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Deliberaz. G.R. Liguria 21/07/2020, n. 632

Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive di tipo condhotel di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dir. Gen.R. 26/09/2022, n. 5884
- Deliberaz. G.R. 05/08/2022, n. 782
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n 164 ed in particolare l’articolo 31, comma 1, che testualmente recita: “Al fine di diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel;

ATTESO CHE per condhotel si intendono, così come previsto dal sopracitato articolo 31 del d.l. 133/2014, “gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di es

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Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive di tipo condhotel di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)”

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 “Misure urgenti per l’apertura di cantieri, per la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164” nonché in recepimento di quanto disposto con il D.P.C.M 22 gennaio 2018 n. 13 “Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, al fine di diversificare e rafforzare l’offerta turistica, nonché di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione delle strutture ricettive di tipo “albergo” esistenti è stata introdotta nell’articolo 5, comma 2, lett. d bis), della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche”, la tipologia ricettiva alberghiera definita condhotel.

2. Le presenti disposizioni attuative disciplinano le modalità per l’avvio e l’esercizio dell’attività dei condhotel nel territorio regionale.

 

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni attuative si applicano agli “alberghi esistenti”, intendendosi a tal fine gli immobili esistenti gravati da vincolo ad albergo ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici”. Non rileva se nei predetti immobili l’attività ricettiva alberghiera è avviata, sospesa o cessata.

 

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni attuative si intende per:

a) condhotel: una struttura ricettiva alberghiera che abbia le caratteristiche nonché garantisca le condizioni di esercizio di cui all’articolo 4;

b) gestione unitaria di una struttura ricettiva alberghiera: la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi complementari. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di pernottamento sia affidata a terzi ferma restando la responsabilità del gestore unico di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione attribuito alla struttura ricettiva alberghiera, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti;

c) gestore unico: il soggetto responsabile della gestione unitaria dell'esercizio alberghiero;

d) fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare: attività concernente la fornitura anche alle unità abitative di tipo residenziale dei servizi alberghieri e aggiuntivi normalmente assicurati dal gestore unico della struttura ricettiva alle camere destinate alla ricettività conformemente a quanto stabilito dagli accordi tra le parti di cui al Titolo II;

e) unità abitative ad uso residenziale: unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, inserite nel contesto del condhotel, soggette al limite di superficie complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

 

Art. 4 - Specificazione tipologica di condhotel e condizioni di esercizio

1. Sono condhotel gli alberghi esistenti di cui al comma 1 dell’articolo 2, che in seguito ad intervento di riqualificazione si configurino come strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da uno o più edifici ubicati nello stesso comune o da parti di essi, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere e suite destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abita

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