1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono soggiorno e pernottamento, anche in spazi comuni, a clienti per lo più costituiti |
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Art. 19 - (Rifugi alpini ed escursionistici)1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell’anno limitati, con strade c |
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Art. 20 - (Affittacamere)1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei unità abitative costituite da camere ammobiliate ubicate in una o due unità |
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Art. 21 - (Bed & breakfast)1. Sono “bed & breakfast” le strutture ricettive in cui è fornito l’alloggio e il servizio di prima colazione in un’unità immobiliare di civile abitazione da pa |
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Art. 22 - (Case e appartamenti per vacanze)1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate |
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Art. 23 - (Mini aree di sosta)1. Gli enti locali possono allestire mini aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campegg |
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Art. 24 - (Aree di sosta)1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall’articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della s |
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Art. 24-bis - (Promiscuità per le strutture ricettive extralberghiere)1. N |
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TITOLO V - MARINA RESORT |
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Art. 26 - (Marina resort)1. Sono “marina resort” le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie |
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TITOLO VI - ALTRE TIPOLOGIE DI ALLOGGIO TURISTICO |
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Art. 27 - (Appartamenti ammobiliati ad uso turistico)1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione a turisti, con contratti di locazione breve aventi durata non superiore a trenta giorni: |
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TITOLO VII - STRUTTURE BALNEARI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 28 - (Tipologie)1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate: |
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CAPO II - DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE |
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Art. 29 - (Stabilimenti balneari)1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività |
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Art. 30 - (Spiagge libere attrezzate)1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire |
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Art. 31 - (Spiagge libere)1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la b |
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Art. 32 - (Spiagge asservite a strutture ricettive)1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all’utilizzo esclus |
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Art. 33 - (Norme comuni alle strutture balneari)1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali |
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TITOLO VIII - NORME COMUNI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 34 - (Complessi turistico ricettivi)1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, bed & breakfast, no |
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Art. 35 - (Denominazione)1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate, per la medesima tipologia di esercizio ricettivo o balneare, uguali denomina |
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Art. 36 - (Denominazioni aggiuntive e ospitalità diffusa)1. Le disposizioni attuative possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari s |
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Art. 37 - (Segno distintivo e insegna)1. Le strutture ricettive espongono un segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione ad esse attribuito, n |
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Art. 38 - (Periodi di apertura)1. Le strutture ricettive, con esclusione dei bed & breakfast e degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale, sono considerate: |
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Art. 40 - (Stipula polizza assicurativa)1. I titolari delle strutture ricettive e balneari disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa |
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Art. 41 - (Uso occasionale di strutture a fini ricettivi)1. L'uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, non ricomprese tra le strutture ricettive di cui alla presente |
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Art. 42 - (Strutture ubicate nel territorio di più comuni)1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive e balneari che insistono sul territorio di più comuni si considerano appartene |
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Art. 43 - (Contratti)1. I contratti di multiproprietà, i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, i contratti di rivendita e di scam |
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Art. 44 - (Conversione di tipologie)1. Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 6 e 7, gravati da vincoli di destinazione d’uso a seguito di erogazione di contributi regionali, |
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Art. 45 - (Modalità di calcolo)1. I risultati di calcolo relativi alle percentuali previste nella presente legge si devono intendere arrotondati all’unità più vi |
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Art. 45-bis - (Pubblicazione dei dati)1. La Regione, per l’attuazione della presente legge, può pubblicare, |
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CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE |
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Art. 46 - (Classificazione delle strutture ricettive)1. Le strutture ricettive di cui al Titolo III sono classificate dalla Regione attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro d |
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Art. 47 - (Attribuzione della classificazione e sua validità)1. L’attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive. 2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l’attribuzione |
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Art. 48 - (Classificazione provvisoria)1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo III o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifi |
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Art. 49 - (Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione)1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall’articolo 50, la Regione prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive entro un termine non superiore a centottanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura. |
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Art. 50 - (Qualità delle strutture ricettive)1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le relative attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi, gli impia |
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Art. 51 - (Elenco caratteristiche qualitative)1. La Giunta regionale approva l’elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive, quale strumento operativo di va |
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Art. 52 - (Valorizzazione dell’offerta turistica)1. Al fine di pervenire alla valorizzazione dell’offerta ricettiva e balneare, anche con particolare riguardo alla sostenibilità am |
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Art. 52-bis - (Comitati tecnici) |
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CAPO III - PROCEDURE AMMINISTRATIVE |
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Art. 53 - (Esercizio dell’attività)1. Per l’esercizio delle attività ricettive e balneari di cui alla presente legge, con l’esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 27, si applica l’istituto della SCIA ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura. 2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali |
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Art. 53-bis - (Codice identificativo turistico regionale degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (CITRA))1. La Regione rilascia ai locatori degli |
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Art. 54 - (Sospensione temporanea volontaria)1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l’attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno sette giorni, al Comune e alla Regione indicandone i motivi e la durata. |
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Art. 55 - (Sospensione dell’attività)1. Il Comune adotta i provvedimenti di sospensione dell’attività di una struttura di cui alla presente legge: |
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Art. 57 - (Prezzi delle strutture)1. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative, del servizio riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, dell’ uso dei servizi comuni, dell’uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell’IVA e delle imposte con l’esclusione dell’imposta di soggiorno di cui al |
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Art. 57-bis - (Comunicazione dei dati turistici) |
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CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 58-bis - (Sanzioni in materia di abusivismo) |
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Art. 59 - (Sanzioni comuni alle strutture ricettive)1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge che: a) dichiara, al fine dell’attribuzione della classificazione, elementi non veritieri; |
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Art. 60 - (Sanzioni relative al Titolo III: strutture alberghiere e all’aria aperta)1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo III e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA. N46 2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive che ecceda i limiti della capacità ricettiva a |
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Art. 61 - (Sanzioni relative al Titolo IV: altre strutture ricettive)1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo IV e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA. N47 |
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Art. 62 - (Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico)1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi affitta appartamenti am |
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Art. 63 - (Sanzioni relative all’uso occasionale di strutture ai fini ricettivi)1. Chiunque svolga le attività di cui all’articolo 41 in assenza del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa p |
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Art. 64 - (Sanzioni relative alle strutture balneari)1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 chi gestisce uno stabilim |
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Art. 65 - (Sanzioni relative ai marina resort)1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi gestisce un marina r |
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Art. 66 - (Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi)1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura ricettiva o balneare che applica prezzi difformi da quelli indicati nella tabel |
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Art. 66-bis - (Sanzioni relative alle comunicazioni dei movimenti turistici) |
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Art. 66-ter - (Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale) |
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CAPO V - NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 68 - (Norme speciali per le strutture ricettive all’aria aperta)1. Le strutture ricettive all’aria aperta classificate parco per vacanza all’entrata in vigore della presente legge, possono mantenere tale classificazione, con le modalità disposte dalle specifiche disposizioni attuative, in alternativa, i titolari possono chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze, di cui al comma 1, campeggio o villaggio turistico esistenti alla data del 23 febbraio 2008 occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l’obbligo da parte del cliente di rimozione degli |
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Art. 69 - (Norme transitorie comuni)1. Per quanto non disposto dalla presente legge, sino all’entrata in vigore delle sue disposizioni attuative continuano a trovare applicazione i regolamenti di attuazione della l.r. 2/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 2 |
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Art. 69-bis - (Norma transitoria in materia di comunicazioni dei movimenti turistici) |
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Art. 70 - (Norme speciali per le residenze turistiche alberghiere)1. Per le residenze turistiche alberghiere realizzate a far data dal 23 febbraio 2008 permangono i vincoli riportati nel titolo ediliz |
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Art. 71 - (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))1. Il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguent |
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Art. 72 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: - legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari); - l’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008); - l’articolo 29 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); - l’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale); - il Capo IV del Titolo III della legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno); - gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge region |
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