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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 28/04/2008, n. 10
L.R. Liguria 28/04/2008, n. 10
L.R. Liguria 28/04/2008, n. 10
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2014, n. 41
- L.R. 12/11/2014, n. 32
- L.R. 09/08/2012, n. 29
- L.R. 07/02/2012, n. 2
- L.R. 27/12/2011, n. 38
- L.R. 12/04/2011, n. 10
- L.R. 28/12/2009, n. 63
- L.R. 07/10/2009, n. 40
- L.R. 01/07/2008, n. 20
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Art. 1 - Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - (Differimento di applicazione di norme) |
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Art. 16 - (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale)) |
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Art. 17 - Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale))1. All'articolo 4, comma 1, della l.r. 20/2004 le parole "dod |
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Art. 21 - Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)) |
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Art. 27 - Art. 30 - Omissis
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Art. 31. - (Disposizioni in materia di definanziamento)1. - 10. 10-bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d'asta sono destinate a coadiuvare gli enti locali territoriali, anche in relazione agli oneri di progettazione, nella realizzazione degli interventi di competenza |
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Art. 32 - Art. 33 - Omissis |
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Art. 34 |
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Art. 35 - Art. 39 - Omissis
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Art. 40. - (Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))1. All'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 42/2006 dopo la let |
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Art. 41. - (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))1. Negli articoli 3, 5, 8, 17 e 20 della L.R. n. 28/1994 le parole "Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite dalle parole "revisore dei conti". 2. La rubrica del Titolo III della L.R. n. 28/1994 è sostituita dalla seguente: "Revisore dei conti". 3. Gli articoli 11, 12, 13 e 15 della L.R. n. 28/1994 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 11 - Composizione. 1. Per ciascun ente strumentale è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal f |
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Art. 42 - Omissis
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Art. 43 - (Modifica all'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e successive modificazioni)1. Il comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 18/1999 e sue |
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Art. 44 - (Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale)1. Nelle more della operatività dei distretti idrografici, di cui al Titolo II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in conformità all'articolo |
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Art. 45 - (Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))1. Al comma 15 dell'articolo 97 della l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola "Provincia" è aggiunto il seguente alinea: "L'efficacia delle modifiche od inte |
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Art. 46 - (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica) |
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Art. 48 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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