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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 27/12/2018, n. 29
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/02/2024, n. 1
- L.R. 27/07/2020, n. 21
- Sent. Corte Cost. 30/07/2020, n. 178
- L.R. 23/04/2020, n. 8
- L.R. 27/12/2019, n. 31
- L.R. 24/12/2019, n. 28
- L.R. 05/08/2019, n. 17
- L.R. 18/06/2019, n. 13
- L.R. 19/04/2019, n. 4
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Articolo 1 - Articolo 2 Omissis
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Articolo 3 - (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “risorse finanziarie” sono inserite le seguenti: “e l’individuazione di specifiche misure di sostegno”. 2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “Forze dell’ordine” sono inserite le seguenti: “e alla Polizia locale”. |
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Articolo 4 - (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)))1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 13/2017, le parol |
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Articolo 5 - (Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))1. Dopo il comma 15-ter dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: |
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Articolo 6 - Omissis
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Articolo 7 - (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 40/2009 e success |
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Articolo 8 - (Modifica alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))1. Dopo il comma 2 dell’articolo 72-quinquies della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: “2-bis. L |
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Articolo 9 - Omissis
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Articolo 10 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))1. Le lettere b-quater) e b-quinquies) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate. |
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Articolo 11 - (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))1. Il punto 2 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni |
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Articolo 12 - (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))1. Dopo il secondo periodo della lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2009 |
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Articolo 13 - (Modifica alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 36/199 |
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Articolo 14 - (Modifica alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi))1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 24/1987 e su |
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Articolo 14-bis - (Valorizzazione dell’Isola Palmaria)1. Per l'esercizio 2020 al fine di condurre a termine le attività tecnico-progettuali necessarie per l’adeguamento degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché |
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Articolo 15 - (Modifica alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 17-bis - (Obbligo di comunica |
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Articolo 16 - (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018))1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 29/2017 e su |
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Articolo 17 - (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))1. Al comma 3 dell’articolo 6-bis della l.r. 29/1983 e |
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Articolo 18 - (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: |
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Articolo 19 - (Fondo rotativo “Progettualità Liguria” per piccoli comuni ed enti parco) |
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Articolo 20 - Omissis
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Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche)) |
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Articolo 22 - Articolo 27 Omissis
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Articolo 28 - (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)))1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 16-bis (Criteri di utilizzo delle somme trasferite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le attività delegate al Comitato regionale per le comunicazioni) 1. Nell’ambito dei principi fissati dall’articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente al coordinamento della finanza pubblica, al fine di contemperare le reciproche esigenze di indipendenza e autonomia e, quindi, il corretto funzionamento del Co.Re.Com. nell’ambito della complessiva gestione dell’autonomia del Consiglio regionale, le somme ricevute quale contributo dall’Autorità e iscritte nel bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria non sono comprese tra quelle considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa imposti dalla normativa statale, a condizione che, nelle spese con esse sostenute, vi sia totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale. Nel permanere delle funzioni delegate e dei relativi finanziamenti, vi è totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale quando la singola spesa impegnata trova intera e completa copertura in uno specifico stanziamento del bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria formatosi, in sede previsionale, con risorse trasferite unicamente dall’Autorità. 2. Al fine di correttamente bilanciare e regolare lo svolgimento dei rapporti convenzionali |
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Articolo 29 - Articolo 32 Omissis
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Articolo 33 - (Prosecuzione interventi straordinari attivati a seguito del crollo del viadotto Polcevera relativi all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale)1. Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti statali in attuazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Ge |
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Articolo 34 - (Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva))1. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 12/2012 e suc |
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Articolo 35 - (Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))1. N17 [Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “1. È vietata l’immissione di specie ittiche non autoctone.”.] 2 |
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Articolo 36 - (Modifica alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))[ |
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Articolo 37 - Omissis
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Articolo 38 - (Alloggi per studenti provenienti da fuori sede)1. Al fine di incidere positivamente sulla struttura demografica della città di Genova favorendo l’inserimento di popolazione di età giovanile, formare forza lavorativa qualificata per le imprese del territorio, nonché riqualificare quartieri disagiati, le disposizioni del presente articolo incentivano il trasferimento nella città di Genova di studenti universitari provenienti da fuori regione ovvero residenti nelle province di La Spezia e Imperia attraverso l’assegnazione di |
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Articolo 39 - (Misure a favore delle attività sul demanio marittimo e fluviale colpite dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018) |
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Articolo 40 - (Modifica alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 30/2008 e success |
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Articolo 41 - Omissis
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Articolo 42 - (Attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di Centri per l’impiego)1. Le attività gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni dei Centri per l’impiego, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h-bis), della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione della Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)) e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuite alla Regione a decorrere dal 1° aprile 2019. 2. Dalla data del 1° aprile 2019, è trasferito alla Regione Liguria il personale di ALFA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l’impiego alla data di entrata in vigore della presente legge. N3 2-bis. Dalla data del 1° maggio 2019 la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l’impiego alla data del 30 aprile 2019. N4 3. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni e delle attività in materia di servizi per il lavoro è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della ricognizione effettuata da ALFA entro il 15 febbraio 2019. 4. La lettera h-bis) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa. 5. La Regione provvede con apposita legge regionale |
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Articolo 43 - Omissis
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Articolo 44 - (Modifica alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 24 (Istituzione dell’Albo regionale dei comuni aderenti al “Baratto Amministrativo”))1. L’articolo 7 della l.r. 24/2018, è sostituito dal seguente: “Articolo 7 - (Norma finanziaria) |
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Articolo 45 - Omissis
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Articolo 46 - (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”. 2. Al comma 1 dell’articolo 7-bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”. |
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Articolo 47 - Omissis
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Articolo 48 - (Abrogazione di norme)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme: |
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Articolo 49 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2019, fatta eccezione per gli articoli 32 e 44, che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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