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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 02/01/2007, n. 1
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- L.R. 19/11/2014, n. 36
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- L.R. 09/08/2012, n. 31
- L.R. 27/12/2011, n. 38
- L.R. 05/12/2011, n. 34
- L.R. 12/08/2011, n. 23
- L.R. 10/11/2009, n. 53
- L.R. 11/05/2009, n. 16
- L.R. 24/11/2008, n. 42
- L.R. 06/06/2008, n. 14
- L.R. 11/03/2008, n. 3
- L.R. 03/04/2007, n. 14
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge disciplina l'esercizio delle seguenti attività commerciali: a) il |
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Art. 2 - (Finalità)1. Le norme della presente legge perseguono in particolare, le seguenti finalità: a) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi e del miglioramento della qualità del servizio reso ai consumatori; b) promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano; |
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Art. 3 - (Programmazione regionale)1. La Regione, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (di seguito denominate Camere di commercio liguri), delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, definisce gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali: a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa; b) la vendita de |
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CAPO II - FUNZIONI AMMMINISTRATIVE E ORGANISMI ASSOCIATIVI |
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SEZIONE I - COMPETENZE |
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Art. 4 - (Competenze dei Comuni)1. Nelle materie oggetto della presente legge sono di competenza dei Comuni tutte le funzioni amministrative e sanzionatorie non esp |
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Art. 4-bis - (Sportello unico del Comune) |
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Art. 5 - (Piano commerciale comunale)1. Il piano commerciale comunale è uno strumento settoriale di programmazione territoriale di cui i Comuni possono dotarsi, secondo |
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Art. 6 - (Competenze delle Camere di Commercio liguri)1. Al fine di realizzare le attività previste dall'Osservatorio regionale del |
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Art. 7 - (Modulistica) |
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Art. 8 - (Potere sostitutivo)1. Ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di |
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SEZIONE II - ORGANISMI ASSOCIATIVI |
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Art. 9 - (Centri di assistenza tecnica)1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri e loro organismi o società di cui esse detengono la maggioranza di quote o azioni, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. N153 2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 5 e non devono perseguire scopo di lucro. 3. |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI |
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CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 10 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività commerciali di cui all'articolo 1. 2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 (norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 (norme di riordino del settore farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 (organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003 n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958 n. 1074 (approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957 n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificato dal d.P.R. 385/2003“. Tali rivendite possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), che, limitatamente all’applicazione della presente disposizio |
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CAPO II - MERCEOLOGIE E REQUISITI |
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Art. 11 - (Settori merceologici)1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. 2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 (norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971 n. 426, |
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Art. 12 - (Requisiti di onorabilità per l’accesso e l’esercizio delle attività)1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei d |
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Art. 13 - (Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali)1. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; |
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CAPO III - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA |
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SEZIONE I - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI |
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Art. 14 - (Definizioni)1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono: a) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; b) per superficie netta di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. La superficie di vendita di una aggregazione di esercizi singoli di un Centro Commerciale o di un Distretto Commerciale Tematico è pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa che lo compongon |
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Art. 14-bis - (Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)1. Qualora per lo svolgimento delle attività |
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Art. 15 - (Classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio)1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono: a) per esercizi di vicinato, gli esercizi singoli con superficie netta di vendita minore o uguale: |
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Art. 16 - (Classificazione merceologica delle strutture di vendita al dettaglio)1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono: a) per esercizi alimentari, gli esercizi al |
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Art. 17 - (Classificazione tipologica delle strutture di vendita al dettaglio)1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono: a) per esercizi singoli, gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa in cui l'attività di commercializzazione delle merci è esercitata da un unico operatore; b) per aggr |
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SEZIONE II - REGIMI AMMINISTRATIVI |
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Art. 18 - (Procedimento per Esercizi di vicinato)1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un eserciz |
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Art. 19 - (Procedimento per Medie Strutture di Vendita)1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una Media Struttura di Vendita sono soggetti ", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 222/2016,"N100 ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. 2. Nella domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione da presentarsi allo Sportello unico “delle attività produttive (SUAP) di cui "alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produtt |
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Art. 19-bis - (Verifica preventiva di ammissibilità per l’autorizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico)1. La Regione, con l’obiettivo della tutela della salute, de |
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Art. 20 - (Procedimento di autorizzazione commerciale per Grandi Strutture di Vendita)1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15 di una Grande Struttura di Vendita sono soggetti, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 222/2016, ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi. N155 2. Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, da presentarsi allo SUAP, il soggetto interessato dichiara: |
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Art. 21 - (Rapporti con le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi)1. Nel caso in cui, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico-edilizi per i quali le disposizioni di cui alla l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA “o Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA)” N132, questa è presentata allo SUAP dall’interessato unitamente alla domanda |
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Art. 22 - (Procedimento per i Centri Commerciali)1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale di cui all'articolo 17 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 18, 19, 20, |
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Art. 23 - (Procedimento per le Aggregazioni di esercizi singoli e per i Distretti Commerciali Tematici e per i Parchi Commerciali)1. Il procedimento amministrativo per le Aggregazioni di esercizi singoli e per i Distretti Commerciali Tematici e per i Parchi Comm |
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Art. 23-bis - (Modifica della tipologia delle Strutture di Vendita) |
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Art. 24 - (Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici) |
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Art. 25 - (Criteri programmatori)1. L'attivazione degli esercizi di vendita di cui agli articoli precedenti è subordinata al rispetto degli indirizzi e criteri di p |
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Art. 26 - (Disposizioni particolari)1. La Regione, nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita in base alle caratteristiche socio-economiche anche in deroga al criterio della consistenza demografica. 2. Per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree di particolare interesse del proprio territorio, è prevista: a) per i Comuni, le frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati; |
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Art. 26-bis - (Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva)1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento, la concentrazione, la modifica, l’accorpamento della superficie di vendita di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico Medie Strutture di Vendita con superficie netta di vendita compresa tra 1.000 metri quadrati e 1.500 metri quadrati, sono subordinati all’impegno sottoscritto dal proponente in un atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune e della Reg |
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Art. 26-ter - (Qualifica di “Bottega Ligure”)1. La Regione riconosce il valore degli esercizi commerciali cosiddetti “di prossimità” quali luoghi di incontro, di servizio e presidio sociale ed urbano del territorio ligure, imprescindibile per la vivibilità dei centri urbani. 2. Al fine di scongiurare il rischio di chiusura, nonché evitare fenomeni di desertificazione commerciale e sociale, la Regione promuove il marchio “Bottega Ligure” agli esercizi di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), alle botteghe storiche di cu |
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Art. 26-quater - (Intese in materia di attività commerciali)1. In attuazione dell’articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e |
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CAPO IV - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE |
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Art. 27 - (Definizioni)1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono: a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi; |
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Art. 27-bis - (Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività) |
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Art. 27-ter - (Marchio "Ambulanti di Liguria")1. Ai fini della tutela, del rilancio e della promozione del commercio ligure su aree pubbliche, la Regione promuove il marchio "Ambulanti di Liguria". 2. La Giunta regionale, sentite le Camere di Commercio liguri, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri e ANCI Liguria, in rappresentanza dei Comuni liguri, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolge attività di sensibilizzazione |
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Art. 28 - (Esercizio dell'attività)1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato: a) su posteggi dati in concessione; b) in forma itinerante. 2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata alle persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 dal Comune nel cui territorio è ubicato il posteggio, nella fattispec |
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Art. 29 - (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 28 e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune nel cui territor |
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Art. 30 - (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione di posteggi nuovi, vacanti e in nuovi mercati)1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o isolati di cui all'articolo 28, il Comune predispone appositi bandi. 2. Il bando comunale è deliberato, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti |
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Art. 31 - (Concessioni temporanee di posteggio)1. Il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario. |
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Art. 32 - (Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie)1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche. 2. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fie |
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Art. 32-bis - (Hobbisti e creatori delle opere dell’ingegno e artistiche)1. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, gli hobbisti, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera k-quater), e i creatori delle opere dell’ingegno e artistiche, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera k sexies). Tali operatori possono partecipare fino ad un massimo di ventiquattro volte all’anno e possono vendere, barattare, proporre o esporre nella medesima ma |
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Art. 34 - (Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. 2. L'autorizzazione di cui all'articolo 28 all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata alle |
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Art. 34-bis - (Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su navi minori e galleggianti)1. L'esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale è consentito “sulle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) e successive modificazioni e integrazioni”N128. 2. L'esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale “sulle navi minori e gall |
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Art. 35 - (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari) |
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Art. 36 - (Programmazione e regolamento comunali)1. Il Comune approva la programmazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche la quale contiene, in particolare: a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, isolati, sia assegnati che liberi; N168 b) l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali, e ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti nonché l'individuazione dei posteggi isolati, sia assegnati che liberi; N168 |
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Art. 36-bis - (Carta di esercizio e Attestazione annuale)1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti “alla spunta”, è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale di cui al presente articolo. 2. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell’impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell’operatore. |
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Art. 36-ter - (Tavolo di monitoraggio del commercio su aree pubbliche)1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi a favore del commercio ligure su aree pubbliche e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'effici |
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CAPO V - COMMERCIO E MERCATI ALL'INGROSSO |
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SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO |
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Art. 37 - (Definizione del commercio all'ingrosso)1. Ai fini del presente capo, si definisce commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci i |
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Art. 37-bis - (Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività) |
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Art. 38 - (Vendita all'ingrosso)1. Per il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti agricoli e della pesca, deve essere presentata comunicazione o SCIA, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. |
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SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI SUI MERCATI ALL'INGROSSO |
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Art. 39 - (Finalità)1. La presente sezione disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentari e floro-viv |
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Art. 40 - (Definizione dei mercati)1. Il mercato all'ingrosso è un insieme di strutture ed attrezzature con impianti e servizi, gestiti unitariamente per lo svolgimento delle operazioni commerciali, nel quale si ha la libera formazione del prezzo delle merci ed è assicurata l'osservanza delle norme |
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Art. 41 - (Servizi di mercato)1. Nel mercato è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali: |
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Art. 42 - (Istituzione, trasferimento e ampliamento dei mercati)1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso può, attraverso forme di consultazione e di confronto con le categorie interessate, essere assunta: |
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Art. 43 - (Gestione dei mercati)1. I mercati sono gestiti dai soggetti istitutori o coistitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 42, comma 1. Nel caso in cui il soggetto istitutore sia il ComuneN61, la gestione può essere effettuata nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico del |
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Art. 44 - (Compiti del gestore)1. Il gestore provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile ed ai |
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Art. 45 - (Direttore di mercato)1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che provvede al regolare funzionamento delle strutture e dei relativi servizi secondo le |
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Art. 46 - (Commissione di mercato)1. Presso ogni mercato è istituita la Commissione di mercato, nominata dal Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente. 2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o suo delegato ed è composta da: a) un rappresentante del soggetto istitutore; b) un rappresentante del soggetto gestore, ove non coincida con quello istitutore; c) il direttore della Unità Operativa Igiene degli alimenti e della nutrizione della A.S.L. competente per territorio o suo delegato, ovvero, nei mercati florovivaistici, il dirigente della Struttura regionale per il controllo fitopatologico o suo delegato; |
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Art. 47 - (Compiti della Commissione di mercato)1. La Commissione svolge funzioni consultive e di proposta al gestore: a) sul regolamento di mercato; |
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Art. 48 - (Regolamento di mercato)1. La Giunta Regionale approva uno o più regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso. 2. I regolamenti di mercato sono approvati dai soggetti gestori entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento-tipo corrispondente alla tipologia del mercato. 3. Nel regolamento-tipo sono previste norme relative: a) ai criteri e alle modalità per la concessione dei posteggi; |
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Art. 49 - (Vigilanza)1. Nei casi di gravi irregolarità o inefficienza nella gestione del mercato, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commiss |
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CAPO VI - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE |
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Art. 50 - (Definizioni)1. Ai fini del presente capo si intende: a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; b) per superficie di somministrazione |
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Art. 50-bis - (Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività) |
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Art. 51 - (Ambito di applicazione della legge)1. Il presente capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita all'articolo |
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Art. 51-bis - (Disciplina di associazioni e circoli) |
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Art. 51-ter - (Home restaurant)1. Costituisce attività di home restaurant l’evento |
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Art. 52 - (Tipologia dell'attività)1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, compr |
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Art. 52-bis - (Consumo immediato di prodotti)1. L’esercizio del consumo immediato di prodotti presso gli esercizi di vicinato e le imprese artigiane del settore alimen |
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Art. 53 - (Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione Europea)1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto previsto |
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Art. 54 - (Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. I comuni, nel Piano di cui all’articolo 55, stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degl |
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Art. 56 - (Attività soggette a SCIA) |
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Art. 57 - (Attività non soggette ad autorizzazione comunale) |
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Art. 58 - (Attività non soggette al piano comunale) |
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Art. 59 - (Limitazioni all'esercizio dell'attività) |
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Art. 60 - (Attività temporanee) |
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Art. 61 - (Disposizioni per i distributori automatici) |
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Art. 62 - (Esercizio di attività accessorie) |
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CAPO VII - CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA |
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Art. 63 - (Ambito di applicazione)1. Il presente capo si applica all'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia, anche attraverso connessione telematic |
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Art. 64 - (Funzioni amministrative e piano commerciale dei Comuni)1. Il Comune può adottare i criteri urbanistico-commerciali per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi |
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CAPO VIII - VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA |
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Art. 65 - (Ambito di applicazione e definizioni)1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo e in |
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Art. 66 - (Punti vendita esclusivi)1. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita dell'esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a condizione che l'esercizio in cui è effettuata la vendita abbia una superficie inferiore o uguale a quella di un esercizio di vicinato di cui all'articolo 15 e che la superficie desti |
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Art. 67 - (Punti vendita non esclusivi)1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali, previste all'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni: |
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Art. 68 - (Esercizio dell'attività e apertura di nuovi punti vendita) |
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Art. 70 - (Programmazione regionale e comunale)1. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, la Regione adotta gli indirizzi per la localizzazione dei punti vendita al fine di assicurare un livello ottimale di vendita dei |
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Art. 71 - (Piano comunale) |
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Art. 72 - (Modalità di vendita della stampa) |
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Art. 72-bis - (Sostegno all'innovazione e valorizzazione dei punti vendita esclusivi)1. La Regione Liguria riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica esclusivi di cui all'articolo 66, di seguito denominate edicole, lo svolgimento di un importante ruo |
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Art. 72-ter - (Interventi) |
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Art. 72-quater - (Beneficiari) |
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Art. 72-sexies - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale |
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Art. 73 - (Diffusione gratuita della stampa)1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite dal Comune competente per territorio N107. 2. L'editore o altro soggetto giuridi |
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Art. 74 - (Parità di trattamento) |
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Art. 75 - (Stampa estera)1. La presente legge si applica anche alla stampa estera posta in vendita sul territorio regionale. |
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Art. 76 - (Cessazione dell'attività) |
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CAPO IX - DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI E AUTOSTRADALI |
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SEZIONE I - OBIETTIVI E CONTENUTI |
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Art. 77 - (Programmazione regionale)1. Nella programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione stradali, la Regione provvede alla: a) definizione degli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza co |
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Art. 78 - (Definizioni)1. Al fine dell'applicazione del presente Capo si intende: a) per rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti i prodotti di cui alla lettera b); b) per carburanti per autotrazione, i seguenti tipi di prodotti petroliferi: 1) benzine; 2) gasoli; 3) combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 257/2016 e successive modificazioni e integraz |
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Art. 78-bis - (Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività) |
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SEZIONE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI |
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Art. 79 - (Procedure per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti)1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 222/2016 e dalla programma |
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Art. 80 - (Tipologie nuovi impianti)1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del D.Lgs. n. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3 della presente legge e dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la sussistenza di una delle im |
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Art. 80-bis - (Modalità di erogazione)1. Gli impianti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza serviz |
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Art. 81 - (Modifica degli impianti)1. Costituisce modifica all'impianto: a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) la variazione del numero di colonnine; c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati; |
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Art. 81-bis - (Ristrutturazione totale) |
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Art. 81-ter - (Collaudo degli impianti)1. I nuovi impia |
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Art. 81-quater - (Commissione di collaudo)1. La Commissione di collaudo è composta da: a) un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente; |
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Art. 81-quinquies - (Esercizio provvisorio) |
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SEZIONE III - IMPIANTI, AD USO PRIVATO, LACUALI E MARINI, CONTENITORI MOBILI |
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Art. 82 - (Rete degli impianti con gas di petrolio liquefatto) |
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Art. 83 - (Rete degli impianti di metano) |
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Art. 84 - (Impianto di distribuzione ad uso privato)1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli, che abbiano una funzione strumentale all'attività dell'impresa, di proprietà o in locazione finanziaria di imprese produttive |
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Art. 85 - (Impianti marini)1. Gli impianti marini sono autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali ed in deroga agli indirizzi e criteri stabiliti dal |
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Art. 86 - (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali)1. Per il prelievo di carburanti in recipienti omologati "secondo le vigenti disposizioni di legge"N96 presso gli impianti stradali gli utent |
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Art. 87 - (Collaudo e Commissione collaudo) |
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SEZIONE IV - INCENTIVI |
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Art. 88 - (Contributi per impianti stradali eroganti metano o GPL) |
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SEZIONE V - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI |
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Art. 89 - (Definizioni)1. L'attività di erogazione dei carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali costituisce pubblico servizio. |
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Art. 90 - (Funzioni regionali)1. Le concessioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 92, N20 e le autorizzazioni per le ristrutturazioni di cui all'articolo 96, sono rilasciate dalla Regione sulla base degli indirizzi |
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Art. 91 - (Requisiti per il rilascio della concessione)1. Ai fini del rilascio della concessione il richiedente deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e deve essere inoltre in possesso: a) dei requisiti "di onorabilità |
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Art. 92 - (Nuovi impianti)01. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce. I nuovi impianti devono altresì dotarsi di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 77, comma 2.N97 1. La concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto è rilasciata subordinatamente alla conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie |
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Art. 93 - (Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti)1. La domanda, intesa ad ottenere "l'autorizzazione al"N96 trasferimento della titolarità della concessione dell'impianto, deve essere presentata alla Regione dal concessionario subentrante. 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: |
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Art. 94 - (Rinnovo della concessione degli impianti)1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto deve essere presentata alla Regione sei mesi prima della scadenza "novennale"N117. 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: |
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Art. 95 - (Modifiche degli impianti)1. Costituiscono modifiche dell'impianto i seguenti interventi: a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) la variazione del numero di colonnine; c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; |
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Art. 96 - (Ristrutturazione degli impianti)1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 92 e soggetta a collaudo di cui all'articolo 97.N99 1-bis. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.N97 1-ter. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi, ma nell'arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto d |
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Art. 96-bis - (Chiusura volontaria degli impianti autostradali) |
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Art. 97 - (Collaudo degli impianti)1. Sono sottoposti a collaudo i nuovi impianti, gli impianti per i quali si chiede il rinnovo della concessione, gli impianti ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione "di cui all'articolo 9 |
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Art. 98 - (Commissione di collaudo)1. La Commissione di collaudo è nominata e convocata dalla Regione ed è composta da: a) il dirigente dell'Ufficio della Regione competente per materia, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati; b) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o un suo delegato individuat |
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Art. 99 - (Esercizio provvisorio)1. Per i nuovi impianti, i rinnovi, le modifiche di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) e le ristrutturazioni, in attesa del collaudo e su richiesta dell'interessato, la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio per un period |
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Art. 101 - (Sopralluoghi)1. La Regione in qualsiasi momento può disporre sopralluoghi sugli impianti. |
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Art. 102 - (Orari)1. N118 "Gli" |
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CAPO X - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO |
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Art. 103 - (Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività) |
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Art. 104 - (Spacci interni)1. L' "apertura, il trasferimento e l'ampliamento di"N100 atti |
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Art. 105 - (Distributori automatici)1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di attiv |
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Art. 106 - (Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line)1. L'avvio dell'attività della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line, è soggetta a SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016. |
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Art. 107 - (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)1. L'avvio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016.N99 |
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Art. 108 - (Persone incaricate)1. L'attività di cui all'articolo 107 può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13. 2. L'esercente comunica, entro trenta giorni, l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica si |
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CAPO XI - VENDITE STRAORDINARIE E PROMOZIONALI |
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Art. 109 - (Vendite straordinarie)1. Costituiscono vendite straordinarie: |
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Art. 110 - (Vendite di liquidazione)1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di: a) cessazione dell'attività commerciale; b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; c) trasferimento dell'azienda in altro locale o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; d) trasformazione o rinnovo dei locali. 2. L'esercente dettagliante che intenda effettuare la vendita di liquidazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata postale almeno quindici giorni prima della d |
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Art. 111 - (Vendite di fine stagione o saldi)1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima di quarantacinque |
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Art. 112 - (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)1. L'esercente dettagliante che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su apposito e ben visibile cartello: a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita; b) la data di inizio della vendita e la sua durata; c) la q |
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Art. 113 - (Vendite promozionali)1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli di cui al comma 2. 2. Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi” “per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima |
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CAPO XII - ESPOSIZIONE PREZZI |
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Art. 114 - (Pubblicità dei prezzi)1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 2. In relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno. 3. Nel periodo necessario |
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CAPO XIII - ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI |
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Art. 116 - (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) |
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Art. 116-bis - (Orari di distributori automatici) |
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Art. 117 - (Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica) |
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Art. 118 - (Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)1. I Comuni determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori |
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Art. 119 - (Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti)1. Gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti sono disciplinati nell'ambito della prog |
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Art. 120 - (Pubblicità degli orari)1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto al pubblico l'orari |
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Art. 121 - (Coordinamento dei tempi della città)1. La regolamentazione degli orari delle attività commerciali concorre al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai Ca |
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CAPO XIV - CENTRI INTEGRATI DI VIA |
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Art. 122 - (Sostegno e valorizzazione dei Centri Integrati di Via)1. Al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita nei centri storici e nelle aree urbane e di sostenere lo sviluppo delle attività economiche in esse operanti, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese commerciali, la Regione promuove e favorisce l'aggregazione degli operatori economici e commerciali in Centri Integrati di Via (CIV). |
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CAPO XV - OSSERVATORI REGIONALI |
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Art. 123 - (Osservatorio regionale del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, della stampa quotidiana e periodica e dei centri di telefonia in sede fissa)1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio ligure e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, promuove una attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematic |
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Art. 124 - (Osservatorio regionale e interregionale dei carburanti negli impianti stradali e sistema informativo)1. La Regione effettua un monitoraggio "ai fini delle verifiche relative all'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della L. 124/2017"N100 per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio. |
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CAPO XVI - SOSPENSIONE VOLONTARIA, VARIAZIONI, SUBINGRESSO E CESSAZIONE |
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Art. 126 - (Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande)1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può |
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Art. 127 - (Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche)1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a |
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Art. 128 - (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti) |
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Art. 129 - (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione autostradale dei carburanti) |
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Art. 130 - (Sospensione autoritativa dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti)1. Per motivi di pubblico interesse o per urgen |
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Art. 131 - (Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale)1. Le variazioni del rappresentante legale e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono "soggette a prev |
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Art. 132 - (Subingresso)1. Il tr |
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Art. 133 - (Affidamento di reparto)1. Il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiest |
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Art. 134 - (Disposizioni speciali per il trasferimento di titolarità nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi) |
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Art. 135-bis - (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) |
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Art. 136 - (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti stradale e autostradale) |
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Art. 137 - (Cessazione dell'attività) |
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CAPO XVII - SANZIONI E DECADENZE |
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Art. 138 - (Applicazione delle sanzioni)1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 ( |
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Art. 139 - (Sanzioni amministrative per gli impianti stradali di distribuzione carburante)1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante o di un impianto ad uso privato in assenza dell'autorizzazione o del collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacent |
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Art. 140 - (Sanzioni amministrative per gli impianti autostradali di distribuzione carburante)1. L'installazione o l'esercizio di un impianto autostradale di carburante in assenza della concessione o del collaudo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 12 e 91 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente. |
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Art. 141 - (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per le vendite straordinarie e promozionali, per la vendita della stampa quotidiana e periodica)1. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all'ingrosso, le forme speciali di vendita, le vendite straordinarie e promozionali e l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o alt |
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Art. 142 - (Decadenza e sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) |
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Art. 143 - (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio su aree pubbliche)1. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 o eserciti nelle zone interdette dal Comune, ovvero, nel caso di commercio itinerante, permanga nel posteggio dato in concessione ad altri oltre il tempo necessario alla contrattazione che si formalizza con il pagamento del prezzo della merce offerta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale). 2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qu |
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Art. 144 - (Sanzioni amministrative per la violazione dei Capi XII, XIII, XVI)1. Chiunque violi le disposizioni di cui ai Capi XII, XIII, XVI, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma |
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Art. 144-bis - (Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle intese di cui all’articolo 26-quater e di cui all’articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016)1. Chiunque eserciti attività economiche interdette o senza l’autorizzazione, altro titolo o regime abilitativo previsto nelle intese di cui all’articolo 26 quate |
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Art. 145 - (Decadenza dei titoli abilitativi per le Medie e le Grandi Strutture di Vendita, per la vendita all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per la vendita di stampa quotidiana e periodica) |
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Art. 146 - (Chiusura degli Esercizi di vicinato)1. Il Comune dispone la chiusura di un Esercizio di vicinato: a) qualora vengano meno i requis |
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Art. 147 - (Decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche)1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono: a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13; |
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Art. 148 - (Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti stradali per la distribuzione dei carburanti)1. L'autorizzazione decade: a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13; |
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Art. 149 - (Decadenza della concessione all'installazione e all'esercizio di impianti autostradali per la distribuzione dei carburanti)1. La concessione decade: a) qualora vengano meno i requisiti di |
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CAPO XVIII - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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Art. 150 - (Entrata in vigore)1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore della stessa, salvo quanto previsto dagli artic |
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Art. 151 - (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)1. Fino all’entrata in vigore della nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono fatti salvi i contenuti e gli effetti di cui alle: |
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Art. 152 - (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)1. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante rilasciate da Comuni liguri a so |
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Art. 153 - (Disposizioni transitorie in materia di mercati all'ingrosso)1. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati |
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Art. 154 - (Disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), previa verifica di conformità dell'esercizio alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 52, dandone comunicazione al Comune. |
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Art. 155 - (Disposizioni transitorie in materia di impianti di distribuzione carburante stradali e autostradali)1. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, continuano a trovare applicazione, per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto al |
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Art. 156 - (Disposizioni transitorie in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni contenute nella deliberazione |
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Art. 157 - (Disposizioni transitorie in materia di contributi alle attività commerciali)1. Sono fatti salvi i bandi regionali già approvati e i relativi procedimenti amministrativi, nonché i procedimenti amministrativi |
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Art. 158 - (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci)1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, co |
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Art. 159 - (Applicazione delle disposizioni statali)1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute: |
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Art. 160 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Art. 161 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) prelevamento |
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Art. 162 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra il vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Uffi |
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Allegato A (Articolo 19-bis)1 - Condizioni urbanistico-territoriali per la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita.
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18/12/2024
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