Articolo abrogato dall’art. 1, comma 3, della L.R. 19/04/2019, n. 4, così recitava:

“Articolo 39 - (Misure a favore delle attività sul demanio marittimo e fluviale colpite dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018)

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività colpite dalle mareggiate del 29 e 30 ottobre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, le concessioni demaniali marittime e fluviali vigenti alla data dell’evento calamitoso possono essere prorogate per un numero di anni corrispondente all’estensione del piano di ammortamento del finanziamento acceso per far fronte alle spese sostenute per la riparazione del danno subito, fino a un massimo di anni quindici.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definiti i requisiti per il rilascio della proroga, la graduazione degli anni di proroga in rapporto al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché la documentazione necessaria a comprovare il diritto del concessionario.

3. La durata della proroga è fissata dall’Amministrazione che ha rilasciato la concessione sulla base della deliberazione di cui al comma 2.”

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