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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 10/04/1979, n. 12
L.R. Liguria 10/04/1979, n. 12
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[Premessa] |
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Articolo 1La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della regione è disciplinata dalle norme del |
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Articolo 21. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave e torbiere è assicurato dalla Regione mediante l'approvazione di uno specifico piano regionale territoriale delle attività di cava. Tale piano è elaborato sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, nonché sulla base del piano territoriale di coordinamento paesistico. Esso individua, con riferimento a tutto o a parte del territorio regionale, le zone nelle quali può essere consentita attività di coltivazione di cave e torbiere. |
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Articolo 2 bis"1. Il progetto del piano regionale territoriale delle attività di cava è adottato, sentiti il Comitato tecnico urbanistico, di cui alla L.R. 24 maggio 1972 n. 8, e la Commissione tecnico scientifica per l'ambiente naturale, di cui alla L.R. 18 marzo 1985, n. 12, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato. 2. Della avvenuta adozione è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale o nazionale. |
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Articolo 3La coltivazione di cave e torbiere è subordinata ad autorizzazione preventiva della Regione. «2. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente le fasi del ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava o della torbiera, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, agli interventi volti a contenere l'impatto ambientale, alle discariche dei prodotti di risulta, agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, |
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Articolo 4La Regione nel rilasciare l'autorizzazione deve tener conto: |
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Articolo 5La domanda di autorizzazione deve contenere: a) le generalità ed il domicilio dell'imprenditore e in caso di società la ragione sociale nonché l'indicazione della sede e del rappresentante legale; b) il titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità del giacimento; |
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Articolo 6"1. L'autorizzazione all'esercizio di nuova attività di cava o torbiera è rilasciata da |
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«Articolo 6 bis.1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare al Comune o ai Comuni interessati per territorio un contributo commisurato a tipo e alla quantità del materiale estratto in ciascun anno solare, applicando i seguenti parametri: a) materiali da taglio e da rivestimento: lire 450 a tonnellata; b) materi |
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Articolo 7"1. Fino all'approvazione del piano regionale territoriale delle attività di cava, l'ampliamento o comunque la modifica del complesso estrattivo già oggetto di autorizzazione regionale è ammess |
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Articolo 8Il Comitato tecnico urbanistico quando esamina strumenti urbanistici che comprendono zone suscettibil |
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Articolo 9"1. Le opere edilizie ricomprese nel ciclo produttivo, le strade di accesso, escluse le piste di servizio, comunque connesse all'attività es |
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Articolo 10"1. L'autorizzazione regionale contiene tra l'altro: a) la verifica dei titoli di disponibilità dei fondi interessati all'attività estrattiva; b) le prescrizioni ed i vincoli ai quali l'attività estrattiva è sottoposta, in applicazione dei principi di cui all'articolo 4, con |
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Articolo 11Per le attività in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le quali sia stata presentata denuncia al Comune ed al Distretto Minerario ai sensi dell'articolo 28 del dPR 9 aprile 1959 n. 128 l'esercente &egr |
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Articolo 12Coloro che proseguono l'attività estrattiva successivamente alla entrata in vigore della prese |
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Articolo 13L'autorizzazione rilasciata a norma della presente legge sostituisce ogni altro provvedimento regiona |
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Articolo 14La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita pena la decadenza della ste |
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Articolo 15"1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui sia stata riscontrata una inadempienza alle prescrizioni dai vincoli stabiliti nel provvedimento autorizzativo di portata |
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Articolo 16Nei casi di decadenza previsti dalla presente legge qualora il titolare dell'autorizzazione sia il pr |
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Articolo 17Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l'esercizio di cave e torbiere delle quali la Giunta regionale riconosca la coltivabilità ed utilità pubblica di sfruttamento il Presidente della Giunta regionale fissa al proprietario del fondo un ter |
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Articolo 18Nelle ipotesi di cui all'articolo 16 ed al terzo comma dell'articolo 17 qualora l'esercente non sia i |
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Articolo 19Il rilascio e l'esercizio di concessioni delle cave e torbiere facenti parte del patrimonio indisponi |
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Articolo 20Il titolare della concessione ottenuta a norma del precedente articolo è tenuto a corrisponder |
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Articolo 21La Regione al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave e torbiere contigue |
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Articolo 22Nel decreto costitutivo dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi i termini di inizio e compimento delle stesse le condizioni imposte ai consorziati. |
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Articolo 23La cessazione anticipata o la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a |
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Articolo 24Gli esercenti di cave e torbiere sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici dei materi |
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"Art. 24 bis1. Ai fini di una miglior stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia, la Regione può autorizzare il riempimento dei vuoti mediante l'utilizzo di componenti limosi derivanti dalle lavorazioni, anche secondarie, di materiali ardesiaci, unitamente al prodotto di risulta delle escavazioni. 2. Nei casi in cui, per ragion |
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Articolo 25"1. L'esercizio di attività di cava e torbiera in mancanza di autorizzazione della Regione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 6.000.000 a lire 18.000.000, fermo restando l'onere del ripristino dei luoghi interessati. |
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Articolo 26I dipendenti regionali appositamente incaricati esercitano la vigilanza sull'osservanza delle prescri |
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Articolo 27Delle violazioni alle disposizioni della presente legge che comportano sanzioni amministrative è redatto apposito verbale da contestarsi immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione il verbale deve essere notificato all'interessato entro sessanta giorni dall'accertamento |
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Articolo 28"1. La vigilanza in materia di cave e torbiere è esercitata da dipendenti regionali incaricati con decreto del Presidente della Giunta regionale, |
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Articolo 29Le concessioni di cave e torbiere in atto all'entrata in vigore della presente legge sono confermate |
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Articolo 30La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Boll |
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