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Deliberaz. C.R. Liguria 17/12/2012, n. 31

Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

Con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. C.R. 18/11/2014, n. 31
- L.R. 23/02/2016, n. 2
- Deliberaz. C.R. 23/02/2016, n. 6

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[Premessa]


IL CONSIGLIO REGIONALE


Visti gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ai sensi dei quali la materia del commercio rientra tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 R (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio, articolata nelle seguenti materie:

a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;

b) il commercio su aree pubbliche;

c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

d) la somministrazione di alimenti e bevande;

e) la distribuzione dei carburanti;

f) le forme speciali di commercio al dettaglio;

g) i centri di telefonia in sede fissa;

e, in particolare:

- l’articolo 3 il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:

- il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;

- la vendita della stampa quotidiana e periodica;

- la somministrazione di alimenti e bevande;

- la distribuzione dei carburanti;

- l’articolo 151, recante le disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, ai sensi del quale fino all’entrata in vigore della nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono fatti salvi i contenuti e gli effetti di cui ai provvedimenti di seguito elencati:

a) deliberazione consiliare 8 maggio 2007, n. 18 (Approvazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni;

b) deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 637 (Disposizioni esplicative della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1));

c) deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 1539 (Disposizioni esplicative della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2

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Nuova programmazione commerciale ed urbanistica nuovi principi di liberalizzazione delle attività commerciali

N1


INDIRIZZI E CRITERI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO


PREMESSA

La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno più nota come Direttiva "Bolkestein" persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio.

Tale direttiva tende, pertanto, a favorire una maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, ad apportare benefici alle imprese e tutelare i diritti del consumatore rimuovendo quegli ostacoli che impediscono ai prestatori di servizi (in particolare piccole e medie imprese) di estendere il loro ambito di attività oltre i confini nazionali sfruttando appieno il mercato unico.

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59R recante: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", entrato in vigore l'8 maggio 2010 che è stato ulteriormente modificato.

Le Regioni, dal canto loro, sono state chiamate a riesaminare tutta la disciplina vigente in materia di attività di servizi e ad effettuare un monitoraggio dei regimi di autorizzazione e dei requisiti previsti per l'esercizio di tali attività.

A tal fine, nella primavera 2009-2010, sono stati censiti tutti i procedimenti da esse disciplinati in materia di accesso alle attività di servizi al fine di effettuare la necessaria valutazione reciproca tra Stati.

La fase successiva è stata quella di valutazione circa la eventuale soppressione o modifica della regolamentazione vigente qualora non conforme alla direttiva, nonché la verifica e giustificazione dei regimi di autorizzazione da mantenere.

Infatti, la Direttiva Servizi, in particolare, consente di mantenere un regime di autorizzazione solo se giustificato da motivi imperativi di interesse generale (riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia quali, ad esempio, ordine pubblico, sicurezza, sanità, tutela consumatori...), non sia discriminatorio nei confronti del prestatore e se l'obiettivo perseguito non potrebbe essere raggiunto con una misura meno restrittiva.

All'esito del monitoraggio dell'ordinamento della Regione Liguria è emersa l'esigenza di procedere ad alcune modifiche all'interno della legislazione relativa al settore del commercio che, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, articoli 117 e seguenti, che hanno ricompreso la materia del commercio tra quelle di competenza legislativa esclusiva regionale in quanto residuale, ha disciplinato tale settore, che annovera tutte le discipline in cui si articola il commercio nella sua più ampia accezione, con il Testo Unico in materia di commercio-l.r. 1/2007R.

La Regione Liguria, nell'ambito dell'esercizio di competenza esclusiva regionale in materia di commercio ai sensi del novellato articolo 117, comma 2, della Costituzione, con propria legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni ha disciplinato tutte le materie che rientrano nel settore del commercio (articolo 1: La presente legge disciplina l'esercizio delle seguenti attività commerciali:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;

b) il commercio su aree pubbliche;

c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

d) la somministrazione di alimenti e bevande;

e) la distribuzione dei carburanti;

f) le forme speciali di commercio al dettaglio;

g) i centri di telefonia in sede fissa.).

Si precisa che tale Testo Unico in materia di commercio aveva già profondamente innovato la disciplina di tutte le attività commerciali, comprensive di 8 tipologie in cui si articola questo importante settore della economia ligure

Tra gli aspetti più rilevanti che, infatti, hanno caratterizzano tale testo unico normativo, vi è quello della semplificazione amministrativa che si raccorda con l'esigenza, questa emersa negli ultimi anni (vedi Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005), di una maggiore attenzione al consumatore e, nel contempo, una riduzione di procedure amministrative inutili o gravose.

Il primo atto di programmazione commerciale ed urbanistica adottata dalla Regione Liguria in attuazione dell'articolo 3 del Testo unico in materia di commercio è stato quello contenente indirizzi e criteri in materia di commercio al dettaglio in sede fissa con la Delib.C.R. 18/2007, cui hanno fatto seguito gli altri atti di programmazione commerciale ed urbanistica relativi alla:

- somministrazione alimenti e bevande con Delib.C.R. 5/2008;

- rete distributiva carburanti stradale e autostradale con Delib.C.R. 27/2009.

Prima della succitata Direttiva Servizi si erano succedute numerose importanti normative statali tutte caratterizzate ed ispirate dal nuovo ma non nuovo "principio di libertà di stabilimento e di libera concorrenza", principio, peraltro, previsto nella Carta Costituzionale italiana che hanno determinato un deciso impatto sulla normativa regionale in materia di commercio quali:


- LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 di CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, n. 223

fa già proprie alcune delle disposizioni della Direttiva Bolkestein e stabilisce che:

Le attività di commercio e somministrazione non possono essere sottoposte ad alcuni requisiti tra cui il rispetto:

- di distanze minime obbligatorie tra attività della stessa tipologia;

- di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

A seguito di tale normativa si è intervenuti sia sulla L.R. 1/2007 sia adottando la programmazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con Delib.C.R. 5/2008, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. 1/2007 (secondo atto di programmazione dopo quello sul commercio al dettaglio in sede fissa Delib.C.R. 18/2007) e specificatamente, una serie di indirizzi e criteri di natura esclusivamente qualitativa e non più quantitativa.

Successivamente è stata emanata la:


- LEGGE 6 AGOSTO 2008 n. 133 di CONVERSIONE DEL D.L 25 GIUGNO 2008 n. 112

ART. 83-BIS (C. 17-22)

LIBERALIZZAZIONE CARBURANTI

A seguito di tale normativa si è intervenuti sia sulla L.R. 1/2007 sia adottando la programmazione in materia di distribuzione carburante stradale ed autostradale (terzo atto di programmazione dopo quello sul commercio al dettaglio in sede fissa Delib.C.R. 18/2007 e dopo quello in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con Delib.C.R. 5/2008.

Si è quindi adottato l'atto di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali con la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE-ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 28 OTTOBRE 2009 n. 27

Sono poi intervenuti i


- D.P.R. 9 luglio 2010 n. 159 AGENZIA IMPRESE


- D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 SPORTELLO UNICO


ENTRAMBI In applicazione articolo 38 l. 133/2006.

Relativamente alle competenze di carattere regionale, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della surrichiamata Direttiva Servizi, ha modificato la normativa in materia di attività commerciali, quali la somministrazione di alimenti e bevande, il commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, i regimi abilitativi, i requisiti morali e professionali.

La Regione Liguria ha proceduto, pertanto, alla modifica della propria l.r. 1/2007 recante: "Testo unico in materia di commercio", già precedentemente modificata, con la legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno), e con successiva legge regionale 4 ottobre 2011, n. 26 (Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa a servizi nel mercato interno)), pubblicate, rispettivamente, sul B.U.R.L. n. 16 del 17 agosto 2011, Parte Prima e sul B.U.R.L. n. 17 del 5 ottobre 2011, Parte prima.

Nel frattempo sono intervenute ulteriori normative statali che hanno inciso sotto il profilo procedurale sull'esercizio delle attività (anche) commerciali, e precisamente:


- LEGGE 30 LUGLIO 2010, n. 122 di CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, n. 78, articolo 49 4-bis S.C.I.A. che ha modificato l'articolo 19 della L. 241/1990 ulteriormente modificato dalla manovra finanziaria bis DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, n. 138 articolo 6, comma 1, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ed ancora modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla LEGGE 4 APRILE 2012, n. 35.

In questo contesto, quali ulteriori elementi di semplificazione del testo unico in materia di commercio sono state considerate anche le modifiche recentemente apportate alla L. 241/90R sul procedimento amministrativo, nella parte relativa all'istituto della S.C.I.A., nonché le disposizioni sullo Sportello Unico delle attività produttive e soprattutto, come sopra detto, con riferimento alla L.R. 10/2012 di attuazione dello S.U.A.P. di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 AGOSTO 2010, n. 160, in applicazione dell'articolo 38 L. 133/2006, nell'ottica di una sempre maggiore e più stretta correlazione tra procedura urbanistica e commerciale sia per grandi che per medie strutture di vendita attraverso gli istituti delle conferenze di servizi come unico momento (contestualità) per il rilascio delle varie autorizzazioni e/o pareri; tali procedure, in realtà, erano già state semplificate nel testo vigente e ora, grazie alla parallela L.R. 10/2012, consentiranno un ancora più agevole e semplificato accesso alle medesime.

Altri importanti disposizioni su cui si è intervenuto sono:

- I requisiti morali e professionali per l'esercizio delle attività commerciali (l'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010).

- Il commercio su aree pubbliche e l'introduzione, per questo settore, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

- Saldi e Vendite promozionali.

- Orari degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande.

Si è, altresì, colta l'occasione per effettuare alcuni ulteriori precisazioni e/o chiarimenti che si sono resi necessari alla luce dell'applicazione della normativa regionale in questi anni (dal 2007) sulla base delle istanze formulate dai soggetti pubblici (Enti locali) e privati (operatori commerciali e loro organismi associativi di rappresentanza) e rendere ancora più snelle e di facile applicazione le disposizioni contenute in tale testo unico.

Si arriva, quindi, ai recenti interventi normativi attraverso la successiva manovra finanziaria approvata con la


- LEGGE 15 LUGLIO 2011, n. 111, di conversione del D.L. 138/2011, che ha previsto all'ARTICOLO 35, commi 6 e 7 una disciplina sugli orari degli esercizi commerciali e, all'ARTICOLO 28 una nuova disciplina in materia di CARBURANTI E STAMPA quotidiana e periodica.

Si è ritenuto opportuno al fine di assicurare il tempestivo, corretto e uniforme recepimento nel territorio ligure delle disposizioni statali emanate in materia di tutela della concorrenza (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), con specifico riferimento l'articolo 28 della L. 111/2011 in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nell'atto di programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla Delib.C.R. 28 OTTOBRE 2009, n. 27-Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali.

legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modifiche e integrazioni), adottare apposita CIRCOLARE REGIONALE con Delib.G.R. 22 dicembre 2011, n. 1593 contenente le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 28 del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 con la quale sono stati forniti i necessari chiarimenti a tutti gli Enti locali e soggetti privati interessati (Comuni, le imprese, le Associazioni di categoria rappresentative del settore commercio e carburanti, le Compagnie petrolifere, le Associazioni rappresentative dei gestori degli impianti di carburanti stradali e autostradali, le Società autostradali, etc.).

Ulteriori interventi normativi sono stati effettuati attraverso:


- Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) articoli 3 e 6

Articolo 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

Entro un anno (14 settembre 2012) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere

Tale termine modificato (dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) al 30 settembre 2012 e uniformato al termine previsto all'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.


- Decreto-Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Articoli 31-34

Il decreto-legge, che consta di 50 articoli, contiene numerose ed importanti disposizioni riguardanti il settore commerciale contenenti un insieme di liberalizzazioni tra i quali gli Orari degli esercizi commerciali nonché la Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante attraverso l'eliminazione dei vincoli previsti dalle varie normative vigenti e vengono, poi, potenziale le funzioni dell'Antitrust.

Gli articoli che rivestono maggiore interesse ai fini della presente programmazione e che ne determinano, conseguentemente, il maggiore impatto sono i seguenti:

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I - Liberalizzazioni

Articolo 31 - Esercizi commerciali

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo II - Concorrenza

Articolo 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.

g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).


- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

TITOLO I - CONCORRENZA

Capo I - Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 1 Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

4-bis. All' articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".

4-ter. All' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".

omississ


- LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

19. Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione


- Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

con gli articoli dall'1 all'8 relativi alle attività commerciali.

Preme evidenziare che tale decreto legislativo, di modifica del D.Lgs. 59/2010, è intervenuto modificando il D.Lgs. 114/1998 il secondo decreto "Bersani" (il primo è stato il D.Lgs. 32 sempre del 1998 in materia di rete distributiva dei carburanti) solo agli articoli 22 e 26.

Si deve, infatti, evidenziare che non sono stati modificati gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 114/98 che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione per le Medie e Grandi strutture di vendita.

Ciò al fine di chiarire che tale procedura autorizzativa per MSV e GSV contenuta nel richiamato decreto 114, che ovviamente trova applicazione in quelle Regioni che non hanno normato, a differenza della Regione Liguria, autonomamente la materia del commercio (di competenza esclusiva regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione così come modificato dalla legge Costituzionale 3/2001), continua a trovare applicazione così come continua a trovare applicazione quella della Regione Liguria contenuta nella L.R. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni che conformemente prevede il rilascio dell'autorizzazione sia per le Medie che per le Grandi strutture di vendita.

Si rammenta a tal fine che nella primavera 2009-2010, a seguito della Direttiva Servizi sia lo Stato Italiano che tutte le Regioni italiane hanno censito tutti i loro procedimenti in materia di accesso alle attività di servizi ai fini della valutazione reciproca tra Stati, motivando e giustificando alla Commissione europea il mantenimento dei regimi autorizzativi nei loro procedimenti amministrativi.

Successivamente, come sopraprecisato, anche il Governo ha confermato le proprie procedure, mantenendo, appunto, "in vita" i regimi autorizzativi per Medie e Grandi strutture di vendita data la necessità di sottoporre ad una valutazione dell'ente pubblico l'insediamento di tale tipologie distributive per la peculiarità che esse rivestono e il loro impatto sul territorio al fine di perseguire quegli obiettivi contenuti nella Direttiva servizi stessa e, a seguire, in tutti i provvedimenti successivi e soprarichiamati; tutti giustificati dall'esistenza di motivi imperativi di interesse generale ed in linea con quanto previsto dalle recenti disposizioni statali (d.l. 1/2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, articolo 1, comma 2, ripreso dall'articolo 12, comma 2 del d.l. 5/2012; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 articolo1).

Si richiama, infine, il succitato articolo 19 della L. 241/1990 più volte modificato, che, da ultimo stabilisce che la SCIA trova applicazione nei casi in cui si debba accertare esclusivamente il possesso dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Le medie e le grandi strutture di vendita sono, infatti, sottoposti all'applicazione dei criteri contenuti nella presente programmazione.


In tema di ORARI


- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 31, comma 1

Come detto, la Regione Liguria, ha disciplinato il settore del commercio esercitando la propria competenza esclusiva in materia, ai sensi dell'articolo 117, comma 4 Cost., emanando il Testo Unico in materia di commercio (l.r. 1/2007) e con specifico riferimento al tema degli orari, ha stabilito la relativa disciplina all'articolo 115 della medesima legge (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa).

È stato eliminato ogni riferimento ad elenchi regionali dei comuni turistici e d'arte, (già dal 1999) demandando ai Comuni stessi, previa concertazione con le Parti sociali, la definizione degli orari e delle aperture domenicali e festive e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Nella precedente formulazione della normativa statale era previsto che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Si prevedeva, poi, che le regioni e gli enti locali dovevano adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione entro la data del 1° gennaio 2012.

Successivamente, però, con la manovra "Monti" sono stati eliminati gli elenchi dei Comuni turistici mentre è rimasto fermo il termine del 1 gennaio perché le Regioni si adeguino.

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 201/2011 (Decreto Monti) convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare dell'articolo 31, comma 1, poiché le disposizioni statali surrichiamate (articolo 31 "Decreto Monti" e articolo 35 L. 111/2011) sono state emanate dallo Stato in materia di tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2,, lettera e) della Costituzione), e, pertanto, immediatamente applicabili non necessita alcun adeguamento né regionale né comunale.

Conseguentemente non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli articoli 115 (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa) e 116 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) della L.R. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni nella loro precedente formulazione. Sono stati, quindi, modificati con la legge regionale che viene approvata parallelamente e contestualmente alla presente programmazione.

Con specifico riferimento all'articolo 31, comma 1, la Regione Liguria ha adottato la CIRCOLARE REGIONALE con Delib.G.R. 67/2012 in materia di orari degli esercizi commerciali contenente le conseguenti disposizioni esplicative relative alla applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.


In tema di ELIMINAZIONE VINCOLI


Riferimenti normativi


- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

ARTICOLI 3 e 6

(DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E LO SVILUPPO)


- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

ARTICOLO 31, COMMA 2

(ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI APERTURA ESERCIZI)

ARTICOLO 34

(LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI EX-ANTE)


- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

ARTICOLI 1-17-18

(DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ)


- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

ARTICOLI 1-2-12-14-27-41

(DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO)


- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

(DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E LO SVILUPPO)

ARTICOLI 3 e 6

Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

Entro un anno (14 settembre 2012) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere.

Tale termine modificato (dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) al 30 settembre 2012 e uniformato al termine previsto all'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.


- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214

Il comma 2 dell'articolo 31

Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve effettuarsi l'adeguamento delle normative regionali ai principi di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura.

Tale termine modificato (dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) al 30 settembre 2012 e uniformato al termine previsto all'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il comma 3, lettera b) dell'articolo 34:

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

Tale disposizione è riferita ai Piani comunali che dovessero prevedere distanze minime tra i punti vendita di stampa quotidiane e periodica (EDICOLE) oggi non più ammesse.

Resta fermo il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 68 della L.R. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la pianificazione comunale di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale.

Il comma 7 dell'articolo 34:

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.


- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Articolo 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

Il quale stabilisce che sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3.....

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico.


- D.L. 1/2012 - convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Articolo 1, COMMA 3

(ripreso dall'articolo 12 d.l. 5/2012 - L. 35/2012)

Il GOVERNO è autorizzato ad ADOTTARE entro il 31 dicembre 2012 uno o più REGOLAMENTI

OBIETTIVO:

- INDIVIDUARE LE ATTIVITÀ per le quali RIMANE in vita il REGIME AUTORIZZATORIO

- DISCIPLINARE REQUISITI PER ESERCIZIO ATTIVITÀ

- TERMINI E MODALITÀ PER POTERI CONTROLLO AMMINISTRAZIONI

- INDIVIDUARE NORME STATALI DA ABROGARE DOPO REGOLAMENTI


- D.L. 5/2012- convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Articolo 12

Con i REGOLAMENTI che Il GOVERNO è autorizzato ad ADOTTARE entro il 31 dicembre 2012

sono altresì individuate le ATTIVITÀ sottoposte:

- Autorizzazione

- S.C.I.A. con asseverazioni

- S.C.I.A. senza asseverazioni

- Comunicazione

- quelle del tutto libere

SONO ABROGATE

a) norme che prevedono

- limiti numerici

- autorizzazioni

- licenze

- nulla osta

- preventivi atti di assenso dell'amministrazione non giustificati da:

- interesse generale

- costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario

- rispetto del principio di proporzionalità

SONO ABROGATE

b) le norme che

- pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati - non proporzionati alle finalità pubbliche le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che:

- pongono limiti non ragionevoli - non adeguati - non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate

- Impediscono - condizionano - ritardano avvio di nuove attività economiche

Ingresso di nuovi operatori economici trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato

- Impediscono - limitano - condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici

- limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti


- D.L. 1/2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Art. 1, COMMA 2

(ripreso dall'Art 12, C. 2 D.L. n. 5/2012)

PERMESSI solo i limiti, i programmi e i controlli necessari EVITARE DANNI

- alla salute,

- all'ambiente

- al patrimonio artistico e culturale

- al paesaggio,

- alla sicurezza

- alla libertà

- alla dignità umana

EVITARE contrasti con:

- l'utilità sociale

- l'ordine pubblico

- il sistema tributario

- gli obblighi comunitari ed internazionali

Ne deriva come è del tutto evidente, la necessità di una programmazione regionale non più improntata su criteri di natura quantitativa o su contingentamenti e/o vincoli di qualsiasi altra natura esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.


- Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. con gli articoli dall'1 all'8 relativi alle attività commerciali.


- Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

con l'articolo 19 modificato relativo alla S.C.I.A.


PARAGRAFO 1 - CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DELLE STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO

Articolo 16, comma 1, lettera a) l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

Per esercizi alimentari si intendono:

- gli esercizi alimentari specializzati;

- gli esercizi con una superficie netta di vendita (SNV) destinata alla commercializzazione di prodotti alimentari superiore del:

1. 10% della totale SNV nel caso di Medie Strutture di Vendita (MSV) e comunque superiore a 100 mq.;

2. 5% della totale SNV nel caso di Grandi Strutture di Vendita (GSV) e comunque superiore a 250 mq..

Fanno parte della tipologia merceologica alimentare anche gli articoli per l'igiene personale e la pulizia della casa.

Articolo 16, comma 1, lettera b) l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per esercizi NON alimentari si intendono:

- gli esercizi NON alimentari specializzati;

- gli esercizi con una superficie netta di vendita (SNV) destinata alla commercializzazione di prodotti alimentari non superiore ai limiti di cui ai Punti 1 e 2 sopraindicati rispettivamente per MSV o GSV.

Al fine della loro delimitazione merceologica si fa riferimento ai Registri tenuti dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del T.U.C.

Tale tipologia di merci speciali non costituisce una nuova tipologia merceologica ma è stata individuata ai soli fini urbanistici per la determinazione, ad esempio, di uno standard di parcheggio opportunamente commisurato al peso dell'utenza potenziale, piuttosto che alla "superficie netta di vendita" nella accezione corrente nel presente documento, come pure per la individuazione dei casi in cui è necessario il preventivo studio di impatto di viabilità.N7

La modifica quantitativa e qualitativa del settore merceologico di tutte le strutture di vendita deve essere effettuata nel rispetto della procedura di cui al T.U.C. e nei limiti di quanto previsto dai successivi Paragrafi.

Tutte le strutture di vendita possono avere il settore merceologico alimentare e non alimentare, fermo restando il rispetto dei vincoli di cui ai successivi paragrafi.

Devono sempre e comunque essere rispettati i vincoli urbanistico-commerciali stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, dalla presente programmazione nonché dal Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5 del T.U.C., distinti per i due settori merceologici alimentare e non alimentare (es: standard di parcheggi, impatto di viabilità etc..)


PARAGRAFO 2

A) CRITERI PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEI COMUNI DEI MAGGIORI POTERI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA L.R. 1/2007 e

B) CONTRATTI O PATTI D'AREA

A) Poiché, come più sopra specificato, il D.L. n. 1/2012 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 all'articolo 1, COMMA 2 (ripreso dall'articolo 12, comma 2 d.l. 5/2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) stabilisce che sono PERMESSI solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad

EVITARE DANNI

- alla salute,

- all'ambiente

- al patrimonio artistico e culturale

- al paesaggio,

- alla sicurezza

- alla libertà

- alla dignità umana

EVITARE contrasti con:

- l'utilità sociale

- l'ordine pubblico

- il sistema tributario

- gli obblighi comunitari ed internazionali

ne deriva che permane senza dubbio la necessità di prevedere la tutela delle aree per così dire "delicate", anche per il fatto che nei territori comunali esistono delle situazioni che possono richiedere discipline derogatorie alla libertà del commercio al fine di sostenere altre funzioni di interesse pubblico, quali l'ambiente urbano ovvero il patrimonio artistico, storico ed architettonico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 della L.R. 1/2007 T.U.C. (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) in coerenza con d.l. 1/2012 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 all'articolo 1, COMMA 2 (ripreso dall'articolo 12, comma 2 d.l. 5/2012 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35) nei centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nonché nei centri storico-commerciali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del T.U.C., i Comuni, anche con il Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5:

a) possono stabilire dei criteri di natura commerciale relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

b) possono inibire gli effetti della SCIA all'apertura degli esercizi di vicinato per un periodo stabilito dal Comune nel Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5 del T.U.C.

B) L'articolo 15, comma 2, lettera a) della Direttiva Servizi stabilisce, inoltre, che è necessario valutare se le "restrizioni quantitative o territoriali" eventualmente presenti nelle legislazioni dei vari Stati membri trovino la loro giustificazione in uno dei MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ed elencati all'articolo 4, punto 8) Direttiva-Articolo 8, comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 59

Si riportano di seguito i MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE

(articolo 4, punto 8) Direttiva-Articolo 8, comma 1, lett. h) D.Lgs. 59)

- tutela dei consumatori

- tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano

- tutela dei lavoratori

- obiettivi di politica sociale

- tutela del patrimonio artistico e storico.

L'articolo 12 del D.Lgs. 59/2010 stabilisce che per accedere e esercitare un'attività dì servizio sì possono mantenere (tra le altre) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori solo per motivi imperativi interesse generale.

In realtà ciò non significa realizzare una liberalizzazione incontrollata.

La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato dice che è possibile limitare l'apertura di nuovi esercizi purché i criteri non siano fondati su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite ossia sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda.

Ci si riferisce alla Sentenza Consiglio di Stato n. 2808/2009 che conferma il contenuto Sentenza Corte Costituzionale n. 430/2007 con riferimento all'articolo 3 della 1. 248/2006 affermando che i criteri quantitativi per apertura nuovi esercizi commerciali sono in contrasto con 1. 248 e che è quindi necessario eliminare ostacoli all'accesso al mercato; i poteri pubblici non devono interferire nel libero giuoco della concorrenza.

Ciò premesso e richiamato permette di concludere che nella programmazione dei i centri storici e dei centri città in generale resta fermo la finalità della tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale in genere nei centri storici.

Come è noto, l'obiettivo delle Regioni tutte ed in particolare della Regione Liguria con il centro storico più grande d'Europa è, indubitabilmente il miglioramento della qualità della vita nei centri storici e nelle aree urbane con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali.

Per far ciò le Regioni hanno adottato diversi strumenti di intervento: in Regione Liguria uno dei più importanti è senza dubbio il C.I.V. (Centro Integrato di Via).

Si tratta di un importante strumento di intervento di riqualificazione del territorio, avviato grazie al supporto e all'assistenza delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale del Commercio, che la Regione favorisce sostenendo l'aggregazione degli operatori economici e commerciali in, appunto, CENTRI INTEGRATI DI VIA.

È chiaro infatti che l'obiettivo dei CIV era ed è aumentare la competitività del territorio, la qualificazione delle imprese, l'innovazione della rete distributiva all'interno delle città.

Questo è stato un disegno di qualificazione del tessuto imprenditoriale sul terreno della qualità, dell'innovazione e dell'aggregazione.

I CENTRI INTEGRATI DI VIA costituiscono un esempio positivo avanzato di reti di impresa. Sotto il profilo giuridico sono tutti strutturati come consorzi o società consortili, una forma molto più vincolante che regola il rapporto tra le imprese aderenti e che li distingue profondamente dalle altre forme con cui vengono regolate le aggregazioni sui territori. Un'eccellenza genovese e ligure.

L'evoluzione dei CIV deve essere curata con attenzione verso una logica di centro commerciale naturale in grado di competere efficacemente con i centri commerciali artificiali che, secondo una "scuola di pensiero", desertifìcano i centri urbani e rurali.

I risultati sono stati una forte coesione tra imprese "diverse" per dimensione, tipologia etc, l'innovazione della rete distributiva tradizionale; la riqualificazione urbana; il miglioramento della vivibilità e dell'accessibilità; rapporti più stabili e produttivi tra ente pubblico e operatori privati; l'utilizzo corretto delle risorse economiche messe in campo dalle istituzioni; una competitività di natura "qualitativa" con la G.D.O.

I C.I.V. costituiscono un modello innovativo della rete di distribuzione commerciale; un'esempio di sinergia produttiva tra pubblico e privato in linea con percorsi di concertazione tra operatori pubblici e privati come sistemi di corporate governance.

Nelle zone di maggior interesse e degne di tutela particolare possono invece essere individuate formule di incentivazione per l'insediamento di attività in grado di completare l'offerta commerciale della zona interessata.

Si dovrebbe, altresì, incentivare una formazione imprenditoriale in grado di fornire quegli elementi soggettivi necessari per confrontarsi con mercati turistici e commerciali in continua evoluzione. La formazione permetterà anche la realizzazione di attività multifunzionali nei centri rurali, garantendo il mantenimento in vita di borghi tradizionali altrimenti destinati al costante decremento demografico.

Oggetto di recenti dibattiti - tavole rotonde a livello europeo, cui hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti della Regione Liguria portando la propria espe

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  • Urbanistica

Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione

Sanzione amministrativa pecuniaria; art. 31, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 4-bis; L. 11/11//2014 n. 164; natura punitiva; natura ripristinatoria; giurisdizione del giudice amministrativo; legittimità dell’ordine di demolizione; atto vincolato; atto derivato; ordine di demolizione adottato in vigenza di sequestro penale; validità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento; legittimità dell’ordine di demolizione; principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative; L. 24/11/1981 n. 689; condizioni di efficacia; termine di prescrizione; permanenza dell'illecito.
A cura di:
  • Giulio Tomasi
  • Urbanistica
  • Edilizia e immobili
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  • Pianificazione del territorio

Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione

Intesa 20/10/2016 della Conferenza unificata che reca il Regolamento edilizio tipo ai sensi del D.L. “sblocca Italia” 133/2014. Nell'articolo sono fornite indicazioni su che cosa è il Regolamento edilizio comunale, i suoi contenuti ed il procedimento di approvazione, sui contenuti del Regolamento tipo, sull'iter della sua approvazione e del successivo recepimento da parte degli enti territoriali.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Strade
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Urbanistica
  • Norme tecniche
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Pianificazione del territorio

L’installazione di impianti pubblicitari stradali

Pianificazione delle attività, dimensioni, caratteristiche, ubicazione e distanze da rispettare dentro e fuori dai centri abitati, autorizzazioni (enti competenti, documentazione da produrre, tempistica per il rilascio o il diniego, durata, rinnovo e decadenza, sanzioni, obblighi del titolare, rapporto con le autorizzazioni edilizie), sanzioni.
A cura di:
  • Alfonso Mancini