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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 09/08/2021, n. 13
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L. R. Liguria 09/08/2021, n. 13
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/04/2023, n. 8
- L.R. 28/12/2022, n. 16
- L.R. 15/07/2022, n. 7
- L.R. 29/12/2021, n. 22
- L.R. 28/10/2021, n. 17
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Art. 1 - (Flessibilità contabile del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC))1. Al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata agli interventi la cui attuazione è attribuita alla Regione Liguria dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del |
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Art. 2 - (Sostegno ai settori della cultura e dello spettacolo dal vivo ed interventi per la promozione della Liguria)1. In considerazione delle conseguenze della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di attenuare gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, la Regione Liguria realizza interventi di rilancio del settore culturale e dello spettacolo dal vivo ed iniziative turistiche, di valorizzazione del territorio e di comunicazione per sostenere la ripartenza di tali ambiti strategici della regione. 2. Gli interventi e le iniziative di cui al comma 1 sono finanziati, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, mediante allocazione dell'importo di euro 2.300.000,00 di cui euro 2.000.000,00 del "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19", previsto dall'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020 |
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Art. 3 - (Modifica alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 16-bis - (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo) 1. L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio marittimo situati nell’ambito territoriale della Regione Liguria ed istituita quale tributo proprio dall’articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta alla Regione Liguria dal concessionario. Nelle circoscrizioni di competenza delle autorità di sistema portuale l’imposta è dovuta per le sole concessioni rilasciate a uso turistico ricreativo. 2. La misura dell’imposta è pari a una percentuale della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali ed è così determinata: a) 10 per cento per le concessioni demaniali marittime riguardanti: le strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni, i cantieri navali e la pesca professionale così come definiti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), le occupazioni dell’ente pubblico con esclusione di quelle a uso turistico ricreativo, le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e le concessioni di cui all’articolo 39, secondo comma, del Codice della Navigazione e di cui all’articolo 37 del regolamento del Codice della Navigazione, le occupazioni di aree demaniali marittime rilasciate con licenza di durata minore o uguale a trenta giorni, le concessioni temporanee per o |
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Art. 4 - Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva))1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 28-bis - (Disposizioni transitorie in materia di permessi di ricerca di minerali solidi sulla terraferma) 1. Fino all’emanazione di una normativa organica regionale in materia di ricerca mineraria, ai permessi di ricerca di materiali solidi sulla terraferma appartenenti alla categoria miniere di cui all’articolo 2, primo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. La ricerca di sostanze minerali solide sulla terraferma di cui al comma 1 è consentita solo a chi sia munito di permesso di ricerca rilasciato dalla Regione. 3. La Regione rilascia i permessi di ricerca applicando, per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale), valutando l’effettiva rilevanza dell’interesse pubblico rappresentato dalla presenza di un giacimento, in rapporto all’innovatività delle conoscenze conseguibili con la ricerca programmata, alla tutela degli insediamenti esistenti, alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio e alla tutela delle risorse naturali e del paesaggio, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalle normative in materia ambientale e paesaggistica. 4. L’istanza di rilascio di permesso di ricerca deve contenere: a) i dati identificativi del richiedente; b) i requisiti tecnico professionali in base ai quali il richiedente risulta legittimato alla presentazione della d |
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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))1. Al comma 4-ter dell’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazion |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale)1. Il Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, si conclude anticipatamente a seguito del raggiungimento da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale dell’obiettivo del pareggio dei bilanci verificatosi a chiusura dell’esercizio 2020. 2. Al fine di dare attuazione al Piano di risposta al fabbisogno sanitario post Covid 19 e di sostenere la spesa sanitaria corrente, è istituito un Fondo Integrativo aggiuntivo corrente destinato alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. Il Fondo ammonta ad euro 46.100.000,00 nell’esercizio 2021 e ad euro 35.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - (Misure finalizzate alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova)1. Al fine di garantire la completa copertura finanziaria per la realizzazione della prima fase della nuova diga foranea del porto di Genova, opera di interesse nazionale rientrante tra gli interventi previsti dal Programma Straordinario di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, adottato dal Commissa |
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Art. 13 - (Misure finalizzate alla realizzazione di lavori indifferibili per il Sistema Acquedotto Roja)1. In considerazione della situazione di alta severità idrica del Distretto dell’Appennino Settentrionale, come dichiarata in data 4 luglio 2022 dall’Autorità competente, al fine di garantire la realizzazione di interventi strutturali adeguati e coerenti con il piano d’ambito per assicurare le risorse potabili al territorio ricadente nell’ATO Ovest Imperia, nonché interventi emergenziali finalizzati a preservare l’uso idropotabile dell’acqua, a fronte della situazione di grave crisi idrica, è autorizzata l’assegnazione dell’importo complessivo di euro 5.800.000,00 (cinquemilioniottocentomila/00) a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della R |
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Art. 16 - Art. 17 - Omissis
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Art. 19 - (Norma di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione degli articoli 1, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17 e 18, comma 1, lettera b), della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri fin |
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Art. 20 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. � |
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