Articolo prima sostituito dalla L.R. 10/11/2009, n. 53 e poi abrogato dalla L.R. 29/11/2018, n. 20, così recitava:

"Art. 88 - (Contributi per impianti stradali eroganti metano o GPL)

1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale, l’autosufficienza energetica degli impianti mediante utilizzo di fonti rinnovabili e l’accrescimento delle loro condizioni di sicurezza rispetto ai rischi di criminalità, la Regione concede contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nei limiti del regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria per l’aggiunta di metano o GPL in impianti già installati ed eroganti i prodotti di cui all’articolo 80, comma 1.

2. Possono presentare domanda di contributo regionale i soggetti pubblici e privati anche associati tra loro.

3. L’entità del contributo concedibile per ogni operatore, sia per metano sia per GPL, è pari al 70 per cento dell’investimento ammissibile. L’importo dell’investimento da considerare è al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione della disponibilità dell’area.

4. La Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A, concede i contributi nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, avuto riguardo alla data di presentazione delle istanze di contributo e subordinatamente all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione necessaria per l’effettuazione dei lavori.

5. Con provvedimento della Giunta regionale vengono stabiliti:

a) l’entità del contributo;

b) le spese ammissibili;

c) le modalità, i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi;

d) i criteri di priorità, nonché la priorità delle aree o province che risultano carenti degli impianti eroganti metano o GPL.

6. I rapporti tra FI.L.S.E. S.p.A. e Regione sono disciplinati con apposita convenzione.

7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalità."

Dalla redazione