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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 18/04/1994, n. 382
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; |
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Titolo I - Generalità |
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Capo I - Oggetto e definizioni |
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Art. 1. - Oggetto del regolamento1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di conc |
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Titolo II - Permessi di ricerca |
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Capo I - Conferimento di permessi di ricerca |
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Art. 3. - Presupposti1. Il permesso di ricerca può essere accordato a chi abbia le capacità tecniche ed econ |
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Art. 4. - Domanda1. La domanda di conferimento di permesso di ricerca é presentata al distretto Minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero. |
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Art. 6. - Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale1. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente |
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Art. 7. - Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale1. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provved |
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Art. 8. - Termini dei procedimenti1. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale si conclude entro il termine massimo d |
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Capo II - Procedimenti connessi al conferimento di permessi di ricerca |
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Art. 9. - Proroga; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento; decadenza; rinuncia1. La domanda di proroga del permesso di ricerca; la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area del permesso; la domanda di trasferimento del permesso, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. |
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Titolo III - Concessione di coltivazione |
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Capo I - Conferimento di concessioni di coltivazione |
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Art. 10. - Presupposti1. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione abbia ric |
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Art. 11. - Domanda1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione deve essere presentata al distretto Minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero e ne cura l'istruttoria. |
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Art. 12. - Istruttoria1. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del reg |
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Art. 13. - Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale1. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente |
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Art. 14. - Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale1. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provved |
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Art. 15. - Termini dei procedimenti1. Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale s |
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Capo II - Procedimenti connessi al conferimento di concessioni di coltivazione |
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Art. 16. - Rinnovo; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; sospensione dei lavori, trasferimento; decadenza; rinuncia1. La domanda di rinnovo della concessione; la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione; la domanda di sospensione di lavori; la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. |
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Art. 17. - Abrogazione di norme1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: gli art |
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Art. 18. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Uf |
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